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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44223/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per omicidio della moglie e reati connessi, censurando principalmente la nullità o insufficienza della motivazione dell'ordinanza genetica (mancata valutazione di elementi idonei a vincere la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.) e l'assenza di motivazione circa l'inidoneità di misure meno afflittive (arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico). I difensori hanno inoltre contestato la logica e la completezza della valutazione sul pericolo di recidiva, sull'incidenza del tempo trascorso e sulla personalità e situazione lavorativa del ricorrente.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, confermando che il Tribunale del riesame ha correttamente valutato e integrato la motivazione relativa alle esigenze cautelari e alla scelta della misura carceraria, ha spiegato perché le misure meno afflittive sarebbero inidonee (rischio di recidiva, inquinamento probatorio, capacità di manipolazione e moventi che coinvolgono terzi) e ha valutato adeguatamente gli elementi relativi al tempo trascorso e al comportamento dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 575 c.p.

    Norma sostanziale che definisce il delitto di omicidio; fatta valere come titolo di reato principale attribuito all'imputato

  • art. 576 n. 2 c.p.

    Circostanza aggravante contestata in relazione al delitto di omicidio (specifica aggravante indicata nell'ordinanza)

  • art. 577 n. 1 c.p.

    Ulteriore indicazione normativa collegata alla qualificazione del reato (elementi configuranti la fattispecie contestata)

  • art. 314 c.p.

    Norma collegata ai reati connessi riferiti nell'ordinanza (es. delitti contro la persona/atti connessi alla condotta principale)

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sul traffico/possesso di sostanze stupefacenti/psicotrope contestata in relazione al prelievo e alla detenzione illecita di farmaci

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Prevede la presunzione relativa di pericolosità in presenza di gravi indizi per reati con pene elevate; la Corte rileva che tale presunzione può essere vinta con elementi specifici e concreti, ma in mancanza resta applicabile

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.

    Criteri di impugnazione per Cassazione: vizi di motivazione, illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione; il ricorso ha invocato queste lett. ma la Corte li ha ritenuti infondati

  • art. 604 c.p.p.

    Principio che regola le impugnazioni: la Corte richiamata indica che il giudice d'appello (Tribunale del riesame) può, nei limiti del principio devolutivo, integrare la motivazione mancante e non è obbligato ad annullare automaticamente l'atto per carenza motivazionale

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Dispositivo procedurale che impone la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; la Corte ha disposto l'invio della copia del provvedimento

Massime di principio

  • Il giudice d'appello (Tribunale del riesame) può, entro i limiti del suo potere di cognizione, integrare o sviluppare la motivazione mancante dell'ordinanza impugnata; l'annullamento per nullità motivazionale non è automatico salvo che la motivazione sia del tutto irrecuperabile
  • La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (pericolo di recidiva/ pericolosità in presenza di gravi indizi per reati gravi) può essere contrastata solo con elementi concreti, specifici e probanti: elementi generici come il mero decorso del tempo o affermazioni non documentate hanno scarso efficacia
  • Per escludere misure cautelari più afflittive (es. carcere vs arresti domiciliari con braccialetto) il giudice deve motivare in modo concreto e puntuale l'inidoneità delle misure alternative, riferendosi a rischi attuali e specifici (inquinamento probatorio, capacità di influenzare terzi, moventi che coinvolgono altri soggetti)
  • In cassazione il sindacato è limitato alla verifica di coerenza, completezza e logicità della motivazione: la Corte non può riformare il giudizio di merito né sostituirsi al valutatore nella rivalutazione delle prove
  • Intercettazioni, dichiarazioni pregresse della vittima e indizi concreti di ossessione o di piani premeditati rafforzano l'argomentazione a favore di misure più severe e sono elementi che il giudice può legittimamente considerare per valutare il pericolo di recidiva

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