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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1929

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1929 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32016R1929

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione approva, nell’ambito del regime UE sui biocidi, il principio attivo Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, per il tipo di prodotto 18. L’approvazione è subordinata a specifiche condizioni e a una data di scadenza fissata al 28 febbraio 2027. Il testo richiama inoltre particolari cautele nella valutazione delle autorizzazioni dei biocidi, soprattutto con riferimento a utilizzatori professionali, popolazione generale e suolo.

Approvazione del principio attivo Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 18.

Ambito di applicazione

Si applica ai biocidi del tipo di prodotto 18, "insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi", ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. Riguarda l’approvazione del principio attivo Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, e le condizioni che devono essere rispettate sia nella fase di valutazione dell’autorizzazione del biocida sia nell’immissione sul mercato e nell’uso nell’Unione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Approvazione del Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1929 della Commissione approva, per il quadro dei biocidi dell’Unione, il principio attivo Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, destinato ai biocidi del tipo di prodotto 18. Il provvedimento si inserisce nel sistema del regolamento (UE) n. 528/2012 e richiama la procedura di valutazione svolta dalla Francia e il successivo parere del comitato sui biocidi.

Contesto e base normativa

La Commissione adotta il regolamento richiamando il regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, in particolare l’articolo 90, paragrafo 2. Dai considerando emerge che la Francia ha ricevuto la domanda il 30 gennaio 2013 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, ha trasmesso la relazione di valutazione il 29 maggio 2015 e il 16 febbraio 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il proprio parere tenendo conto delle conclusioni dell’autorità competente di valutazione.

Ambito materiale e destinatari pratici

L’approvazione riguarda esclusivamente i biocidi del tipo di prodotto 18, ossia gli "insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi". Il testo è quindi rilevante per i soggetti che producono, immettono sul mercato o autorizzano biocidi contenenti il principio attivo approvato, nonché per le autorità chiamate a valutarne l’autorizzazione nell’Unione.

Condizioni e cautele nella valutazione dell’autorizzazione

L’allegato non si limita a registrare l’approvazione del principio attivo, ma impone specifiche attenzioni in sede di valutazione dei prodotti biocidi. In particolare:

  • occorre considerare con attenzione esposizioni, rischi ed efficacia relativi a usi richiesti nella domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio a livello unionale del principio attivo;
  • in ragione dei rischi identificati per gli usi esaminati, la valutazione deve prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali;
  • va considerata anche la popolazione generale esposta alla dispersione nell’aria di sostanze irrorate;
  • deve essere valutata la matrice suolo quando il prodotto è applicato prima di una precipitazione.

Dati tecnici dell’approvazione

L’allegato indica che per il principio attivo la denominazione IUPAC non è applicabile e che sono presenti "impurezze non rilevanti". La data di approvazione è fissata al 1º marzo 2017 e la scadenza dell’approvazione al 28 febbraio 2027. Per i professionisti del settore, ciò segnala il perimetro temporale di validità dell’approvazione e la necessità di verificare, alla scadenza, l’eventuale rinnovo o sostituzione del regime autorizzatorio.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con efficacia uniforme e obbligatoria in tutto il territorio dell’Unione.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L’articolo 1 approva il Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351 come principio attivo destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, subordinatamente alle specifiche e condizioni riportate nell’allegato.

Base normativa e iter di valutazione

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 528/2012, in particolare dell’articolo 90, paragrafo 2. Il considerando indica che la Francia ha ricevuto la domanda il 30 gennaio 2013 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, ha presentato la relazione di valutazione il 29 maggio 2015 e il comitato sui biocidi ha formulato il proprio parere il 16 febbraio 2016.

Condizioni specifiche per l’autorizzazione dei biocidi

L’allegato prevede che, nella valutazione del prodotto, si presti particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a usi richiesti ma non considerati nella valutazione del rischio a livello UE del principio attivo. Inoltre, in ragione dei rischi identificati, devono essere considerati con particolare attenzione gli utilizzatori professionali, la popolazione generale esposta alla dispersione nell’aria di sostanze irrorate e la matrice suolo quando il prodotto è applicato prima di una precipitazione.

Dati di approvazione e scadenza

L’allegato fissa come data di approvazione il 1º marzo 2017 e come scadenza dell’approvazione il 28 febbraio 2027. Per il principio attivo è indicato un grado minimo di purezza con impurezze non rilevanti; la denominazione IUPAC è indicata come non applicabile.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidiprodotti fitosanitari e chimicisalute e sicurezzamercato interno

Testo integrale

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