Sentenza del 29/11/2018 n. 2118 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Scissione della società - Responsabilità debitoria antecedente alla scissione - Soggetti obbligati - Cartella di pagamento - Notifica - Termini - Normativa applicabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L. I. S.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento di euro 2.275,74 relativa all'ICI dell'anno 2003, sostenendo: l'incompetenza territoriale dell'agente della riscossione di Prato, poiché il tributo era dovuto al Comune di Montecatini Terme; la tardività della notifica della cartella; e l'illegittimità o nullità della cartella per carenza di motivazione. La società contestava inoltre la propria responsabilità, quale beneficiaria della scissione, per il debito fiscale sorto anteriormente alla scissione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Prato. Ha ritenuto che, per i debiti fiscali anteriori alla scissione, tutte le società partecipanti rispondano solidalmente e illimitatamente. Poiché la società scissa non si era estinta e aveva sede nella provincia di Prato, la cartella poteva essere emessa dallo stesso agente della riscossione competente per la debitrice principale. La notifica del 16 giugno 2011 è stata ritenuta tempestiva, in quanto effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla definitività dell'accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della legge n. 296/2006. Sono state inoltre respinte le censure relative alla motivazione della cartella. L'appellante è stata condannata al pagamento delle spese del grado, quantificate in euro 1.000,00 in favore del Comune e del procuratore antistatario, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Art. 1, comma 163, legge n. 296/2006
Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Per la riscossione coattiva dei tributi locali, la notifica del titolo esecutivo deve avvenire entro il termine decadenziale indicato dalla norma. Nel caso esaminato, la notifica del 16 giugno 2011 è stata considerata tempestiva.
Cassazione civile, ordinanza n. 9774/2017
Ha affermato che, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla scissione, tutte le società partecipanti alla scissione rispondono solidalmente e illimitatamente.
Cassazione civile, sentenza n. 20669/2014
Richiamata quale precedente a sostegno della responsabilità solidale delle società partecipanti alla scissione per i debiti tributari anteriori all'operazione.
Cassazione civile, sentenza n. 13059/2015
Richiamata per il principio della responsabilità solidale delle società risultanti o partecipanti alla scissione rispetto ai debiti fiscali preesistenti.
Corte costituzionale, sentenza n. 90/2018
Richiamata a conferma della disciplina della responsabilità delle società partecipanti alla scissione per le obbligazioni tributarie anteriori.
Massime di principio
- In caso di scissione societaria, la società beneficiaria può essere chiamata a rispondere dei debiti fiscali sorti prima della scissione, anche se tali debiti non sono stati originariamente contratti da essa.
- La responsabilità per i debiti fiscali anteriori alla scissione può essere solidale e illimitata tra le società partecipanti; gli accordi interni di ripartizione del debito non eliminano necessariamente la responsabilità verso l'amministrazione finanziaria.
- Per verificare la tempestività di una cartella relativa a tributi locali, occorre calcolare il termine previsto dall'art. 1, comma 163, della legge n. 296/2006 a partire dalla definitività dell'accertamento.
- L'agente della riscossione competente può essere individuato con riferimento alla sede della società obbligata principale, soprattutto quando l'obbligazione tributaria è unica e la società scissa non si è estinta.
- La contestazione della competenza territoriale dell'agente della riscossione deve essere supportata da una concreta violazione delle regole applicabili; il solo fatto che il tributo appartenga a un Comune di altra provincia non comporta automaticamente l'illegittimità della cartella.
- Una cartella di pagamento non è necessariamente nulla per carenza di motivazione quando consente al contribuente di individuare il tributo, l'annualità, l'accertamento presupposto e l'importo richiesto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 nov 2018Sentenza del 29/11/2018 n. 60 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 29 nov 2018Sentenza del 29/11/2018 n. 174 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 29 nov 2018Sentenza del 29/11/2018 n. 968 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 29 nov 2018Sentenza del 29/11/2018 n. 970 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 29 nov 2018Sentenza del 29/11/2018 n. 1154 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 29 nov 2018Sentenza del 29/11/2018 n. 1155 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →