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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44675/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione fondata su cinque motivi: (1) nullità o vizio motivazionale per non corretta indicazione della sequenza processuale relativa alla remissione di querela, al risarcimento e alla richiesta del rito abbreviato (art. 546 c.p.p.); (2) violazione dell'art. 62 n. 6 c.p. per mancato riconoscimento della circostanza attenuante per riparazione del danno ritenuta integrale; (3) applicabilità dell'art. 162-ter c.p. con estinzione del reato per riparazione intervenuta prima dell'apertura del dibattimento; (4) illegittima applicazione della recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 4 c.p. trattandosi di reato tentato; (5) vizio nella determinazione della pena (art. 133 c.p.), non attenuata nonostante fosse stata esclusa una circostanza aggravante.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'errata indicazione della scansione processuale non integri nullità né invalida i diritti della difesa, al massimo una irregolarità della motivazione priva di incidenza sul giudizio. Ha confermato che il risarcimento non era considerato congruo dal giudice e che la congruità è apprezzamento rimesso alla valutazione del giudice, che può disattendere accordi transattivi. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 162-ter perché, anche escludendo una circostanza aggravante (art. 625 n.7), rimaneva un'altra aggravante (art. 625 n.2) che rende il reato perseguibile a querela di parte. Ha ritenuto corretta la motivazione circa la recidiva, che può essere adeguatamente dimostrata anche implicitamente richiamando i precedenti. Infine ha confermato la determinazione della pena: le attenuanti generiche erano già state compensate come equivalenti e la pena non poteva essere ulteriormente ridotta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 6 cod. pen.

    La circostanza attenuante per riparazione richiede un risarcimento integrale e la valutazione della congruità è rimessa al giudice, che può disattendere un accordo transattivo; la mera produzione della remissione/risarcimento non obbliga all'applicazione dell'attenuante se il giudice la ritiene non congrua.

  • art. 162-ter cod. pen.

    L'estinzione del reato per condotte riparatorie non si applica quando, pur intervenuto il risarcimento, sussistono altre circostanze (es. aggravanti) che rendono il reato perseguibile a querela di parte; quindi il semplice risarcimento non determina automaticamente l'estinzione se permangono elementi che mantengono la perseguibilità.

  • art. 99, comma 4 cod. pen.

    La recidiva può essere riconosciuta anche con motivazione implicita quando il giudice dà conto dei precedenti penali, dimostrando la riprovedibilità della condotta e la pericolosità del soggetto; non è richiesta una formula espressa se il richiamo ai precedenti è chiaro e sufficiente.

  • art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen.

    La presenza di una o più circostanze aggravanti incide sulla perseguibilità e sull'applicabilità di istituti estintivi; l'esclusione di una aggravante non esclude automaticamente l'efficacia delle altre ai fini della perseguibilità.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    La mancata corretta indicazione della sequenza processuale nei motivi della sentenza, se non comporta nullità espressamente prevista dalla legge, può costituire al massimo un'irregolarità della motivazione che non inficia i diritti della difesa.

  • art. 606 lett. b) e c. cod. proc. pen.

    Norme di riferimento per i motivi di ricorso in Cassazione invocati (violazione di legge e vizi di motivazione/nullità). La Corte ha valutato l'ammissibilità e il merito alla luce di questi criteri.

  • art. 133 cod. pen.

    La determinazione della pena può non subire ulteriore diminuzione se le attenuanti sono già state valutate e compensate come equivalenti; l'esclusione di una aggravante non comporta automaticamente una nuova riduzione se la dinamica della ponderazione delle circostanze è stata esplicitata dal giudice.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per la condanna alle spese a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La produzione di un risarcimento prima del dibattimento non garantisce automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6: il risarcimento deve essere integrale e il giudice valuta la congruità; un accordo tra parti può essere disatteso dal giudice.
  • L'art. 162-ter (estinzione per condotte riparatorie) non opera se permangono altre circostanze che rendono il reato perseguibile a querela di parte; verificare sempre l'assetto aggravante/attenuante complessivo prima di invocarne l'applicazione.
  • Errori nella descrizione della sequenza procesuale nella motivazione non costituiscono di per sé nullità: la nullità deve essere tassativamente prevista e dimostrata; altrimenti si parla solo di vizio motivazionale che non sempre incide sui diritti della difesa.
  • La recidiva può essere legittimamente riconosciuta anche con motivazione implicita purché il giudice riporti i precedenti e consenta di desumere la riprovedibilità e la pericolosità del soggetto.
  • L'esclusione di una circostanza aggravante non obbliga automaticamente la rideterminazione della pena se le altre circostanze (attenuanti già equivalenti, ecc.) sono state valutate e motivate dal giudice.

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