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Sentenza

Sentenza del 04/01/2016 n. 3 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

PROCESSO TRIBUTARIO - Successione titolo particolare - Estromissione giudizio - Assenza provvedimento giudiziale - Consenso altre parti - Assenza consenso - Conservazione status parte processuale - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tesi della contribuente non è stata accolta. È stato affermato che, in caso di successione a titolo particolare, la parte originaria conserva lo status di parte processuale se non interviene un provvedimento giudiziale di estromissione oppure il consenso delle altre parti. Pertanto, la successione non determina automaticamente la perdita della qualità di parte né esclude, da sola, la permanenza nel giudizio.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente sosteneva di non essere più legittimata passivamente nel giudizio a seguito di una successione a titolo particolare determinata da un provvedimento legislativo sopravvenuto. La questione riguardava quindi la possibilità di considerarla ancora parte del processo in assenza di un provvedimento giudiziale di estromissione e senza il consenso delle altre parti processuali.

Norme richiamate

  • Disciplina processuale della successione a titolo particolare

    La successione a titolo particolare nel diritto controverso non comporta automaticamente l’estromissione del dante causa o della parte originaria dal processo. È necessario un provvedimento giudiziale di estromissione oppure il consenso delle altre parti.

  • Norme sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale

    L’avviso di liquidazione relativo a tali imposte continua a coinvolgere processualmente il soggetto originariamente destinatario finché non sia formalmente estromesso dal giudizio secondo le regole processuali applicabili.

Massime di principio

  • La successione a titolo particolare non produce automaticamente la sostituzione processuale della parte originaria.
  • Chi intende cessare di essere parte deve ottenere un provvedimento giudiziale di estromissione oppure acquisire il consenso delle altre parti.
  • In assenza di estromissione o consenso, la parte originaria conserva la legittimazione e lo status processuale, anche se un evento normativo o sostanziale ha trasferito il rapporto controverso.
  • La mera eccezione di carenza di legittimazione passiva non è sufficiente, da sola, a determinare l’uscita dal giudizio.

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