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Sentenza

Sentenza del 04/01/2016 n. 5 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

MASSIMA NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il disconoscimento di un credito d’imposta per incentivi alla ricerca scientifica, attribuito alla società dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Il credito non era stato indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2002, ma era stato successivamente utilizzato in compensazione nel 2003. L’Agenzia aveva emesso una cartella di pagamento a seguito di liquidazione automatizzata, ritenendo inefficace la dichiarazione integrativa presentata tardivamente. In sede di rinvio, la questione consisteva nello stabilire se l’omessa indicazione del credito fosse un errore essenziale e oggettivamente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria, tale da consentire l’emendabilità della dichiarazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale, riassunto il giudizio dopo la cassazione con rinvio, ha accolto le ragioni della società. Ha ritenuto essenziale l’errore, perché incidente sull’entità e sull’identità del credito fiscale, e oggettivamente riconoscibile dall’Amministrazione, poiché il credito risultava nell’elenco trasmesso dal Ministero dell’Università e della Ricerca al Ministero delle Finanze. La mancata comunicazione alle articolazioni periferiche dell’Agenzia non poteva ricadere sul contribuente. È stato quindi respinto l’appello originario dell’Ufficio, confermata la sentenza di primo grado e annullata la pretesa relativa alla cartella. Le spese dell’intero giudizio, comprese quelle della fase di legittimità e del rinvio, sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    liquidazione automatizzata della dichiarazione

    La norma è stata utilizzata come base per l’emissione della cartella derivante dal controllo automatizzato della dichiarazione, con recupero delle imposte ritenute non versate.

  • Codice civile, art. 1427

    il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l’annullamento del contratto

    Richiamato per individuare la disciplina generale dei vizi della volontà applicabile all’errore commesso nella dichiarazione, qualificata in parte come atto negoziale.

  • Codice civile, art. 1428

    l’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente

    La dichiarazione integrativa o la rettifica può essere valorizzata quando il contribuente dimostra sia l’essenzialità dell’errore sia la sua oggettiva riconoscibilità da parte dell’Amministrazione.

  • Codice civile, art. 1429

    l’errore è essenziale quando cade sulla natura e sull’oggetto del contratto oppure sull’identità dell’oggetto della prestazione o su qualità determinanti

    L’omessa indicazione è stata ritenuta essenziale perché incideva direttamente sull’entità e sull’identità del credito d’imposta.

  • Codice civile, art. 1431

    l’errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo

    La riconoscibilità è stata valutata considerando la struttura unitaria dell’Amministrazione finanziaria e la conoscenza del credito già disponibile presso il Ministero delle Finanze.

  • Normativa sulla dichiarazione integrativa richiamata dall’art. 2

    La Corte di Cassazione aveva evidenziato che il contribuente non aveva utilizzato il termine specificamente previsto per correggere la dichiarazione; tuttavia, nel giudizio di rinvio, la rettifica è stata riconosciuta sulla base della prova dell’errore essenziale e riconoscibile.

  • Cass. civ., 13 ottobre 2006, n. 22021

    la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione ... è esercitabile ... anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria

    Il precedente è stato richiamato per evidenziare l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali favorevoli all’emendabilità della dichiarazione anche in sede contenziosa, contribuendo alla compensazione delle spese.

Massime di principio

  • In linea generale, le dichiarazioni fiscali sono dichiarazioni di scienza e possono essere corrette per errori di fatto o di diritto; tuttavia, quando l’accesso a un beneficio fiscale richiede una specifica manifestazione di volontà tramite un apposito quadro o modello, tale parte della dichiarazione può assumere natura negoziale ed essere soggetta a limiti di emendabilità.
  • Se si invoca un errore nella mancata indicazione di un credito o beneficio fiscale, il contribuente deve dimostrare non solo che l’errore è stato decisivo, ma anche che era oggettivamente riconoscibile dall’Amministrazione secondo le circostanze concrete.
  • La riconoscibilità può risultare da informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, anche se presenti presso un’altra articolazione della stessa struttura pubblica; le carenze nella circolazione interna delle informazioni non dovrebbero ricadere sul contribuente incolpevole.
  • La prova documentale dell’esistenza del credito, della sua attribuzione da parte dell’autorità competente e della conoscenza o conoscibilità da parte dell’Amministrazione è determinante per ottenere il riconoscimento della rettifica.
  • La decisione non stabilisce che ogni omissione sia automaticamente correggibile: occorre valutare la natura della dichiarazione, i termini previsti dalla legge, la tipologia del beneficio e la prova concreta dell’errore essenziale e riconoscibile.

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