Cassazione Penale, Sentenza n. 50002/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che aveva in parte riformato la sentenza di primo grado relativa a una condanna per truffa continuata. Il ricorso per cassazione articolava sei motivi principali: 1) errata qualificazione del fatto (sosteneva che si trattava di furto con uso di mezzo fraudolento ex art. 624 c.p. anziché truffa); 2) illegittima valutazione della prova e credibilità dei testi (coinvolti come persone offese o dipendenti); 3) mancanza di prova dell'ingiusto profitto; 4) assenza dell'elemento soggettivo (dolo); 5) richiesta, in subordine, di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 6) prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per multipli profili. Il primo motivo (nuova qualificazione come furto) è inammissibile perché la questione non era stata devoluta al giudice di merito e non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione. Altri motivi (3 e 4) sono stati ritenuti generici, aspecifici e privi del confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, oltre a costituire una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità. La richiesta relativa all'art. 131-bis è inammissibile perché non sono stati indicati elementi di fatto e di diritto in grado di giustificare l'applicazione della causa di non punibilità e perché il tema non era stato trattato nel giudizio di merito. La questione della prescrizione è stata ritenuta manifestamente infondata alla luce delle sospensioni contabilizzate dalla sentenza impugnata. Conseguentemente, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Riferimento al reato di truffa, oggetto della contestazione di primo grado e della sentenza impugnata; la Corte non ha ritenuto valorizzabile in cassazione una diversa riclassificazione del fatto rispetto a quella decisa in sede di merito.
art. 624 cod. pen.
Norma sul furto con uso di mezzo fraudolento; la Corte ha affermato che la diversa qualificazione come furto non poteva essere proposta per la prima volta in Cassazione perché avrebbe comportato una valutazione di fatto non devoluta al giudice di appello.
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle questioni processuali; la Corte ha ritenuto che le censure non fossero adeguatamente devolute o sufficientemente specifiche.
art. 598 cod. proc. pen.
Citato in correlazione alle critiche sulla valutazione dei testimoni; la Corte ha giudicato le censure generiche e non idonee a sindacare la valutazione di merito in sede di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Dispositivo relativo ai motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi proposti generici e non conformi ai requisiti di specificità richiesti dall'articolo.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma relativa all'incidente probatorio e alla valutazione delle prove testimoniali; la Corte ha considerato insufficienti le argomentazioni difensive circa l'attendibilità dei testi, essendo mancata una critica puntuale alla motivazione del giudice di merito.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ricordato che il giudice d'appello può rilevarla d'ufficio, ma la Cassazione può intervenire solo se dal provvedimento impugnato emergono chiari elementi sui quali fondare la censura, e che il ricorrente avrebbe dovuto indicare i presupposti di fatto e di diritto che ne giustificano l'applicazione.
art. 129 cod. proc. pen.
Regola la declaratoria d'ufficio di cause estintive o di proscioglimento; la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'art. 131-bis può essere rilevato d'ufficio in sede di merito se ricorrono i presupposti e questi emergono dal processo.
artt. 581, comma 1, lett. d) e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Previsione dei requisiti di specificità del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che la mancata indicazione dettagliata delle ragioni configurasse un vizio di genericità tale da rendere inammissibili i motivi.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento e, in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso, alla corresponsione di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto tali condanne dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso.
Massime di principio
- Non è possibile introdurre per la prima volta in Cassazione una diversa qualificazione giuridica dei fatti che comporterebbe valutazioni di fatto non devolute al giudice di merito; le questioni di fatto e di ricostruzione probatoria devono essere sollevate in primo grado o in appello.
- I motivi di cassazione devono essere esaustivi e specifici: devono confrontarsi punto per punto con la motivazione impugnata e indicare in modo argomentato le ragioni di diritto e di fatto; le censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) può essere rilevata d'ufficio dal giudice di merito, ma ai fini del sindacato di legittimità occorre che dal provvedimento impugnato emergano elementi chiari e connessi cui agganciare la censura; il ricorrente deve indicare fatti e ragioni specifiche a sostegno della richiesta.
- Le eccezioni di prescrizione devono essere dimostrate con calcoli precisi e riferimento alle sospensioni eventualmente intervenute; affermazioni generiche sul decorso del termine non sono sufficienti in cassazione.
- Le contestazioni circa la credibilità dei testimoni richiedono contestazioni circostanziate e un confronto puntuale con la motivazione del giudice di merito; non è consentito in Cassazione chiedere una rivalutazione libera del materiale probatorio.
- Proporre ricorsi in modo generico o senza adeguata base fattuale comporta il rischio di condanna alle spese e, in presenza di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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