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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24178/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un'assistente sociale aveva prestato attività dal 2003 al 2013 per l'Ambito territoriale gestito da un Comune capofila, mediante una serie di rapporti formalmente qualificati in modo eterogeneo, tra cui un incarico professionale e successive proroghe. In primo grado era stata accertata la natura subordinata del rapporto con condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive; erano invece state respinte la domanda di conversione a tempo indeterminato e le domande risarcitorie. In appello, il Comune aveva poi rinunciato al proprio gravame principale; la lavoratrice aveva quindi proposto appello incidentale tardivo chiedendo il riconoscimento dell'indennizzo ex art. 32 L. n. 183/2010 e del danno da anticipato recesso, ottenendo parziale riforma della decisione. Il Comune ha ricorso per cassazione con cinque motivi, ma la Corte ha esaminato e accolto i primi due, entrambi centrati sull'art. 334 c.p.c.: ha sostenuto che l'appello incidentale tardivo della lavoratrice fosse inammissibile perché proposto solo dopo la rinuncia all'appello principale, e non prima di essa. Gli altri motivi, relativi ai profili di validità del rapporto e al risarcimento, sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dopo la rinuncia all'appello principale. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza d'appello nella parte in cui aveva accolto l'appello incidentale della lavoratrice e parzialmente riformato la sentenza di primo grado, perché il processo non avrebbe potuto proseguire su quel gravame. Conseguentemente ha disposto la caducazione anche della statuizione sulle spese di appello, con definitiva stabilizzazione della sentenza di primo grado, anche quanto alle spese. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati assorbiti. Le spese del giudizio di appello e di cassazione sono state compensate integralmente, in considerazione del fatto che il principio applicato è stato affermato successivamente alla sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 334 c.p.c.

    L'impugnazione incidentale tardiva non è proponibile quando sia stata già rinunciata l'impugnazione principale, poiché in tal caso il processo di appello è già estinto e si forma giudicato formale sulla sentenza di primo grado.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto rispettoso del requisito di specificità per avere sintetizzato gli atti processuali rilevanti e indicato adeguatamente la loro localizzazione documentale.

  • art. 306 c.p.c.

    La rinuncia all'impugnazione produce effetto estintivo immediato ipso iure, senza necessità di accettazione; la notificazione rileva solo nei limiti delle parti costituite.

  • art. 306, comma 3, c.p.c.

    Il provvedimento successivo accerta i presupposti della rinuncia e regola gli eventuali profili consequenziali, ma l'effetto estintivo si è già prodotto con la rinuncia.

  • art. 382, comma 3, u.p., c.p.c.

    Quando l'impugnazione incidentale è inammissibile perché proposta contro un giudizio di appello già estinto, la Cassazione può cassare senza rinvio poiché la causa non poteva essere proseguita.

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    La cassazione della statuizione principale travolge anche la regolazione delle spese resa in appello.

  • art. 1418 c.c.

    Norma evocata nel terzo motivo, rimasto assorbito, in tema di invalidità e risarcimento per risoluzione anticipata del rapporto.

  • art. 2126 c.c.

    Norma evocata nel terzo motivo, rimasto assorbito, sul lavoro di fatto e le conseguenze economiche del rapporto irregolare.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    Norma evocata nel quinto motivo, rimasto assorbito, in tema di lavoro flessibile alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.

  • Direttiva 1999/70/CE

    Richiamata nel quinto motivo, rimasto assorbito, quale parametro sulle utilizzazioni dei contratti a termine nel settore pubblico.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo, rimasto assorbito, come criterio di risarcibilità del danno-conseguenza.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo, rimasto assorbito, come criterio di liquidazione equitativa del danno.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo, rimasto assorbito, quale norma generale sulla responsabilità aquiliana.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo, rimasto assorbito, in tema di riparto dell'onere della prova.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    Norma applicata dalla Corte d'appello per riconoscere un indennizzo pari a 12 mensilità; tale statuizione è stata poi caducata per inammissibilità dell'appello incidentale tardivo.

Massime di principio

  • L'appello incidentale tardivo è inammissibile se viene proposto quando l'appello principale sia già stato rinunciato e, quindi, il processo di impugnazione sia già estinto; la tutela dell'impugnante incidentale tardivo contro l'arbitrio dell'impugnante principale opera solo se l'incidentale è stato proposto prima della rinuncia.
  • La rinuncia all'impugnazione principale produce effetto estintivo immediato e ipso iure, con conseguente formazione del giudicato formale sulla decisione di primo grado quando non vi siano impugnazioni validamente pendenti.
  • Se la Cassazione rileva che l'appello non avrebbe potuto essere proseguito per difetto originario di ammissibilità dell'impugnazione incidentale, può cassare senza rinvio la sentenza d'appello ai sensi dell'art. 382 c.p.c.
  • La cassazione senza rinvio travolge anche le statuizioni accessorie, comprese quelle sulle spese del grado di appello, che si consolidano secondo l'esito della decisione di primo grado.
  • Quando i primi motivi di ricorso determinano la definizione processuale della controversia, i motivi restanti rimangono assorbiti e non vengono esaminati nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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