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Sentenza

Sentenza n. 7610/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, dei seguenti atti: 1) la comunicazione del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le Autonomie, Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali, al dott. -OMISSIS- del mancato superamento della verifica finale sostenuta in data 31 ottobre 2024, ricevuta via p.e.c. in pari data; 2) il verbale n. 16 della Commissione esaminatrice; 3) il decreto del Vice Capo Dipartimento vicario, Direttore centrale per le Autonomie, prot. n. 39601 del 12 dicembre 2024, di approvazione della graduatoria finale degli aventi diritto all’iscrizione all’Albo segretari del “Co.A 2021 – sessione ordinaria”, unitamente alla relativa graduatoria; 4) il decreto prot. n. 1377 del 12 gennaio 2024 del Vice Capo Dipartimento vicario, Direttore centrale per le Autonomie, avente a oggetto il Regolamento didattico del corso-concorso; 5) il verbale della Commissione esaminatrice n. 3 del 23 maggio 2024, relativamente ai criteri di valutazione ed alle modalità di svolgimento della verifica finale; 6) ove occorra, le disposizioni del Vice Capo Dipartimento vicario, Direttore centrale per le Autonomie, prot. n. 29058 del 20 settembre 2024, relative allo svolgimento in videoconferenza della verifica finale del “Co.A 2021”; 7) gli atti presupposti e consequenziali ai suddetti provvedimenti, ivi compresi, ove occorra, il decreto del Vice Capo Dipartimento vicario, Direttore centrale per le Autonomie, del 23 dicembre 2024 di iscrizione all’albo nella fascia professionale C di 429 vincitori del concorso, unitamente all’allegato elenco;

Giustizia amministrativa202500051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di mancato superamento della verifica finale del corso-concorso, verbale della Commissione, graduatoria finale e atti regolamentari e presupposti della procedura

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, collocato in posizione utile nella graduatoria di ammissione al corso-concorso e ammesso alla prova finale dopo aver superato le prove concorsuali, la verifica intermedia e il tirocinio, ha impugnato il giudizio di inidoneità conseguito nella verifica finale, nel corso della quale aveva riportato 7/10 per la discussione della tesi e 5/20 per il colloquio, per complessivi 12/30. Ha dedotto la violazione del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15 aprile 2021, del bando e dei principi di imparzialità, ragionevolezza e trasparenza, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, carenza di motivazione, disparità di trattamento, illogicità manifesta e contraddittorietà. In particolare, ha contestato la previsione regolamentare della soglia minima di 21/30, sostenendo che la prova finale dovesse servire soltanto alla formazione della graduatoria; ha censurato la struttura della prova e la ripartizione dei punteggi tra discussione della tesi e colloquio; ha lamentato la genericità dei criteri di valutazione e l’impossibilità di comprendere le ragioni del voto attribuito al colloquio; ha inoltre contestato la durata insufficiente dell’esame, il mancato accesso alla domanda sorteggiata e l’atteggiamento della Commissione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente nei termini sostanziali indicati in motivazione. Il TAR ha respinto le censure relative alla legittimità della soglia minima di 21/30, ritenendo che la positiva conclusione del corso-concorso fosse condizione necessaria per l’abilitazione e che il bando demandasse al regolamento didattico la disciplina dell’esame finale, compreso il superamento. La soglia è stata ritenuta coerente anche con la previsione legislativa del punteggio minimo di idoneità e con la funzione abilitante e formativa del corso-concorso. Sono state respinte anche le doglianze sulla struttura della prova e sulla ripartizione dei punteggi: il regolamento individuava chiaramente due momenti, discussione della tesi e colloquio sul programma didattico; la valutazione della discussione poteva comprendere anche l’elaborato scritto; il rapporto massimo di 10/30 per la tesi e 20/30 per il colloquio rientrava nella discrezionalità dell’amministrazione. Sono state invece accolte le censure relative al difetto di motivazione del giudizio di inidoneità. Il verbale n. 16 si limitava ad attribuire i voti di 7/10 e 5/20 senza esplicitare, alla luce dei molteplici criteri previamente stabiliti, quali carenze fossero state riscontrate nella discussione della tesi e nella risposta alla domanda sul diritto di accesso emulativo del consigliere comunale. Il TAR ha ritenuto che, in un corso-concorso avente natura didattico-formativa e collocato a valle di un articolato percorso di selezione, frequenza, verifica intermedia e tirocinio, il solo voto numerico non fosse sufficiente a motivare la bocciatura. Ha quindi annullato gli atti nella parte in cui accertavano il mancato superamento della verifica finale ed escludevano il ricorrente dagli aventi diritto all’iscrizione all’Albo, ordinando all’amministrazione di consentire la reiterazione della prova finale davanti a una Commissione in diversa composizione, con discussione della medesima tesi e risposta a una nuova domanda sorteggiata, salvi gli ulteriori provvedimenti. Le spese sono state compensate, con rifusione del contributo unificato a carico dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 825, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    il Ministero dell'Interno ... è autorizzato ad iscrivere ... anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione

    La disposizione presuppone che il corso-concorso si concluda con una verifica finale dotata di una soglia minima di idoneità.

  • art. 1, commi 366 e 367, l. 30 dicembre 2023, n. 213

    sessione straordinaria ... da svolgere contestualmente a quella ordinaria

    La disposizione ha previsto la sessione straordinaria del corso-concorso per gli idonei della procedura selettiva.

  • art. 13, commi 1 e 2, d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465

    La positiva conclusione del corso-concorso costituisce condizione per il conseguimento dell’abilitazione necessaria all’iscrizione all’Albo dei segretari comunali e provinciali.

  • d.P.R. 16 aprile 2013, n. 70

    solo i partecipanti che superano l'esame finale possono essere assegnati alle pubbliche amministrazioni di destinazione

    La disciplina del corso-concorso per il reclutamento dei funzionari conferma la compatibilità di una prova finale suscettibile di mancato superamento per inidoneità.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato disposto l’accoglimento cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito la base normativa, insieme al GDPR, per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La disciplina di un corso-concorso finalizzato al rilascio di un’abilitazione può prevedere, anche se il bando non fissa direttamente la soglia, una verifica finale con punteggio minimo di idoneità quando il bando demanda al regolamento didattico la definizione delle modalità dell’esame finale e la positiva conclusione del corso è condizione per l’abilitazione.
  • In un corso-concorso abilitante, la prova finale non deve necessariamente limitarsi alla formazione della graduatoria, ma può essere diretta anche ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi minimi e il possesso della preparazione necessaria per l’abilitazione.
  • La scelta dell’amministrazione di attribuire un peso maggiore al colloquio sul programma didattico rispetto alla discussione della tesi rientra nella discrezionalità valutativa, purché i criteri siano predeterminati e non risultino manifestamente irragionevoli o sproporzionati.
  • Quando la prova finale si colloca al termine di un articolato percorso didattico e selettivo, il mero voto numerico non è sufficiente a motivare il giudizio di inidoneità se non consente di individuare, in rapporto ai criteri previamente stabiliti e all’andamento complessivo del percorso formativo, le specifiche carenze del candidato.
  • In un corso-concorso di natura didattico-formativa, la bocciatura deve essere assistita da una motivazione personalizzata, anche sintetica, che indichi le manchevolezze riscontrate nella discussione della tesi e nel colloquio e spieghi perché esse impediscano di ritenere raggiunta l’idoneità finale.
  • L’annullamento del giudizio di inidoneità per difetto di motivazione può comportare la rinnovazione della prova finale davanti a una Commissione in diversa composizione, con riedizione della valutazione secondo le regole della procedura e salvezza degli ulteriori provvedimenti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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