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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44889/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale post fallimentare in relazione alla presunta distrazione, avvenuta dopo il fallimento di Teknofloor srl, dei diritti di privativa (marchio e brevetto) relativi al pavimento 'Darwinfloor'. Il ricorrente deduceva: 1) insussistenza dell'elemento oggettivo del reato perché, dopo la dichiarazione di fallimento, non poteva più disporre dei beni immateriali e pertanto non si sarebbe potuto realizzare un distacco fisico o giuridico del bene; 2) mancanza di prova che il prodotto commercializzato da Floorlab fosse quello tutelato dal brevetto della fallita, e quindi assenza dell'oggetto della distrazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze affinché, alla luce dei principi di diritto enunciati, valuti se la contraffazione abbia effettivamente prodotto una 'distruzione' (totale o parziale) del valore dei beni immateriali della fallita. La Cassazione ha chiarito che i beni immateriali possono rientrare nella fattispecie di bancarotta patrimoniale post fallimentare quando la violazione delle privative determini un'irrimediabile perdita di valore economico (dilution o annacquamento del valore), accertamento che richiede prova fattuale e non era stato compiutamente svolto dalla Corte di appello. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'imputato aveva riconosciuto l'identità del prodotto; parti del primo motivo relative alla mancata azione del curatore sono state ritenute irrilevanti ai fini penali.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma che punisce, tra l'altro, la distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione dei beni della fallita; la Corte interpreta "distruzione" come annullamento totale o parziale del valore economico del bene, applicabile anche ai beni immateriali quando vi sia perdita irreversibile di valore.

  • art. 223 comma primo legge fallimentare

    Prevede la punibilità degli amministratori di società dichiarate fallite per i fatti previsti dall'art. 216; richiamata per inquadrare la responsabilità dell'amministratore post fallimento.

  • Cass. Sez. 5, n. 3489 del 27/11/2008 (Barbieri)

    Riferimento giurisprudenziale per la diversa ipotesi di bancarotta fraudolenta prefallimentare con trasferimento titolare di privative; distingue fattispecie prefallimentari da quelle post fallimentari.

  • Cass. Sez. 1 civ., n. 659 del 20/01/1992

    Principi sul valore patrimoniale del know-how: assume rilievo autonomo solo se segreto e nuovo; se il know-how è oggetto di brevetto, il suo valore è assorbito nel brevetto.

  • Cass. Sez. 3 civ., n. 10420 del 15/04/2019

    Richiamata in tema di rilevanza del know-how e della sua integrazione nel brevetto quando il carattere di segretezza viene meno.

  • Cass. Sez. 1 civ., n. 21832 del 19/05/2021

    Utilizzata per richiamare categorie del diritto civile circa il danno da violazione delle privative e la perdita di valore economico collegata alla titolarità della proprietà industriale.

  • Cass. Sez. 5, n. 4551 del 02/12/2010

    Affermata equivalenza tra le condotte tipizzate dall'art. 216 quali modalità alternative ed equipollenti del medesimo reato di bancarotta patrimoniale.

  • Cass. Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011

    Richiamata in tema di qualificazione dell'art. 216 come norma mista alternativa e per il principio di corrispondenza tra accusa e sentenza.

  • Cass. Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010

    Sottolinea che la descrizione sommaria del comportamento in capo all'imputato è sufficiente ai fini del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza, ove la contestazione delinei il fatto storico.

Massime di principio

  • I beni immateriali (marchi, brevetti, know-how) possono essere oggetto della bancarotta fraudolenta patrimoniale post fallimentare qualora la condotta illecita determini una perdita irreversibile, totale o parziale, del loro valore economico.
  • La nozione di 'distruzione' nel contesto dell'art. 216 non si limita a distruzioni materiali: rileva l'annullamento o la consistente diminuzione del valore patrimoniale del bene immateriale, ad esempio per annacquamento della capacità distintiva del marchio.
  • Non ogni violazione di un diritto di privativa integra automaticamente il reato fallimentare; è necessario un accertamento fattuale che dimostri il nesso causale tra la violazione e la perdita di valore non ripristinabile.
  • L'assenza di azioni del curatore per la tutela delle privative è in linea di massima irrilevante ai fini della responsabilità penale dell'amministratore; la condotta penalmente rilevante va valutata sulla base dell'effetto sul patrimonio fallimentare, non sulla diligenza del curatore.
  • Le diverse modalità previste dall'art. 216 (distrarre, occultare, distruggere, dissipare, dissimulare) sono modalità alternative e fungibili di un unico reato; l'eventuale qualificazione specifica è meno importante rispetto alla verifica dell'effetto patrimoniale complessivo.
  • Nei giudizi di legittimità non è possibile sostituirsi al giudice di merito su accertamenti di fatto particolarmente complessi; se mancano valutazioni essenziali circa gli effetti sulla patrimonialità dei beni immateriali, la Cassazione può disporre il rinvio per nuovo esame.

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