Cassazione Civile, Ordinanza n. 14102/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore/sindaco)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di responsabilità promossa dal fallimento contro ex amministratori e componenti del collegio sindacale di una società poi fallita, per ottenere il risarcimento del danno in favore della massa. La curatela ha allegato gravi irregolarità gestorie: sopravvalutazione delle rimanenze di magazzino, occultamento della perdita integrale del capitale sociale, prosecuzione non conservativa dell'attività d'impresa dopo la perdita del capitale, operazioni finanziarie rischiose, cessioni/affitti di rami d'azienda a valori incongrui, mancato pagamento di imposte e restituzione di finanziamenti ai soci in violazione dell'art. 2467 c.c. Il tribunale aveva rigettato le domande, ma la corte d'appello ha accolto parzialmente l'appello del fallimento, condannando alcuni convenuti al pagamento di una somma a titolo di danno da prosecuzione dell'attività dopo la perdita del capitale, ritenendo responsabili amministratrice e sindaci per non aver rilevato la sopravvalutazione del magazzino e non essersi attivati con gli strumenti di controllo. Il ricorrente per cassazione ha censurato soprattutto: l'erroneo riparto dell'onere della prova sulla perdita del capitale sociale; la sussistenza dell'obbligo di contabilità analitica di magazzino; l'inutilizzabilità di presunzioni fondate su altre presunzioni; la responsabilità dei sindaci e il nesso causale tra omissioni e danno; la mancata considerazione di somme versate successivamente; la mancata riduzione del danno per effetto di transazioni intervenute con altri condebitori solidali. La curatela ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato sul motivo subordinato relativo ai finanziamenti soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale limitatamente al nono motivo, relativo al divieto di cd. "praesumptio de praesumpto" nella quantificazione sia della sopravvalutazione del magazzino sia del danno da prosecuzione dell'attività, e all'undicesimo motivo, relativo alla mancata riduzione del danno in conseguenza delle transazioni con altri condebitori solidali. Ha dichiarato inammissibili alcuni motivi del ricorso principale, infondati altri, e assorbito il decimo. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato della curatela. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dei motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della curatela per il rigetto dell'incidentale.
Norme richiamate
art. 146 l.fall.
l'azione di responsabilità del fallimento contro amministratori e sindaci integra un'azione esercitata nell'interesse della massa; in presenza di più convenuti responsabili in via facoltativa, si applicano le regole sul litisconsorzio facoltativo e sulla notificazione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 332 c.p.c.
art. 2407 c.c.
i sindaci rispondono solidalmente con gli amministratori per omessa vigilanza sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; la responsabilità riguarda anche l'omesso intervento di fronte a irregolarità evidenti.
art. 2484 c.c.
la perdita del capitale sociale rileva come causa di scioglimento e segna il momento oltre il quale la prosecuzione non conservativa dell'attività può generare danni risarcibili.
art. 2486 c.c.
la prosecuzione dell'attività dopo la causa di scioglimento comporta responsabilità per i danni da gestione non conservativa e per l'aggravamento del dissesto.
art. 2697 c.c.
la Corte ribadisce la regola del riparto dell'onere della prova, precisando che, in assenza di contabilità analitica di magazzino, la curatela può limitarsi a dimostrare l'inattendibilità della posta di attivo contestata, mentre spetta ai convenuti provare i fatti liberatori.
art. 2727 c.c.
il ragionamento presuntivo deve muovere da fatti noti, certi e concreti; non è consentito fondare una presunzione su un'altra mera presunzione.
art. 2729 c.c.
la prova per presunzioni richiede fatti noti idonei, gravi, precisi e concordanti; è inammissibile la cd. praesumptio de praesumpto.
art. 115 c.p.c.
la deduzione di violazione del principio di non contestazione richiede specifica indicazione delle allegazioni e dei passaggi processuali rilevanti; non può trasformarsi in una rivalutazione del merito.
art. 132 c.p.c.
dopo la riforma, il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; è denunciabile solo la motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 360 c.p.c.
i motivi devono essere specifici e non mescolare in modo indistinto censure eterogenee; la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità su motivazione, prove e diritto.
art. 366 c.p.c.
le censure fondate su atti o documenti richiedono riproduzione e puntuale indicazione della loro collocazione nel fascicolo, altrimenti sono inammissibili.
art. 332 c.p.c.
nel caso di litisconsorzio facoltativo e decorso dei termini di impugnazione, la mancata notificazione dell'impugnazione ad alcuni intimati non incide sull'integrità del contraddittorio.
art. 325 c.p.c.
richiamato per affermare la definitività del decorso dei termini d'impugnazione rispetto agli intimati non notificati.
art. 327 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 325 c.p.c. per escludere che la mancata notifica agli eredi incida sull'ammissibilità del giudizio di legittimità.
art. 2467 c.c.
l'addebito relativo alla restituzione dei finanziamenti soci è stato ritenuto, nel caso concreto, non scrutinabile in appello perché allegato tardivamente; tale capo non è stato esaminato nel merito dalla cassazione a causa dell'assorbimento/ininfluenza processuale.
art. 1298 c.c.
richiamato per la ripartizione interna del debito tra condebitori solidali ai fini della riduzione dell'importo residuo dopo la transazione di uno di essi.
art. 2055 c.c.
richiamato per la solidarietà tra i coobbligati e per la necessità di imputare correttamente le quote interne e detrarre le somme versate in transazione.
art. 1304 c.c.
richiamato in tema di effetti della transazione conclusa con alcuni condebitori solidali sulla posizione degli altri.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte che ha visto rigettato/inammissibile il ricorso incidentale.
Massime di principio
- In un'azione di responsabilità del fallimento per prosecuzione non conservativa dell'impresa dopo la perdita del capitale, la curatela può assolvere il proprio onere probatorio dimostrando l'inattendibilità o la sopravvalutazione di una posta dell'attivo; se la contabilità necessaria non è stata tenuta dagli organi sociali, non può pretendersi dall'attore la prova analitica della misura esatta del capitale residuo.
- Quando la parte che ha l'onere probatorio rende impossibile l'accertamento puntuale di una voce patrimoniale mediante omissione delle scritture dovute, il giudice può valorizzare la falsità della posta contabile e trarne le conseguenze sul patrimonio netto, fermo restando il diritto della controparte di fornire prova contraria.
- La prova per presunzioni deve poggiare su fatti noti, certi e concreti: è inammissibile fondare una presunzione su un'altra mera presunzione, perché il ragionamento presuntivo non può risolversi in una congettura.
- I sindaci di società di capitali rispondono ex art. 2407 c.c. non solo per l'omesso riscontro di irregolarità contabili evidenti, ma anche per non aver attivato tempestivamente i poteri di reazione e controllo a loro disposizione di fronte a un assetto amministrativo e contabile manifestamente inadeguato.
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione del compendio istruttorio: le censure devono confrontarsi con la ratio decidendi e, se investono atti e documenti, devono rispettare rigorosamente l'onere di specifica localizzazione e riproduzione.
- La transazione con uno o più condebitori solidali impone di ridurre il danno residuo imputabile agli altri convenuti tenendo conto sia della quota interna del soggetto transigente sia delle somme effettivamente versate, per evitare un indebito arricchimento del creditore.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando manchi realmente o sia meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente lamentarne l'insufficienza o la non condivisibilità.
- L'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio non è decisiva quando l'impugnazione riguardi una controversia con litisconsorzio facoltativo e siano ormai decorsi i termini per impugnare nei confronti degli altri soggetti intimati.
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