Cassazione Civile, Ordinanza n. 03209/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore idrico)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di pagamento, da parte di un consorzio industriale, di numerose fatture relative ai servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane di un comune in un periodo in cui, per ritardi nel trasferimento degli impianti, la gestione era rimasta in capo al consorzio come gestore provvisorio. La società affidataria del servizio idrico integrato ha agito per far accertare che tali importi non erano dovuti nei termini richiesti, sostenendo che il consorzio potesse pretendere solo quanto spettante per la depurazione e comunque nei limiti della disciplina tariffaria, calcolata sui volumi di acqua effettivamente erogata agli utenti e non sui costi di esercizio sostenuti dal consorzio o sulle misurazioni interne del suo impianto. In primo grado la domanda principale è stata rigettata e quella riconvenzionale del consorzio è stata accolta; in appello il rigetto è stato confermato. Nel ricorso per cassazione la società gestore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 155, 156 e 172 d.lgs. 152/2006 e dell'art. 3 l.r. Sardegna 10/2008, perché la Corte territoriale avrebbe liquidato il credito del consorzio sulla base dei costi di esercizio anziché della quantità di acqua erogata e delle somme effettivamente incassate dall'utenza; 2) violazione dell'art. 1188 c.c. e dell'art. 156 d.lgs. 152/2006, poiché, anche seguendo la ricostruzione della Corte d'appello, l'obbligo di pagamento non avrebbe potuto superare quanto riscosso dal gestore dagli utenti; 3) vizi di valutazione della prova e violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c., per avere ritenuto provato il credito del consorzio sulla base di misurazioni e fatture non idonee e senza considerare la contestazione dell'attrice; 4) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d'appello affermato lo svolgimento del servizio di fognatura da parte del consorzio e valorizzato una nota del 2008 come ammissione, mentre la società l'avrebbe soltanto invitato a emettere nota di credito. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, chiarendo che, nel caso di gestione di fatto di fognatura e depurazione da parte di un soggetto diverso dal gestore unico, il corrispettivo spettante al soggetto che presta il servizio deve essere determinato secondo la tariffa e in base ai metri cubi di acqua erogata agli utenti, ai sensi dell'art. 155, comma 4, d.lgs. 152/2006; ha rigettato il secondo motivo perché l'art. 156 non si applica alla fattispecie; ha dichiarato assorbito il terzo; e ha dichiarato inammissibile il quarto, perché diretto a contestare l'apprezzamento in fatto. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte territoriale per nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, assorbito il terzo e dichiarato inammissibile il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello in diversa composizione. La decisione di merito è stata riformata perché il corrispettivo dovuto al soggetto che aveva svolto in via di fatto il servizio di fognatura e depurazione non può essere parametrato ai soli costi di esercizio o alle misurazioni interne dell'impianto, ma va determinato secondo il sistema tariffario del servizio idrico integrato e, in particolare, in base ai metri cubi di acqua erogata agli utenti. La Corte ha inoltre precisato che il gestore unico resta il soggetto tenuto a riscuotere dagli utenti il corrispettivo dell'intero servizio e che la disciplina dell'art. 156 d.lgs. 152/2006 non è applicabile alla gestione di fatto priva della configurazione di "gestione separata" prevista dalla norma.
Norme richiamate
art. 155 d.lgs. n. 152 del 2006
Per la determinazione della quota tariffaria relativa a fognatura e depurazione il volume dell'acqua scaricata si presume pari al 100% del volume di acqua fornita; il corrispettivo va quindi commisurato all'acqua erogata agli utenti, non ai reflui misurati in ingresso all'impianto o ai costi di esercizio sostenuti dal soggetto che svolge di fatto il servizio.
art. 156 d.lgs. n. 152 del 2006
La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato; la seconda parte della norma riguarda solo i casi di servizio idrico gestito separatamente per effetto di particolari convenzioni o concessioni e non la mera gestione di fatto svolta da soggetti diversi dal gestore unico.
art. 172 d.lgs. n. 152 del 2006
Prevede il trasferimento in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato degli impianti di acquedotto, fognature e depurazione gestiti dai consorzi; il ritardo nel trasferimento può determinare una gestione transitoria di fatto, ma non altera la struttura tariffaria del servizio.
art. 3 l.r. Sardegna n. 10 del 2008
Conferma il trasferimento in concessione d'uso degli impianti al gestore del servizio idrico integrato dell'ambito unico sardo e demanda al piano dei trasferimenti la sua attuazione; la disciplina regionale non introduce una tariffa autonoma per la fase transitoria.
art. 1188 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il pagamento al soggetto che svolge il servizio non possa eccedere quanto riscosso dal gestore, ma il motivo è stato respinto perché la fattispecie non rientra nell'art. 156 d.lgs. 152/2006.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; il relativo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 115 c.p.c.
Dedotto dalla ricorrente in relazione alla valutazione della prova; il motivo è stato assorbito o dichiarato inammissibile a seconda della censura.
art. 116 c.p.c.
Dedotto dalla ricorrente per contestare l'apprezzamento delle prove; la censura è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui mirava a ottenere una rivalutazione del fatto.
art. 112 c.p.c.
Invocato per lamentare extrapetizione o omissione di pronuncia sulla fognatura; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché incentrato su un diverso apprezzamento di fatto.
art. 372 c.p.c.
Usato per dichiarare inammissibile la produzione documentale in cassazione di documenti non depositati nei gradi di merito e non rilevanti ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato nel procedimento camerale per il deposito di memorie.
art. 83 d.l. n. 18 del 2020
Richiamato solo per affermare la tempestività del ricorso alla luce della sospensione straordinaria dei termini per l'emergenza Covid-19.
art. 36 d.l. n. 23 del 2020
Richiamato insieme all'art. 83 d.l. 18/2020 ai fini del computo della sospensione dei termini processuali.
Massime di principio
- Nel servizio idrico integrato, quando una parte delle prestazioni di fognatura e depurazione sia svolta di fatto da un soggetto diverso dal gestore unico per mancato tempestivo trasferimento degli impianti, il corrispettivo dovuto a tale soggetto deve essere determinato secondo la disciplina tariffaria del SII e non sulla base dei meri costi di esercizio sostenuti.
- Per la quota tariffaria relativa a fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, il parametro di riferimento è il volume di acqua fornita agli utenti, che l'art. 155, comma 4, d.lgs. 152/2006 presume coincidente al 100% con l'acqua scaricata.
- La previsione dell'art. 156 d.lgs. 152/2006 sulla riscossione e sul riparto tra diversi gestori opera solo nei casi di effettiva gestione separata prevista da convenzioni o concessioni, non quando un soggetto svolga soltanto in via di fatto una parte del servizio.
- Il gestore unico resta il soggetto legittimato a riscuotere dagli utenti il corrispettivo dell'intero servizio idrico integrato e, se terzi svolgono segmenti del servizio in fase transitoria, il loro diritto al compenso va fatto valere nei confronti del gestore secondo i criteri tariffari legali.
- Le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove o a sovrapporre una diversa ricostruzione fattuale a quella del giudice di merito sono inammissibili in cassazione, salvo che si traducano in un effettivo vizio di violazione delle regole legali di valutazione o dell'onere della prova.
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