Cassazione Penale, Sentenza n. 22250/2024 del 03/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Vargas propose istanza per la concessione di permesso premio ai sensi dell'art. 30-ter Ord. pen.; il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila la rigettò ritenendo che, sebbene il ricorrente fosse collaboratore di giustizia, non fossero emersi elementi sufficienti a dimostrare un percorso di revisione critica tale da giustificare il beneficio. In cassazione il ricorrente denunciò (i) carente motivazione ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen. rispetto allo status di collaboratore "capitalizzato"; (ii) mancata valutazione/ponderazione dei pareri favorevoli della Direzione Nazionale Antimafia e della Direzione Distrettuale Antimafia che attestavano il completamento del percorso di revisione critica; (iii) inosservanza delle risultanze della relazione dell'Ufficio osservazione e trattamento del 3 novembre 2021 che evidenziava consolidamento della collaborazione e atteggiamento collaborativo in carcere.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale post sentenza Corte cost. n. 253/2019 e le modifiche effettuate dal d.l. n. 162/2022 (conv. con L. n. 304/2022), sottolineando che il Tribunale di sorveglianza non ha adeguatamente motivato la propria decisione alla luce dello status di collaboratore "capitalizzato", dei pareri favorevoli della D.N.A. e della D.D.A. e della relazione dell'Ufficio osservazione e trattamento. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila per un nuovo giudizio, che dovrà valutare concretamente e motivare in termini prognostici il percorso rieducativo e la revisione critica del ricorrente, tenendo conto delle specificità della collaborazione e dei pareri favorevoli.
Norme richiamate
art. 30-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Norma che disciplina la concessione dei permessi premio; nel caso richiamata come titolo del beneficio invocato e parametro rispetto al quale va valutato il percorso di revisione critica del condannato.
art. 16-nonies, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito)
Rilevanza dello status di collaboratore di giustizia nel processo valutativo; la Corte segnala che la qualità di collaboratore va valutata e capitalizzata nel giudizio prognostico ma non produce automaticamente il beneficio.
art. 58-ter Ord. pen.
Richiesto dal ricorrente per censurare carente motivazione: la Corte rileva l'obbligo del giudice di sorveglianza di dare adeguata e specifica motivazione quando si nega un beneficio.
art. 4-bis Ord. pen.
Disciplina dell'ergastolo ostativo; la novella normativa e il d.l. n. 162/2022 hanno introdotto criteri stringenti per gli autori di reati riconducibili alla criminalità organizzata (es. richieste di elementi specifici per escludere collegamenti attuali con l'organizzazione). La Corte richiede congrua valutazione di questi parametri nel bilanciamento tra rischio e rieducazione.
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 304)
Ha innovato la disciplina relativa all'ergastolo ostativo e ai benefici penitenziari, introducendo distinzioni e requisiti specifici per gli autori di reati di criminalità organizzata da considerare nella valutazione dei permessi premio.
sentenza Corte costituzionale 22 ottobre 2019, n. 253
Ha dichiarato parti illegittime dell'art. 4-bis creando il contesto per una rivalutazione concreta e individuale della pericolosità e dell'ammissibilità dei benefici; la Corte di cassazione richiama il principio che non sono ammissibili presunzioni che impediscano la valutazione concreta del percorso rieducativo.
art. 27, terzo comma, Cost.
Principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, della progressività e flessibilità del trattamento penitenziario, cui la Corte richiama la necessità di adeguata considerazione nelle decisioni sui benefici.
Massime di principio
- Lo status di "collaboratore di giustizia" va valorizzato ma non opera automaticamente la concessione dei benefici: il giudice deve valutare concretamente e motivare in che misura la collaborazione e la "capitalizzazione" abbiano prodotto una revisione critica e ridotto il rischio di nuove connessioni con la criminalità.
- Pareri favorevoli di D.N.A. e D.D.A. e relazioni dell'Ufficio osservazione e trattamento assumono rilievo significativo: se favorevoli, impongono al giudice di motivare specificamente le ragioni per le quali non si ritengano comunque sussistenti i requisiti per il beneficio.
- Non sono ammesse valutazioni basate su presunzioni generiche; occorre un giudizio prognostico fondato su elementi concreti del percorso rieducativo e sulla condotta trattamentale nel tempo.
- La valutazione deve integrare il quadro normativo aggiornato (d.l. n.162/2022 e interpretazioni costituzionali), bilanciando esigenze di sicurezza e il principio costituzionale di rieducazione.
- In caso di omissioni o carenze motivazionali rilevanti, la decisione può essere annullata e il giudice rimandato a un nuovo esame con indicazioni precise su quali elementi considerare e come articolare il giudizio prognostico.
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