Cassazione Civile, Ordinanza n. 21290/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia origina da un sinistro stradale nel quale la ricorrente e un altro conducente si attribuivano reciprocamente la responsabilità. Riuniti i giudizi tra i rispettivi danneggianti e danneggiati, i giudici di merito hanno accertato un concorso di colpa, attribuendo inizialmente all'altro conducente il 20% e alla ricorrente l'80% della responsabilità, poi rideterminata in appello nel 40% e 60%. Definito quel giudizio, la ricorrente ha convenuto la propria assicurazione chiedendo il rimborso delle spese legali sostenute nei due gradi di merito. La compagnia ha resistito sostenendo che l'art. 1917 c.c. copre le sole spese effettivamente sostenute e documentate, e che nella specie mancava prova dell'esborso. I motivi di ricorso per cassazione erano quattro: (1) violazione degli artt. 1917, comma 3, e 1914 c.c., sostenendo che l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato comprenderebbe anche l'anticipazione delle spese legali, indipendentemente dal loro previo pagamento; (2) richiesta subordinata di rinvio alla Corte costituzionale, per asserita irragionevolezza e lesione del diritto di difesa se la norma fosse interpretata come richiedente il previo esborso; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avrebbe rilevato d'ufficio la questione del mancato pagamento, non tempestivamente dedotta; (4) omesso esame di un fatto decisivo, poiché l'appello proposto dalla ricorrente avrebbe comunque fatto risparmiare somme alla compagnia assicurativa riducendo la sua esposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha distinto l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo al terzo danneggiato dall'obbligo di rifondere le spese legali dell'assicurato, ritenendo che il richiamo al pagamento diretto dell'indennizzo non possa estendersi alle spese di resistenza. Ha interpretato l'art. 1917, comma 3, c.c. nel senso letterale per cui sono rimborsabili soltanto le spese "sostenute" dall'assicurato, cioè effettivamente affrontate; analogamente ha valorizzato l'art. 1914 c.c. come conferma della necessità di un esborso già avvenuto. Ha escluso la questione di legittimità costituzionale, negando che l'interpretazione comporti discriminazioni o compressioni del diritto di difesa. Ha inoltre affermato che l'effettiva sopportazione delle spese costituisce fatto costitutivo della domanda, sicché il giudice può rilevarne d'ufficio la mancanza. Quanto al preteso omesso esame, ha ritenuto non decisivo il fatto allegato, perché la causa è stata definita sulla ragione più liquida della mancata prova dell'effettivo sostenimento delle spese. Le spese di lite sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 1917 c.c.
il pagamento diretto dell'indennizzo al terzo danneggiato è distinto dal rimborso delle spese legali dell'assicurato; le spese di resistenza sono rimborsabili solo se effettivamente sostenute dall'assicurato.
art. 1914 c.c.
è richiamato come conferma del principio per cui l'assicuratore rimborsa spese di salvataggio effettivamente fatte dall'assicurato, analogamente alle spese di resistenza.
art. 112 c.p.c.
non vi è ultrapetizione se il giudice interpreta la norma e rileva la mancanza di un fatto costitutivo della domanda; il giudice può rilevare d'ufficio la carenza dell'effettivo sostenimento delle spese.
art. 3 Cost.
esclusa la violazione del principio di uguaglianza, poiché l'interpretazione della norma non introduce una discriminazione irragionevole tra assicurati con diversa capacità economica.
art. 24 Cost.
esclusa la lesione del diritto di difesa, perché le spese di lite seguono la soccombenza e non devono essere anticipate per accedere alla tutela giurisdizionale.
art. 41 Cost.
richiamato nel motivo di costituzionalità, ma la Corte esclude che l'interpretazione della norma incida illegittimamente sulla libertà di iniziativa economica.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, nei limiti del dispositivo riportato nel testo.
Massime di principio
- Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile, l'obbligo di tenere indenne l'assicurato dalle spese legali non coincide con l'obbligo di pagare l'indennizzo al terzo danneggiato: si tratta di obbligazioni diverse per funzione e contenuto.
- Ai fini del rimborso delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., è necessario che l'assicurato provi di averle effettivamente sostenute; il mero rischio o la mera esposizione al processo non basta.
- La locuzione normativa "spese sostenute" va intesa in senso letterale come spese già affrontate e non come costi solo eventuali o anticipabili dall'assicuratore.
- Il giudice può rilevare d'ufficio la mancanza di un fatto costitutivo della domanda, quando il diritto azionato presupponga la prova dell'effettivo esborso.
- Non è fondata una censura di illegittimità costituzionale contro l'interpretazione che subordina il rimborso all'effettivo pagamento, se tale lettura non introduce discriminazioni irragionevoli né comprime il diritto di difesa.
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