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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26370/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un collaboratore scolastico sottoposto a misura degli arresti domiciliari, confermata dal tribunale del riesame, in relazione a plurime condotte contestate come violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di più alunne minorenni infraquattordicenni frequentanti l'istituto scolastico in cui lavorava. Secondo l'imputazione, avrebbe costretto le minori a subire atti sessuali mediante abbracci improvvisi e ripetuti e toccamenti sulle zone erogene, talvolta anche sotto gli indumenti, in un contesto di rapporto fiduciario e di affidamento. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, lamentando che il tribunale cautelare non avrebbe esaminato in modo autonomo e completo le censure difensive sulle contraddizioni delle dichiarazioni delle persone offese, sulla mancanza di riscontri esterni e sulla possibile influenza suggestiva; 2) violazione di legge sulla qualificazione giuridica e sul diniego dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p., assumendo che il giudice avesse valorizzato solo la gravità astratta e la minore età delle vittime senza un'analisi puntuale delle modalità concrete; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, sostenendo l'insussistenza del pericolo di reiterazione in ragione della cessazione dei contatti con le persone offese, del mutamento del contesto lavorativo e familiare, dell'assenza di precedenti e delle condizioni personali di fragilità; 4) violazione dei criteri di adeguatezza, proporzionalità e gradualità della misura, per non avere il tribunale confrontato in modo effettivo gli arresti domiciliari con misure meno afflittive, come obbligo di dimora e divieto di avvicinamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile per aspecificità il primo motivo, osservando che il tribunale aveva già rilevato l'assenza di censure specifiche sui gravi indizi e che tale affermazione non era stata adeguatamente attaccata. Ha giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, perché il tribunale del riesame aveva dato motivazione ampia e logicamente coerente nel ritenere non configurabile l'ipotesi attenuata, valorizzando la reiterazione delle condotte, la loro invasività, l'abuso del rapporto fiduciario e il grave impatto psichico sulle minori. Sono stati ritenuti manifestamente infondati anche il terzo e il quarto motivo: il pericolo di reiterazione è stato fondato su elementi concreti, quali la sistematicità delle condotte, l'approfittamento della vulnerabilità delle vittime e la totale incapacità dell'indagato di autocontenersi; la misura domiciliare è stata considerata adeguata e le misure meno afflittive inidonee. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cpv. c.p.

    richiamato come base della contestazione di reato continuato/continuazione

  • art. 609-bis, comma 1, c.p.

    norma incriminatrice della violenza sessuale contestata

  • art. 609-bis, comma 3, c.p.

    ipotesi attenuata di minore gravità, esclusa in ragione della complessiva gravità delle condotte e della reiterazione

  • art. 609-ter, comma 1, n. 5-bis, c.p.

    richiamato come aggravante contestata

  • art. 609-ter, comma 2, c.p.

    richiamato come aggravante contestata

  • art. 609-septies, comma 4, n. 1, c.p.

    richiamato come disposizione contestata nel capo d'imputazione

  • art. 61, n. 11-quinquies, c.p.

    richiamata come aggravante contestata

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    norma sul ricorso per cassazione invocata per violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 273 c.p.p.

    disciplina i gravi indizi di colpevolezza per le misure cautelari

  • art. 192, commi 2, 3 e 4, c.p.p.

    richiamato per distinguere il regime valutativo degli indizi cautelari da quello probatorio di merito; il comma 2 non si applica in modo pieno alla fase cautelare

  • art. 274 c.p.p.

    norma sulle esigenze cautelari, in specie il pericolo di reiterazione

  • art. 275 c.p.p.

    criteri di adeguatezza, proporzionalità e gradualità della misura cautelare

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    richiamato quale fondamento dell'aumento della somma dovuta alla Cassa delle ammende

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato solo per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, i gravi indizi di colpevolezza non coincidono con il standard probatorio del giudizio di merito: è sufficiente un quadro indiziario tale da fondare una qualificata probabilità di responsabilità, senza necessità della piena gravità, precisione e concordanza richiesta dall'art. 192, comma 2, c.p.p.
  • Nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari, il sindacato sulla motivazione è esterno e limitato: la Corte verifica solo che il provvedimento impugnato contenga una motivazione giuridicamente significativa e non presenti illogicità manifeste, senza poter rivalutare il compendio indiziario o sostituire la propria lettura dei fatti.
  • L'attenuante della minore gravità nei reati sessuali va valutata con giudizio globale del fatto, considerando modalità esecutive, grado di coartazione, età e condizioni della vittima, reiterazione delle condotte e danno anche psichico; la presenza di anche un solo indice di conclamata gravità può bastare per escluderla.
  • La reiterazione di atti sessuali in danno della medesima minore, specie se compiuta da un adulto in un rapporto fiduciario e in ambiente scolastico, è sintomatica di maggiore intensità del dolo e di una compressione non lieve della libertà sessuale, incompatibile con il riconoscimento della minore gravità del fatto.
  • Ai fini delle esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione può essere desunto da elementi concreti attuali, anche se la difesa allega cambiamenti lavorativi o personali, quando tali circostanze non abbiano impedito la commissione dei fatti e risultino quindi neutrali rispetto alla capacità dell'indagato di reiterare condotte analoghe.
  • La scelta della misura cautelare compete al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica; le misure meno afflittive possono essere ritenute inidonee quando non siano idonee a neutralizzare il rischio di nuovi contatti con le persone offese o di ricerca di ulteriori occasioni criminose.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioniViolenza sessuale
RamiMisure cautelariProcesso penaleReati sessuali
SottomaterieCarcere
IstitutiOnere della prova

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