Cassazione Penale, Sentenza n. 33663/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP (20/1/2023) per i reati di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e due ipotesi di estorsione pluriaggravata. I motivi del ricorso denunciavano: (i) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione della gravità indiziaria per l'estorsione in danno di Romeo Salvatore, contestando l'uso della figura dell"estorsione ambientale" e la mancata valutazione dell'assenza di minacce esplicite e dell'attendibilità della persona offesa; (ii) errori valutativi riguardo all'estorsione in danno di Seggio Sebastiano, nonché omissione di considerare rapporti lavorativi tra le parti; (iii) violazione degli artt. 292 e 309 c.p.p. e dell'art. 275, comma 4 c.p.p. con riferimento alla conferma della custodia cautelare nei confronti di un indagato ultrasettantenne, per mancata indicazione delle "esigenze eccezionali" che giustificano il carcere.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il rigetto è stato motivato così: (a) sull'estorsione in danno di Romeo, il Collegio ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale che ha considerato credibile il quadro probatorio e l'intercettazione del 7/5/2022, con elementi idonei a far emergere una richiesta estorsiva anche in assenza di minacce esplicite, alla stregua della nozione di "estorsione ambientale"; (b) sull'estorsione in danno di Seggio, le censure sono state giudicate infondate perché le somme non sono riconducibili a normali rapporti lavorativi e la motivazione del Tribunale è ritenuta congrua; (c) quanto alla custodia per soggetto ultrasettantenne, la Corte ha confermato che il Gip ha adeguatamente motivato l'esistenza di esigenze di "straordinaria rilevanza" (rischio di inquinamento probatorio, ruolo apicale nel sodalizio, rilevanti precedenti e intercettazioni con propositi omicidiari) tali da giustificare la misura carceraria nonostante l'età.
Norme richiamate
art. 416-bis cod.pen.
Riconosciuta l'importanza del ruolo apicale del prevenuto nella consorteria mafiosa per qualificare le condotte e per valutare l'effetto intimidatorio anche "silente" delle richieste estorsive (estorsione "ambientale").
art. 275, comma 4 cod.proc.pen.
Confermato che, sebbene per l'ultrasettantenne operi una presunzione favorevole alla non custodia, può essere comunque disposta la custodia in carcere quando sussistono esigenze di eccezionale rilevanza debitamente motivate (es. ruolo apicale, rischio di reiterazione, inquinamento probatorio).
art. 391-bis cod.proc.pen.
Richiamata come norma con cui sono state acquisite informazioni difensive della persona offesa; la Corte ha ritenuto che la mera negazione della coartazione da parte della p.o. non escluda automaticamente la rilevanza dell'intimidazione nel contesto mafioso.
artt. 292 e 309 cod.proc.pen.
Le doglianze difensive fondate su presunte violazioni di tali norme (motivazione e indicazione delle esigenze cautelari) sono state ritenute infondate: il Gip e il Tribunale hanno fornito motivazioni ritenute adeguate e congrue.
Massime di principio
- In contesti territoriali dominati da organizzazioni mafiose, una richiesta estorsiva può essere ritenuta intimidatoria anche se priva di minacce esplicite: va valutata la "carica intimidatoria" complessiva, il contesto e la percezione della vittima (estorsione "ambientale").
- Le intercettazioni vanno valutate nel loro contesto e rapportate al ruolo e alla storia criminale dell'indagato: parole vaghe o allusive possono concorrere a dimostrare la coartazione quando emergono in un quadro di controllo mafioso.
- Per un indagato ultrasettantenne la custodia cautelare è compatibile solo se il giudice indica e motiva esigenze di eccezionale rilevanza (rischio concreto di reiterazione, ruolo apicale, pericolo di inquinamento probatorio, precedenti significativi).
- La difesa deve fornire elementi concreti e specifici per smentire le valutazioni restrittive (es.: documentazione che provi rapporti lavorativi leciti, elementi che neutralizzino l'attendibilità delle dichiarazioni della p.o., prove sui rapporti familiari/di cura), altrimenti la valutazione cautelare basata su quadro indiziario complessivo può essere confermata.
- Le censure sulla motivazione sono valutate con attenzione formale ma la Corte tende a ritenere sufficiente la motivazione che espliciti il collegamento tra elementi probatori (intercettazioni, ruolo, precedenti) e le esigenze cautelari richieste.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33519/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33520/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33521/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33522/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33523/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33524/2023 del 01/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →