Sentenza n. 2942/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento, previa sospensione a) della graduatoria generale di merito pubblicata in data 19.12.2025 sul sito internet dell’-OMISSIS-relativa alla procedura indetta con avviso pubblico di selezione per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente per la Struttura Amministrazione, Finanza e Controllo dell’Azienda -OMISSIS-– Azienda -OMISSIS- b) della delibera n. -OMISSIS- del 19.12.2025 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda -OMISSIS-ha approvato la graduatoria generale di merito indicata sub a); c) di tutti gli atti e i verbali della Commissione di valutazione nominata con decreti del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. -OMISSIS- del 5.09.2025 e n. -OMISSIS-/2 del 17.09.2025, acquisiti dalla ricorrente in data 02.02.2026 in sede di accesso agli atti, con particolare riferimento al verbale n. -OMISSIS- del 13.10.2025 con il quale la Commissione ha proceduto alla definizione delle modalità di attribuzione del punteggio, nonché al verbale n. 4 con il quale la Commissione ha provveduto a redigere la graduatoria generale di merito secondo l’ordine decrescente dei punteggi totali ottenuti dai candidati all’esito dei colloqui riportati nelle singole schede di valutazione allegate al medesimo verbale; d) della griglia di valutazione redatta dalla società incaricata Randstad Italia Spa, acquisita dalla ricorrente in data 20.02.2026 in sede di II accesso agli atti; e) della nota del 3.03.2025 a firma del Responsabile Unico del Procedimento avente ad oggetto “Ammessi e non ammessi – Screening candidature ed Esiti prima fase di selezione” pubblicata sul sito internet dell’Azienda, con allegati gli esiti dello screening delle candidature pervenute sui requisiti generali e specifici di ammissione nonchè gli esiti della prima fase selettiva a cura della società incaricata Randstad Italia Spa con l’individuazione della rosa di candidati ritenuti maggiormente in linea per ricoprire l’incarico; f) del provvedimento di nomina del vincitore della selezione eventualmente adottato dall’Azienda; g) di tutti gli atti e i verbali della controversa procedura concorsuale allo stato non conosciuti; h) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali a quelli impugnati se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente. nonché per la conseguente nullità e/o inefficacia del contratto eventualmente stipulato con il candidato vincitore della selezione risultante dalla controversa graduatoria generale di merito approvata con delibera n. 9 del 19.12.2025 del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e atti della procedura selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente, nonché eventuale nomina e contratto con il vincitore
Esito
Favorevole al resistente (società in house)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, candidata alla selezione indetta dalla società per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente della struttura Amministrazione, Finanza e Controllo e classificata terza ex aequo con altro candidato, ha impugnato la graduatoria, la delibera di approvazione, gli atti e i verbali della commissione, la griglia di valutazione, gli esiti dello screening e della prima fase selettiva, nonché gli eventuali atti di nomina e il contratto stipulato con il vincitore. Le resistenti e i controinteressati hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse una procedura di reclutamento del personale di una società di capitali a partecipazione pubblica operante in regime di in house providing.
La decisione
Il TAR, definendo il giudizio in camera di consiglio ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria. Il Collegio ha rilevato che, secondo la giurisprudenza richiamata, le controversie relative alle procedure di assunzione del personale indette da società di capitali a partecipazione pubblica in regime di in house providing appartengono alla giurisdizione ordinaria. La scelta del modello privatistico esclude, per il reclutamento dei dipendenti, l'applicazione del regime proprio del pubblico concorso, trovando applicazione la disciplina prevista per le società partecipate, in particolare l'art. 18 del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008. La controversia dovrà essere riassunta davanti al giudice ordinario competente per territorio, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda tempestivamente riassunta. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 18 d.l. 112/2008, conv. dalla l. 133/2008
In tema di società cd. “in house providing”, le procedure seguite per l’assunzione del personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, e non del giudice amministrativo, in quanto alla scelta del modello privatistico per il perseguimento delle finalità di tali società consegue l’esclusione dell’obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti.
La disciplina del reclutamento del personale delle società in house resta assoggettata al modello privatistico; le relative controversie appartengono alla giurisdizione ordinaria.
art. 11 c.p.a.
Il giudice amministrativo che dichiara il difetto di giurisdizione indica il giudice munito di giurisdizione e dispone la possibilità di riassumere il giudizio, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda tempestivamente riassunta.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Le controversie relative alle procedure di reclutamento del personale indette da società di capitali a partecipazione pubblica operanti in regime di in house providing appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando la società abbia predisposto una procedura selettiva articolata in fasi, con commissione, graduatoria e valutazione comparativa.
- La scelta del modello privatistico della società in house esclude, per l'assunzione del personale dipendente, l'obbligo di applicare il regime del pubblico concorso; il reclutamento è disciplinato dalle regole proprie delle società partecipate, tra cui quelle previste dall'art. 18 del d.l. 112/2008.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, la controversia deve essere riassunta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione entro i termini applicabili, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda tempestivamente riassunta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1049/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 195/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1028/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →