Cassazione Penale, Sentenza n. 7837/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Ancona che aveva dichiarato Burattini non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., in relazione al furto aggravato degli artt. 624 e 625 n.2 c.p. (asportazione di un paio di pantaloni del valore di €27,99, rimozione del dispositivo antitaccheggio e oltrepassamento delle casse senza pagamento). La Procura generale deduce che la fattispecie integra un'aggravante ad effetto speciale (art. 625 n.2), che determina un tetto massimo edittale superiore a cinque anni e quindi esclude l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis. La difesa ha sostenuto la derubricazione a tentativo di furto e l'insussistenza dell'aggravante, rilevando che la placca antitaccheggio non sarebbe irrimediabilmente danneggiata e che la disponibilità della cosa non si sarebbe concretamente realizzata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso della Procura generale: ha affermato che, ove ricorra una circostanza aggravante ad effetto speciale tale da elevare la pena edittale oltre il quinquennio (come l'aggravante di cui all'art. 625 n.2), non è possibile riconoscere la non punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis. Ha inoltre constatato che la motivazione del Tribunale è insufficiente rispetto alle questioni rilevate dalla difesa (se il reato sia consumato o solo tentato, se il dispositivo antitaccheggio e la merce fossero danneggiati o ancora riutilizzabili) e ha quindi annullato la sentenza impugnata disponendo il rinvio ad altra Sezione del Tribunale di Ancona per nuovo giudizio e per integrazione motivazionale.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità non può essere applicata quando ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale che determinano una pena edittale con massimo superiore a cinque anni; pertanto, se l'aggravante prevista dall'art. 625 n.2 innalza il massimo sopra tale soglia, l'art. 131-bis è escluso.
art. 624 cod. pen.
Norma che definisce il reato di furto; la Corte richiama la distinzione tra furto consumato e tentativo valutando la condotta (es. superamento delle barriere delle casse) per stabilire la consumazione.
art. 625 n.2 cod. pen.
Aggravante 'violenza sulle cose' in tema di furto: è circostanza ad effetto speciale. La Corte ricorda la giurisprudenza secondo cui l'aggravante è esclusa se il dispositivo antitaccheggio, rimosso per sfilamento, non risulti danneggiato e sia riutilizzabile; ma nel caso concreto la documentazione è insufficiente per decidere e pertanto va riesaminata.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. è esclusa quando ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale che fanno superare il limite massimo di pena di cinque anni.
- Per distinguere furto consumato da tentativo assume rilievo concreto il superamento delle barriere di pagamento (es. varchi/casse) e il conseguimento della disponibilità materiale della merce; il controllo del personale di vigilanza non esclude automaticamente la consumazione.
- L'aggravante 'violenza sulle cose' in caso di rimozione del dispositivo antitaccheggio richiede valutazione sull'entità e sulla irreparabilità del danno al dispositivo: se il dispositivo è ancora riutilizzabile, l'aggravante può essere esclusa.
- Il giudice deve motivare espressamente e con approfondimento le ragioni per l'applicabilità o esclusione dell'art. 131-bis, valutando le tesi difensive (es. tentativo vs consumazione; grado di danneggiamento del dispositivo) e dimostrando in che misura le circostanze aggravanti incidono sui limiti edittali.
- In situazioni simili è necessario acquisire e valutare elementi probatori concreti (es. dichiarazioni del personale, stato della placca antitaccheggio, percorso dell'imputato rispetto alle casse) per la corretta qualificazione giuridica del fatto e per stabilire l'ammissibilità di misure di non punibilità per particolare tenuità.
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