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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/67

Regolamento delegato (UE) 2017/67 della Commissione, del 4 novembre 2016, recante modifica dell'allegato II del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale integrando l'elenco delle malattie animali e delle zoonosi in detto allegato

Normativa europea32017R0067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna l'allegato II del regolamento (UE) n. 652/2014 includendo quattro malattie animali: peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini e dermatite nodulare contagiosa. La modifica è giustificata dall'evoluzione epidemiologica e dall'esigenza di consentire programmi di sorveglianza per l'individuazione precoce e il contenimento delle malattie. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dell'allegato II del regolamento (UE) n. 652/2014 per includere nuove malattie animali e zoonosi finanziabili nei programmi dell'Unione.

Ambito di applicazione

Si applica ai programmi e alle misure dell'Unione relativi alla gestione delle spese per la filiera alimentare, la salute e il benessere degli animali, la sanità delle piante e il materiale riproduttivo vegetale, limitatamente all'integrazione dell'elenco delle malattie animali e delle zoonosi contenuto nell'allegato II del regolamento (UE) n. 652/2014. L'effetto pratico riguarda le autorità e gli operatori coinvolti nei programmi di sorveglianza annuali o pluriennali e nelle attività di individuazione precoce delle malattie elencate. Non introduce esclusioni specifiche, ma interviene solo sulla lista di malattie dell'allegato II, distinta dall'allegato I relativo alle misure di emergenza.

Modifica dell'allegato II del regolamento (UE) n. 652/2014 per l'inclusione di nuove malattie animali

Il regolamento delegato (UE) 2017/67 della Commissione interviene sul regolamento (UE) n. 652/2014, che disciplina la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale. La finalità è ampliare l'elenco delle malattie animali e delle zoonosi contenuto nell'allegato II, così da consentire il finanziamento di programmi di sorveglianza per l'individuazione precoce e il controllo di specifiche patologie.

Contesto e motivazioni

I considerando richiamano l'evoluzione epidemiologica di alcune malattie gravi e altamente contagiose, con rilevanti impatti sulla redditività degli allevamenti e sugli scambi commerciali intra-UE e verso paesi terzi. La Commissione prende atto dei pareri scientifici dell'EFSA in materia di sorveglianza e individuazione precoce, evidenziando la necessità di reagire tempestivamente per evitare la diffusione e favorire l'eradicazione rapida delle malattie.

Ambito di applicazione

La modifica riguarda esclusivamente l'allegato II del regolamento (UE) n. 652/2014, cioè l'elenco delle malattie animali e delle zoonosi rilevanti ai fini dei programmi annuali o pluriennali dell'Unione. Il regolamento non modifica il regime delle misure di emergenza di cui all'articolo 6 del regolamento base, ma integra la lista delle patologie che possono essere oggetto di sorveglianza e, quindi, di sostegno finanziario nell'ambito previsto dal quadro normativo esistente.

Malattie aggiunte all'elenco

L'articolo 1 dispone l'inserimento nell'allegato II delle seguenti malattie:

  • peste dei piccoli ruminanti;
  • vaiolo degli ovini;
  • vaiolo dei caprini;
  • dermatite nodulare contagiosa.

Queste patologie erano già oggetto di attenzione scientifica e, in parte, figuravano soltanto nell'allegato I del regolamento (UE) n. 652/2014, relativo alle malattie che possono beneficiare di finanziamenti per misure d'emergenza.

Base giuridica e ratio dell'intervento

La Commissione adotta il regolamento in forza dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 652/2014, che le conferisce il potere di integrare l'elenco delle malattie mediante atto delegato. La scelta di modificare l'allegato II risponde all'esigenza di adeguare il diritto dell'Unione alla situazione epidemiologica e di favorire programmi di sorveglianza efficaci per la prevenzione e il contenimento delle malattie elencate.

Entrata in vigore e effetti giuridici

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Integrazione dell'allegato II del regolamento (UE) n. 652/2014

All'elenco delle malattie animali e zoonosi di cui all'allegato II sono aggiunte la peste dei piccoli ruminanti, il vaiolo degli ovini, il vaiolo dei caprini e la dermatite nodulare contagiosa. L'intervento serve a rendere tali malattie eleggibili nell'ambito dei programmi annuali o pluriennali di sorveglianza e individuazione precoce previsti dal regolamento di base.

Motivazione scientifica ed epidemiologica

I considerando richiamano i pareri scientifici dell'EFSA e descrivono la diffusione e la gravità delle malattie interessate, evidenziando il rischio per l'allevamento, gli scambi interni all'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. La situazione epidemiologica è definita in rapida evoluzione, con diffusione anche nel territorio dell'Unione.

Base giuridica e potere delegato

La Commissione interviene ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 652/2014, che le attribuisce il potere di adottare atti delegati per integrare l'elenco dell'allegato II. Il regolamento precisa che tale elenco può essere modificato solo mediante variazione dell'allegato.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalefinanziamenti uesorveglianza veterinariacommercio agricolo

Testo integrale

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