Sentenza del 23/05/2019 n. 14020 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di rettifica con cui l'Amministrazione doganale aveva recuperato i dazi antidumping sulle importazioni effettuate nel 2009. Le merci erano state inizialmente assoggettate al dazio ordinario dell'1,7% in virtù di un'agevolazione individuale concessa dalla Commissione europea alla produttrice cinese, subordinata al rispetto di determinati impegni. Dopo che la Commissione aveva revocato l'accettazione dell'impegno per violazioni sistematiche della produttrice, l'Agenzia aveva richiesto a posteriori il pagamento dei dazi antidumping. La società sosteneva che tale recupero costituisse un'applicazione retroattiva illegittima dei dazi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della società. Secondo la Corte, la revoca dell'agevolazione opera ex tunc e fa venir meno il presupposto della deroga al regime ordinario, rendendo dovuto il recupero dei dazi antidumping relativi alle importazioni interessate. Non si tratta di applicazione retroattiva di un nuovo dazio, ma del recupero di un'obbligazione doganale già prevista quale conseguenza della violazione degli impegni. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.700 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11
Costituisce la base normativa dell'avviso di rettifica dell'accertamento dei dazi doganali emesso dall'Ufficio delle Dogane.
Decisione 2006/109/CE della Commissione europea
Aveva concesso alla produttrice cinese un'agevolazione individuale rispetto al dazio antidumping, subordinandola al rispetto di specifici impegni.
Decisione 2010/389/UE della Commissione europea
Ha revocato l'accettazione dell'impegno della produttrice cinese a causa di violazioni sistematiche, determinando il venir meno dell'agevolazione.
Regolamento CE n. 1212/2005, come modificato dal Regolamento CE n. 268/2006
Disciplina i dazi antidumping applicabili alle botole di ghisa non malleabile e il regime degli impegni assunti dai produttori.
Regolamento CE n. 286/2006, art. 2, paragrafi 2 e 3
L'importatore deve accettare "quale normale rischio commerciale" che l'inosservanza delle condizioni dell'impegno possa determinare l'insorgenza di un'obbligazione doganale.
Prevede che, in caso di revoca dell'accettazione dell'impegno, l'obbligazione doganale possa essere recuperata a posteriori. L'importatore è informato del rischio che la violazione degli impegni faccia sorgere il debito doganale.
Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 201
È richiamato quale disposizione del Codice doganale comunitario in base alla quale può sorgere l'obbligazione doganale conseguente alla violazione delle condizioni dell'impegno.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Ha costituito il riferimento processuale per la denuncia della violazione e falsa applicazione della normativa europea sui dazi antidumping.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la controversia nel merito.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione o un'esenzione doganale è subordinata al rispetto di specifici impegni, la sua revoca può comportare il recupero dei dazi anche per importazioni già effettuate durante il periodo in cui l'agevolazione era stata applicata.
- Il recupero successivo non è necessariamente una retroattiva applicazione di un nuovo dazio: può rappresentare la caducazione ex tunc della deroga e il ripristino del regime ordinario già previsto dalla normativa.
- L'importatore che beneficia di un trattamento agevolato collegato agli obblighi del produttore assume il rischio commerciale che la violazione di tali obblighi faccia sorgere un'obbligazione doganale a suo carico.
- La mancata indicazione espressa, nella decisione di revoca, dell'ordine di recuperare i dazi non impedisce il recupero quando la normativa applicabile lo prevede come conseguenza automatica della revoca.
- In situazioni analoghe occorre verificare attentamente la disciplina europea dell'impegno, le condizioni dell'agevolazione, la data e la portata della revoca, nonché il rispetto dei termini di prescrizione o decadenza per il recupero.
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