Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02596/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un professionista aveva presentato istanza di rimborso di parte dell'IRAP versata per l'anno d'imposta 2009, limitatamente ai compensi percepiti per incarichi svolti come vice-presidente del consiglio di amministrazione di una banca cooperativa e come presidente/componente di collegi sindacali di società di capitali. L'Ufficio aveva negato il rimborso. Dopo un primo accoglimento in CTP, la CTR aveva riformato la decisione e confermato il diniego, ritenendo che anche tali compensi fossero rilevanti ai fini IRAP. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 446/1997, sostenendo che quegli incarichi sarebbero stati svolti senza autonoma organizzazione, utilizzando semmai l'organizzazione dell'ente presso cui operava, e che quindi non avrebbero dovuto essere assoggettati a IRAP o comunque avrebbero dovuto essere esclusi dal perimetro impositivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio per cui il libero professionista che svolga anche incarichi di sindaco, amministratore o consulente tecnico non è automaticamente escluso dall'IRAP; se chiede il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, deve provare l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione con specifico riferimento a tali attività. Nel caso concreto la CTR aveva accertato in fatto che il contribuente non aveva dimostrato la totale separatezza tra gli incarichi societari e l'attività professionale svolta tramite il proprio studio, né che per quegli incarichi non si avvalesse di strutture, dipendenti e collaboratori dello studio. Poiché tale accertamento è insindacabile in cassazione e l'onere probatorio gravava sul contribuente, il ricorso è stato rigettato. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato insieme all'art. 3 per censurare l'assoggettamento a IRAP; la Corte conferma che la verifica decisiva resta l'esistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione.

  • art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Norma invocata dal ricorrente per sostenere l'esclusione dei compensi dagli imponibili IRAP; la Corte ribadisce che il professionista che svolga incarichi organici in enti o società deve provare l'assenza di autonoma organizzazione per ottenere il rimborso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di IRAP, il libero professionista che svolga anche incarichi organici in società o enti non è per ciò solo escluso dall'imposizione: occorre verificare in concreto la sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione con riferimento all'attività svolta.
  • Quando si chiede il rimborso dell'IRAP asseritamente non dovuta, l'onere di provare l'assenza del presupposto impositivo grava sul contribuente che formula l'istanza.
  • Se il professionista svolge una pluralità di attività riconducibili alla medesima struttura professionale e non dimostra la scindibilità dei relativi compensi e la separazione dei mezzi organizzativi, il giudice può ritenere legittimo il diniego di rimborso.
  • Gli accertamenti di fatto del giudice di merito sulla effettiva utilizzazione della struttura professionale e sui costi sostenuti non sono sindacabili in cassazione, salvo vizi dedotti nei limiti consentiti.
  • In presenza di rigetto del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere dichiarato l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.