Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 218/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’esecuzione della sentenza n. 3889/2020 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202501494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 3.510,62 oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 3889/2020 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento in suo favore di € 3.510,62, oltre agli interessi legali maturati su ciascun rateo fino al saldo. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero tramite PEC il 26 maggio 2022 e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza civile e l’inutile decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione dotato delle necessarie competenze. Il commissario opera senza compenso a carico dell’Amministrazione, in quanto dirigente o funzionario del Ministero resistente e attività riconducibile all’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il compenso eventualmente spettante sarà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 552,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto il TAR ha ritenuto integrati i presupposti in ragione del passaggio in giudicato della sentenza civile e dell’inerzia dell’Amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione; il suo inutile decorso ha consentito la proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina relativa al compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza per decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese di adempimento dell’incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Prevede il termine, a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale posto in esecuzione è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In presenza di una condanna definitiva della pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento integrale delle somme dovute, comprensive degli interessi indicati nel titolo, entro un termine congruo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche appartenente all’amministrazione inadempiente, per provvedere in via sostitutiva qualora l’amministrazione non esegua il giudicato entro il termine assegnato.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio di ausiliario del giudice e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina sulla liquidazione del compenso del commissario ad acta prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
  • In caso di accoglimento del giudizio di ottemperanza, le spese del processo sono poste a carico dell’amministrazione soccombente secondo il principio della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.