Regolamento (UE) 2016/1932
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1932 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva l'ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva l’ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3. L’approvazione è subordinata a specifiche condizioni di purezza e a prescrizioni particolari da considerare in sede di autorizzazione dei prodotti. Il testo si inserisce nella procedura di riesame dei principi attivi prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012 e rende il principio attivo utilizzabile nell’Unione secondo le condizioni dell’allegato.
Approvazione dell’ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) come principio attivo esistente per l’impiego nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai biocidi dei tipi di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o sugli animali) e 3 (igiene veterinaria) contenenti ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) come principio attivo. La disciplina riguarda l’approvazione del principio attivo ai fini del regolamento (UE) n. 528/2012, con efficacia in tutti gli Stati membri e applicazione diretta. L’allegato fissa purezza minima, date di approvazione/scadenza e condizioni specifiche per le autorizzazioni di biocidi; non emergono esclusioni ulteriori oltre ai limiti ai tipi di prodotto indicati.
Approvazione dell’ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) come principio attivo biocida
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1932 della Commissione approva l’ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) quale principio attivo esistente da utilizzare nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3. L’adozione avviene nell’ambito della procedura di riesame dei principi attivi prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012 e tiene conto delle valutazioni tecniche svolte nell’ambito della precedente disciplina sui biocidi, nonché dei pareri espressi dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche.
Contesto normativo e percorso di valutazione
Il testo richiama il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, che contiene l’elenco dei principi attivi esistenti da valutare per un’eventuale approvazione. L’ossido di calcio e magnesio è stato esaminato ai fini dell’impiego nei prodotti di tipo 2, ossia disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o sugli animali, e di tipo 3, ossia prodotti per l’igiene veterinaria. Il Regno Unito è stato designato autorità di valutazione competente e ha trasmesso le relazioni di valutazione il 19 settembre 2011; il comitato sui biocidi dell’ECHA ha formulato i pareri il 14 aprile 2016.
Esito della valutazione e motivazione dell’approvazione
Dalle valutazioni risulta che i biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 contenenti il principio attivo possono soddisfare le prescrizioni dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, a condizione che siano rispettate specifiche condizioni di uso. Su tale base la Commissione approva il principio attivo, ritenendo opportuno consentirne l’impiego nei biocidi indicati, ma subordinandolo a prescrizioni tecniche e di gestione del rischio.
Specifiche del principio attivo e durata dell’approvazione
L’allegato identifica il principio attivo con denominazione comune, denominazione IUPAC e numeri CE e CAS. È previsto un grado minimo di purezza pari a 800 g/kg, con precisazione tecnica relativa alla composizione espressa come somma di CaO e MgO e al contenuto minimo di MgO. L’approvazione decorre dal 1° maggio 2018 e termina il 30 aprile 2028.
Condizioni particolari per le autorizzazioni dei biocidi
Per i biocidi di tipo 2, l’autorità competente deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a eventuali usi previsti nella domanda di autorizzazione ma non valutati a livello di Unione per il principio attivo. Inoltre, in considerazione dei rischi individuati, occorre porre particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.
Per i biocidi di tipo 3, la medesima attenzione va riservata agli usi non considerati nella valutazione del rischio a livello di Unione; in più, alla luce dei rischi individuati, l’attenzione specifica deve essere rivolta agli utilizzatori professionali.
Entrata in vigore ed efficacia negli Stati membri
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L’ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, ai sensi dell’articolo 1, con rinvio alle specifiche e condizioni dell’allegato.
Specifiche tecniche del principio attivo
L’allegato indica per il principio attivo il nome comune e la denominazione IUPAC, i numeri di identificazione CE 253-425-0 e CAS 37247-91-9, nonché un grado minimo di purezza di 800 g/kg. È precisato che il valore rappresenta il tenore di Ca e Mg espresso come somma di CaO e MgO e che il valore minimo di MgO nella calce viva dolomitica è pari al 30 % del magnesio espresso come tenore di ossido di magnesio.
Date di approvazione e scadenza
L’approvazione decorre dal 1° maggio 2018 e scade il 30 aprile 2028, secondo l’allegato.
Condizioni per l’autorizzazione dei biocidi di tipo 2
Per i biocidi di tipo 2, le autorizzazioni devono prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non considerato nella valutazione del rischio a livello di Unione del principio attivo. Inoltre, in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, deve essere prestata particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.
Condizioni per l’autorizzazione dei biocidi di tipo 3
Per i biocidi di tipo 3, le autorizzazioni devono prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non considerato nella valutazione del rischio a livello di Unione del principio attivo. In considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, deve essere prestata particolare attenzione agli utilizzatori professionali.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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