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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1931

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1931 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il clorocresolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13 (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32016R1931

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione approva il clorocresolo come principio attivo esistente per i biocidi del tipo di prodotto 13, sulla base della valutazione effettuata nell'ambito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012. L'approvazione è subordinata al rispetto delle specifiche tecniche e delle condizioni riportate nell'allegato, in particolare in relazione alla purezza minima, alle date di approvazione e alle cautele nella valutazione delle autorizzazioni di prodotto. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Approva il clorocresolo come principio attivo esistente destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 13 (preservanti per fluidi nella lavorazione di metalli).

Ambito di applicazione

Si applica all'approvazione del clorocresolo quale principio attivo nei biocidi del tipo di prodotto 13, nell'ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. Riguarda gli operatori che immettono sul mercato o richiedono l'autorizzazione di biocidi contenenti tale sostanza, con efficacia in tutti gli Stati membri dell'Unione. Non disciplina altri tipi di prodotto né altri usi del clorocresolo al di fuori del perimetro indicato nell'allegato.

Approvazione del clorocresolo nei biocidi del tipo di prodotto 13

Il regolamento di esecuzione approva il clorocresolo quale principio attivo esistente destinato all'impiego nei biocidi del tipo di prodotto 13, ossia i preservanti per fluidi nella lavorazione di metalli. L'atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e dà seguito alla procedura di valutazione svolta nell'ambito del programma di esame dei principi attivi esistenti.

Contesto procedurale e motivazione

La Commissione richiama, nei considerando, il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, che contiene l'elenco dei principi attivi esistenti da valutare. Il clorocresolo era già stato valutato ai sensi della direttiva 98/8/CE; la Francia era stata designata autorità competente di valutazione e aveva trasmesso la relazione il 24 luglio 2013. Il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, formulato dal comitato sui biocidi il 13 aprile 2016, ha concluso che i biocidi del tipo 13 contenenti clorocresolo possono soddisfare le prescrizioni applicabili, purché siano rispettate specifiche condizioni di uso. Su tale base la Commissione ritiene opportuno procedere all'approvazione, concedendo un periodo ragionevole per l'adeguamento degli operatori.

Ambito di applicazione

L'atto riguarda esclusivamente il clorocresolo come principio attivo per biocidi del tipo di prodotto 13. Non introduce una disciplina generale dei biocidi, ma una misura di approvazione settoriale che incide sulle successive autorizzazioni di prodotto contenenti tale sostanza. La disciplina opera in tutti gli Stati membri, in quanto il regolamento è direttamente applicabile.

Specifiche del principio attivo

L'allegato identifica in modo preciso la sostanza approvata:

  • nome comune: clorocresolo;
  • denominazione IUPAC: 4-cloro-3-metilfenolo;
  • numero CE: 200-431-6;
  • numero CAS: 59-50-7;
  • grado minimo di purezza del principio attivo valutato: 99,8 % p/p.

L'allegato indica inoltre la data di approvazione, fissata al 1o maggio 2018, e la scadenza dell'approvazione, fissata al 30 aprile 2028.

Condizioni applicabili alle autorizzazioni dei biocidi

L'approvazione non è incondizionata. Le autorizzazioni dei biocidi contenenti clorocresolo devono tener conto di due cautele specifiche:

  • nella valutazione del prodotto va prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia relativi a eventuali usi richiesti ma non esaminati nella valutazione del rischio a livello di Unione del principio attivo;
  • in ragione dei rischi individuati per gli usi esaminati, va prestata particolare attenzione agli utilizzatori professionali.

Queste indicazioni sono rilevanti per la fase autorizzatoria dei singoli prodotti e incidono sulla documentazione tecnica e sulla valutazione del rischio che gli operatori dovranno predisporre.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come ogni regolamento dell'Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L'articolo 1 approva il clorocresolo come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13, subordinatamente alle specifiche e condizioni indicate nell'allegato.

Specifiche tecniche del principio attivo

L'allegato identifica il principio attivo come clorocresolo, denominazione IUPAC 4-cloro-3-metilfenolo, con numero CE 200-431-6 e numero CAS 59-50-7. La purezza minima del principio attivo valutato è fissata al 99,8 % p/p.

Date di approvazione e durata

L'allegato stabilisce la data di approvazione al 1o maggio 2018 e la scadenza dell'approvazione al 30 aprile 2028 per il tipo di prodotto 13.

Condizioni per le autorizzazioni dei biocidi

Le autorizzazioni di biocidi contenenti clorocresolo sono soggette a due condizioni specifiche: particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia per eventuali usi previsti nella domanda ma non considerati nella valutazione del rischio a livello di Unione; e particolare attenzione agli utilizzatori professionali, in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati.

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimichesalute e sicurezza dei prodottimercato interno

Testo integrale

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