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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1927

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione, del 4 novembre 2016, relativo ai modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti di conformità a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32016R1927

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 definisce modelli uniformi e specifiche tecniche per dare attuazione operativa al regolamento (UE) 2015/757 sul monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di CO2 del trasporto marittimo. Esso standardizza il contenuto del piano di monitoraggio, della relazione annuale sulle emissioni e del documento di conformità, imponendo l'uso del sistema elettronico THETIS MRV. Il testo mira a garantire uniformità, confrontabilità dei dati e agevole trasmissione alla Commissione e alle autorità di bandiera.

Stabilisce i modelli e le norme tecniche per i piani di monitoraggio, le relazioni sulle emissioni e i documenti di conformità nel sistema UE MRV delle emissioni di CO2 del trasporto marittimo.

Ambito di applicazione

Si applica alle società soggette agli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dal regolamento (UE) 2015/757 per le navi che rientrano nel suo ambito di applicazione, nonché ai verificatori accreditati che rilasciano il documento di conformità. L'applicazione riguarda la compilazione e la presentazione elettronica, tramite THETIS MRV, del piano di monitoraggio, della relazione sulle emissioni e del documento di conformità; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE. Alcuni campi e procedure sono facoltativi o limitati a specifiche categorie di navi (ad esempio navi ro-pax, chimichiere, petroliere, altri tipi di nave), mentre restano escluse le informazioni e le procedure non pertinenti al caso concreto.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927: modelli per il sistema MRV del trasporto marittimo

Il regolamento completa il quadro del regolamento (UE) 2015/757, che disciplina il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo. La finalità è rendere omogenee le informazioni da raccogliere e trasmettere, così da assicurare un'attuazione armonizzata degli obblighi MRV, la comparabilità dei dati e la loro utilizzabilità per le relazioni della Commissione.

Finalità e contesto regolatorio

I considerando evidenziano che il piano di monitoraggio deve essere una documentazione completa e trasparente del metodo di monitoraggio di ciascuna nave. Per questo il regolamento introduce modelli standardizzati e norme tecniche di applicazione uniforme, con attenzione particolare alle unità di misura del carico trasportato, alla distinzione dei dati per le navi ro-pax tra merci e passeggeri e alla possibilità di monitoraggio facoltativo di specifici consumi o tratte (ad esempio tratte con carico, riscaldamento del carico, posizionamento dinamico e navigazione fra i ghiacci). Viene inoltre valorizzata l'integrazione con sistemi di gestione già esistenti, come il codice ISM, il SEEMP e standard ISO, nonché l'uso di valori predefiniti per l'incertezza del monitoraggio del carburante.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica alle società tenute, ai sensi del regolamento (UE) 2015/757, a predisporre e presentare il piano di monitoraggio e la relazione sulle emissioni per le navi rientranti nel relativo ambito di applicazione. Si applica inoltre ai verificatori accreditati, chiamati a inserire nel sistema i dati necessari al rilascio del documento di conformità. L'oggetto materiale è limitato ai modelli e alle specifiche tecniche per tre documenti: piano di monitoraggio, relazione sulle emissioni e documento di conformità. L'utilizzo di THETIS MRV è centrale per la presentazione elettronica dei dati e per la trasmissione alla Commissione e agli Stati di bandiera.

Modello del piano di monitoraggio

L'articolo 2 impone l'uso del modello contenuto nell'allegato I. Il piano comprende una parte di revisione, i dati di base della nave e della società, le fonti di emissione e i combustibili utilizzati, i fattori di emissione, le procedure, i sistemi e le responsabilità per l'aggiornamento dell'elenco delle fonti, i dati relativi all'attività, le lacune nei dati, gli aspetti di gestione e le informazioni aggiuntive.

In particolare, il modello richiede:

  • identificazione della nave, del proprietario/armatore e della società;
  • indicazione delle fonti di emissione e dei tipi di carburante;
  • fattori di emissione IMO per i principali carburanti, con la possibilità di indicare fattori fuori norma per altri combustibili;
  • descrizione delle procedure di monitoraggio del consumo di carburante, della determinazione del carburante imbarcato e contenuto nei serbatoi, dei controlli incrociati con le BDN, degli strumenti di misurazione, della determinazione della densità e dell'incertezza di monitoraggio;
  • modalità di ripartizione del consumo tra merci e passeggeri per le navi ro-pax secondo EN 16258;
  • monitoraggi facoltativi di tratte con carico, riscaldamento del carico e posizionamento dinamico;
  • registrazione di tratte, distanza percorsa, tempo trascorso in mare, quantità di carico e numero di passeggeri, densità media dei carichi trasportati e gestione delle lacune informative;
  • procedure di verifica periodica dell'adeguatezza del piano, controlli IT, revisioni interne, azioni correttive, attività esternalizzate e documentazione.

Il modello consente inoltre di fare riferimento a procedure e sistemi già esistenti nella società, purché efficacemente applicati, e di distinguere, quando necessario, tra una parte societaria e una parte nave. Per alcune voci il regolamento prevede scelte standardizzate tramite menu a tendina e specifica anche i valori di riferimento dei fattori di emissione per HFO, LFO, diesel/gasolio, GPL, LNG, metanolo ed etanolo.

Modello elettronico della relazione sulle emissioni

L'articolo 3 prevede che le società utilizzino la versione elettronica del modello disponibile in THETIS MRV. L'allegato II richiede innanzitutto i dati identificativi della nave e della società, compresi nome, IMO number, porto di immatricolazione o di origine, categoria della nave, eventuale classe ghiaccio, dati sull'efficienza tecnica della nave (EEDI o EIV), dati dell'armatore, della società e del contatto.

La parte dedicata alla verifica contiene i dati del verificatore e il numero di accreditamento. La parte centrale raccoglie il metodo di monitoraggio utilizzato per ciascuna fonte di emissione e il relativo livello di incertezza. Segue il rendiconto annuale dei risultati del monitoraggio, comprensivo di:

  • quantità e fattore di emissione per tipo di carburante consumato;
  • emissioni totali di CO2 rientranti nell'ambito del regolamento;
  • emissioni aggregate per tratte tra porti sotto giurisdizione di uno Stato membro, in partenza da tali porti o in arrivo a tali porti;
  • emissioni prodotte nei porti sotto giurisdizione di uno Stato membro quando la nave è all'ormeggio;
  • per le navi ro-pax, quote di consumo ed emissioni attribuite a passeggeri e merci;
  • informazioni facoltative su tratte con carico, carburante per riscaldamento del carico e posizionamento dinamico.

La relazione comprende anche dati su distanza percorsa, tempo trascorso in mare e attività di trasporto, nonché gli indicatori di efficienza energetica media: consumo di carburante per distanza, consumo per attività di trasporto, emissioni di CO2 per distanza e per attività di trasporto. Sono previsti ulteriori indicatori facoltativi per navi da carico e trasportatori di veicoli e, ove indicato, informazioni supplementari per agevolare la comprensione degli indicatori operativi medi.

Documento di conformità

L'articolo 4 impone al verificatore di usare THETIS MRV per il rilascio del documento di conformità. L'allegato III prevede che il documento attesti che la relazione sulle emissioni della nave per l'anno di riferimento N-1 soddisfa i requisiti del regolamento (UE) 2015/757, indichi la data di rilascio, il numero di relazione collegato e la validità fino al 30 giugno dell'anno N+1. Il documento include i dati della nave, dell'armatore, della società soggetta agli obblighi e del verificatore, con il relativo numero di accreditamento.

Sistema informatico THETIS MRV

Il regolamento valorizza THETIS MRV come sistema di informazione dell'Unione sviluppato e gestito dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima. Il sistema serve per la compilazione e la trasmissione elettronica delle relazioni sulle emissioni verificate e approvate e dei documenti di conformità alla Commissione e agli Stati di bandiera. La struttura è pensata in modo flessibile, in vista di un eventuale futuro sistema mondiale MRV delle emissioni di gas serra.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e funzione dei modelli

L'articolo 1 stabilisce che il regolamento definisce i modelli e le norme tecniche per la presentazione dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti di conformità ai sensi del regolamento (UE) 2015/757.

Modello del piano di monitoraggio

L'articolo 2 impone alle società di redigere il piano di monitoraggio secondo il modello dell'allegato I. È consentita una struttura separata tra parte relativa alla società e parte relativa alla nave, purché siano inclusi tutti gli elementi prescritti; la parte societaria può valere per più navi sotto la responsabilità della stessa società.

Relazione elettronica sulle emissioni

L'articolo 3 prevede che la relazione sulle emissioni sia presentata tramite la versione elettronica del modello disponibile in THETIS MRV e che tale modello contenga le informazioni dell'allegato II.

Documento elettronico di conformità

L'articolo 4 stabilisce che il verificatore utilizzi THETIS MRV per inserire i dati necessari al rilascio del documento di conformità; il modello elettronico deve contenere le informazioni dell'allegato III.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e conferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasporti marittimiambientecambiamenti climaticimonitoraggio e rendicontazionesicurezza marittima

Testo integrale

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