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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1928

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 della Commissione, del 4 novembre 2016, sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32016R1928

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, in attuazione del sistema MRV del trasporto marittimo, i parametri da usare per calcolare il carico trasportato da varie categorie di navi escluse quelle passeggeri, ro-ro e portacontainer. La disciplina è calibrata sulle differenti pratiche di settore e mira a garantire dati coerenti, accurati e comparabili nel tempo. Il testo contiene definizioni tecniche delle principali categorie di nave e indica, per ciascuna, il parametro da adottare ai fini del monitoraggio per tratta.

Regolamento di esecuzione che precisa i parametri per determinare il carico trasportato da talune categorie di navi ai fini del monitoraggio delle emissioni di CO2 nel trasporto marittimo.

Ambito di applicazione

Si applica alle società e alle navi rientranti nel sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica (MRV) del regolamento (UE) 2015/757, limitatamente alle categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro-ro e dalle navi portacontainer. Disciplina il metodo di determinazione del "carico trasportato" per il monitoraggio per tratta delle altre informazioni pertinenti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/757, con regole differenziate per specifiche tipologie di nave. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Determinazione del carico trasportato per talune categorie di navi ai fini del sistema MRV del trasporto marittimo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 della Commissione attua il regolamento (UE) 2015/757 sul monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di CO2 del trasporto marittimo. La finalità è precisare, per diverse categorie di navi, quale parametro debba essere utilizzato per misurare il "carico trasportato" nel monitoraggio delle emissioni per tratta, così da rendere i dati coerenti, comparabili e aderenti alle pratiche del settore.

Contesto normativo e criteri ispiratori

Il regolamento richiama l'allegato II del regolamento (UE) 2015/757, che disciplina il monitoraggio del carico trasportato e delle altre informazioni pertinenti. Nei considerando si evidenzia la necessità di allineare, per varie tipologie di nave, i metodi di calcolo agli orientamenti IMO sull'uso volontario dell'indicatore operativo di efficienza energetica (EEOI), valorizzando le pratiche di mercato e la comparabilità nel tempo. Per le navi con servizi misti o strutture operative particolari, il testo adotta approcci differenziati e, in alcuni casi, flessibili.

Ambito oggettivo e categorie interessate

L'oggetto del regolamento è limitato alla determinazione del carico trasportato per le navi diverse da passeggeri, ro-ro e portacontainer ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/757. Sono espressamente definite le principali categorie tecniche rilevanti: petroliere, chimichiere, metaniere, gasiere, portarinfuse, navi da carico, navi frigorifere, trasportatori di veicoli, vettori misti, navi ro-pax e navi portacontainer/ro-ro. Sono inoltre chiariti concetti tecnici quali "portata lorda", "volume misurato dislocato" e "peso a vuoto".

Definizioni tecniche principali

Le definizioni mirano a delimitare con precisione l'ambito applicativo delle regole di calcolo. In particolare:

  • la nave petroliera è destinata principalmente al trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi alla rinfusa;
  • la chimichiera trasporta prodotti liquidi chimici o sostanze liquide nocive;
  • la metaniera trasporta GNL in cisterne coibentate indipendenti;
  • la gasiera trasporta gas liquefatti diversi dal GNL;
  • la portarinfuse è adibita al trasporto di carichi solidi alla rinfusa, inclusi i portaminerali, ma esclusi i vettori misti;
  • la nave da carico è una nave per merci varie, con esclusione di alcune unità specializzate non considerate nel calcolo delle linee di riferimento;
  • il trasportatore di veicoli è una nave ro-ro a più ponti per autovetture e camion vuoti;
  • il vettore misto è progettato per il trasporto, al 100% della portata lorda, di carico liquido e solido alla rinfusa;
  • la nave ro-pax trasporta più di 12 passeggeri ed è dotata di locali ro-ro;
  • la nave portacontainer/ro-ro è una nave ibrida con compartimenti indipendenti.

Parametri per il calcolo del carico trasportato

L'articolo 3 stabilisce la regola sostanziale per ciascuna categoria:

  • per petroliere e chimichiere: massa del carico a bordo;
  • per le metaniere: volume del carico al momento dello sbarco, oppure somma dei quantitativi sbarcati nei porti di scalo fino al nuovo imbarco, se lo sbarco avviene in più riprese;
  • per le portarinfuse: massa del carico a bordo;
  • per le navi da carico: portata lorda nelle tratte con carico e carico nullo nelle tratte in zavorra;
  • per le navi frigorifere: massa del carico a bordo;
  • per i trasportatori di veicoli: massa effettiva del carico oppure numero di unità di carico o metri di corsia occupati moltiplicati per valori predefiniti di peso;
  • per i vettori misti: massa del carico a bordo;
  • per le navi ro-pax: numero di passeggeri e massa del carico, calcolata in modo analogo ai trasportatori di veicoli;
  • per le navi portacontainer/ro-ro: volume del carico a bordo, calcolato combinando unità di carico, metri di corsia e TEU con un coefficiente di 38,3 m3;
  • per le altre navi non rientranti nelle categorie specifiche: massa del carico a bordo oppure portata lorda nelle tratte con carico e carico nullo nelle tratte in zavorra.

Flessibilità e parametri facoltativi

Il regolamento consente, per alcune categorie, l'uso volontario di parametri aggiuntivi. In particolare, per le navi da carico la massa del carico a bordo può essere utilizzata come parametro aggiuntivo; per i trasportatori di veicoli può essere aggiunta la portata lorda per le tratte con carico e il carico nullo per le tratte in zavorra. Questa flessibilità risponde all'esigenza di tenere conto delle specificità operative e della varietà delle flotte interessate.

Entrata in vigore e effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

Il regolamento stabilisce le norme che precisano i parametri applicabili alla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro-ro e dalle navi portacontainer, ai fini del monitoraggio per tratta delle altre informazioni pertinenti previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/757.

Definizioni delle categorie di nave

L'articolo 2 definisce in modo puntuale numerose categorie tecniche: nave petroliera, chimichiera, metaniera, gasiera, portarinfuse, nave da carico, nave frigorifera, trasportatore di veicoli, vettore misto, nave ro-pax, nave portacontainer/ro-ro, oltre a nozioni come portata lorda, volume misurato dislocato e peso a vuoto.

Parametri di calcolo del carico trasportato

L'articolo 3 associa a ciascuna categoria un parametro specifico: massa del carico a bordo per petroliere, chimichiere, portarinfuse, frigorifere e vettori misti; volume del carico al momento dello sbarco per le metaniere; portata lorda per le navi da carico nelle tratte con carico e carico nullo nelle tratte in zavorra; massa o unità di carico/metri di corsia con valori predefiniti per i trasportatori di veicoli; numero di passeggeri e massa del carico per le navi ro-pax; volume del carico per le navi portacontainer/ro-ro secondo formule specifiche; massa del carico o, per alcuni casi, portata lorda per le altre navi non classificate altrove.

Parametri aggiuntivi facoltativi

Per le navi da carico è consentito usare su base volontaria la massa del carico a bordo come parametro aggiuntivo. Per i trasportatori di veicoli è consentito usare su base volontaria la portata lorda per le tratte con carico e il carico nullo per le tratte in zavorra come parametri aggiuntivi.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasporto marittimoambientecambiamenti climaticimonitoraggio e comunicazione delle emissionisicurezza e classificazione navale

Testo integrale

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