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Sentenza

Sentenza del 04/01/2016 n. 4 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente chiedeva l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo sostenendo che le cartelle relative alla tassa automobilistica fossero prescritte, perché riferite ad annualità anteriori al terzo anno successivo a quello previsto per il pagamento. Deduceva inoltre l'inesistenza o invalidità del preavviso, poiché inviato per posta anziché notificato nelle forme dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973, nonché l'insufficiente motivazione dell'atto per la mancata indicazione delle generalità dei ruoli. In appello Equitalia contestava anche la giurisdizione tributaria per eventuali sanzioni stradali, l'ammissibilità del ricorso e sosteneva la tempestività delle notifiche e la prescrizione decennale dei crediti.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello di Equitalia Sud e riformato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto la prescrizione dei crediti. Dalla documentazione prodotta in appello risultava che tutte le cartelle erano state regolarmente notificate al contribuente o a persone abilitate alla ricezione presso il suo indirizzo, rispettando i termini di legge. Tali notifiche avevano interrotto la prescrizione. Poiché il contribuente non aveva impugnato tempestivamente le cartelle entro il termine di sessanta giorni dalla loro notificazione, il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile. L'inammissibilità è stata ritenuta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    In virtù del principio di specialità, nel processo tributario prevalgono le norme processuali tributarie rispetto alle norme processuali civili incompatibili; di conseguenza è stata ritenuta possibile la produzione di documenti anche in appello, nei limiti ammessi dal rito tributario.

  • Art. 21, D.Lgs. 546/1992

    Il ricorso tributario deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. Il termine è perentorio e la sua inosservanza comporta l'inammissibilità del ricorso e la definitività dell'atto.

  • Art. 26, d.P.R. 602/1973

    Disciplina le modalità di notificazione delle cartelle di pagamento. Nel caso concreto, la validità delle notifiche delle cartelle prodromiche ha impedito al contribuente di contestarne successivamente i vizi in occasione dell'impugnazione del preavviso di fermo.

  • Art. 1, legge 269/2006

    È stato richiamato dalla Regione per sostenere il rispetto dei termini di notificazione delle cartelle relative ai tributi automobilistici.

  • D.L. 106/2005

    È stato richiamato con riferimento al rispetto dei termini per l'iscrizione a ruolo e per la notifica delle cartelle.

  • Art. 1306 c.c.

    Richiamato quale esempio di possibile superamento della definitività dell'atto mediante estensione del giudicato favorevole al coobbligato, ipotesi non applicabile nel caso concreto.

Massime di principio

  • Quando l'agente della riscossione dimostra la regolare notificazione delle cartelle, il contribuente non può normalmente contestarne i vizi o la prescrizione per la prima volta impugnando un successivo preavviso di fermo: tali contestazioni devono essere proposte entro sessanta giorni dalla notifica delle cartelle.
  • La notifica a persona presente presso l'indirizzo del destinatario può essere valida se effettuata secondo le forme di legge e documentata con la relativa sottoscrizione o prova della consegna.
  • La notificazione di una cartella interrompe il termine di prescrizione; la verifica della prescrizione deve quindi considerare tutti gli atti notificati nel tempo e non soltanto la data originaria del tributo.
  • Il termine di sessanta giorni per impugnare un atto tributario è perentorio e l'inammissibilità del ricorso può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche se l'amministrazione non l'ha tempestivamente eccepita.
  • La produzione in appello di documenti decisivi relativi alle notifiche può essere ammessa nel processo tributario, sicché l'assenza della documentazione in primo grado non implica necessariamente l'accoglimento del ricorso.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra contestazione della mancata notifica della cartella e contestazione del contenuto o della prescrizione: se la notifica viene provata, le contestazioni sul contenuto della cartella sono generalmente precluse quando non siano state sollevate nei termini.

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