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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19638/2021 del 09/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente protezione internazionale ha impugnato per cassazione il decreto del tribunale che aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nel merito, il tribunale aveva ritenuto inattendibile il racconto sulle ragioni dell'espatrio, aveva escluso i presupposti della protezione sussidiaria perché non risultavano né le ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 né una situazione di conflitto armato nella zona di provenienza, e aveva negato la tutela umanitaria per assenza di una condizione di particolare vulnerabilità. In cassazione sono stati dedotti quattro motivi: mancata acquisizione di fonti aggiornate e precise sul Paese d'origine ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008; violazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 251 del 2007 per il diniego della protezione sussidiaria; violazione dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 per il diniego della protezione umanitaria; violazione dell'art. 3 Cost. per asserito mancato bilanciamento tra tutela dei diritti individuali e sicurezza pubblica.

La decisione

La Corte non è entrata nell'esame dei motivi di merito perché ha rilevato d'ufficio la mancanza di una valida procura speciale per il giudizio di cassazione. La procura al difensore era stata conferita su foglio separato, senza alcun riferimento al ricorso, al provvedimento impugnato o al giudizio di legittimità, e con formule riferite genericamente a ogni fase e grado del giudizio, comprese opposizione, esecuzione e cautelare. La Corte ha quindi ritenuto che il mandato non esprimesse un consapevole e specifico conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione e fosse incompatibile con la natura del giudizio di legittimità. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'amministrazione è rimasta solo intimata.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto

    richiamato solo come norma di formulazione del motivo di ricorso

  • art. 8 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    invocato per censurare l'omessa acquisizione di fonti aggiornate sul Paese di origine

  • art. 14 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251

    richiamato per la valutazione dei presupposti della protezione sussidiaria

  • art. 17 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251

    dedotto come norma violata per il diniego della protezione sussidiaria

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    richiamato quale base normativa del permesso di soggiorno per motivi umanitari

  • art. 3 Cost.

    invocato per contestare il mancato bilanciamento tra tutela dei diritti e sicurezza pubblica

  • art. 83 c.p.c.

    la procura su foglio separato deve essere materialmente congiunta al ricorso; la scrittura privata autenticata dal difensore non vale, in questo caso, a conferire validamente la specialità richiesta

  • art. 182 c.p.c.

    non consente la sanatoria della mancanza di valida procura speciale, perché l'art. 365 c.p.c. ne impone l'esistenza quale requisito di ammissibilità

  • art. 365 c.p.c.

    prescrive la necessità di una valida procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve manifestare in modo specifico e consapevole il conferimento del potere di proporre il ricorso; una formula generica riferita a ogni fase e grado del giudizio non è sufficiente quando non emerga alcun riferimento al giudizio di legittimità o al provvedimento impugnato.
  • La procura apposta su foglio separato è inidonea se non è materialmente congiunta al ricorso e se contiene indicazioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione in cassazione.
  • La mancanza di una valida procura speciale ex art. 365 c.p.c. integra un requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione e non è sanabile mediante rinnovazione ex art. 182 c.p.c.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la Corte deve dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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