Cassazione Civile, Ordinanza n. 04212/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine da domande proposte da un lavoratore nei confronti di un'azienda sanitaria provinciale, con cui chiedeva: l'accertamento della nullità, simulazione o illegittimità dei contratti a termine/somministrazione e delle proroghe, con conseguente dichiarazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'8.8.2005; la ricostruzione giuridica ed economica della carriera; l'accertamento dell'illegittima riduzione dell'inquadramento da BS a B e della corrispondente riduzione stipendiale; il risarcimento del danno alla professionalità e del danno biologico. Il tribunale rigettava le domande e la corte d'appello respingeva il gravame. In cassazione il ricorrente deduceva, con un unico motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la corte territoriale avesse omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della violazione della disciplina del contratto a termine (in particolare dell'art. 1 d.lgs. 368/2001), confondendo la censura relativa ai contratti stipulati con la somministratrice con quella concernente l'illegittimità dei termini apposti ai contratti individuali. A suo dire la corte d'appello avrebbe anche errato nel ritenere carente l'allegazione/prova, e nel negare il risarcimento sul solo rilievo del mancato accoglimento della domanda principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che la doglianza di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. era stata formalmente veicolata in modo non corretto, ma soprattutto ha escluso che vi fosse stata una vera omissione decisoria: la corte d'appello aveva infatti esaminato il motivo di gravame relativo all'illegittimità dell'apposizione del termine e aveva ritenuto decisivo il divieto di conversione del rapporto nell'ambito del pubblico impiego, richiamando l'art. 36 d.lgs. 165/2001 e la giurisprudenza di legittimità. Inoltre, la domanda risarcitoria era stata espressamente disattesa dal giudice di merito, sul rilievo che, venuta meno per mancanza di allegazione e prova la declaratoria di nullità contrattuale, non poteva accedersi alla domanda consequenziale di risarcimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia deve essere correttamente dedotta come error in procedendo; nel caso concreto, comunque, la Corte ha escluso che vi fosse omissione perché la questione era stata esaminata dal giudice di merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Il ricorrente aveva impropriamente prospettato l'omessa pronuncia come violazione di legge e omesso esame, mentre il vizio di cui all'art. 112 c.p.c. avrebbe dovuto essere denunciato, in tesi, ex n. 4.
art. 1 d.lgs. 368/2001
La parte ricorrente lo indicava come disciplina violata per l'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti individuali.
art. 20 d.lgs. 276/2003
Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla somministrazione di lavoro.
art. 21 d.lgs. 276/2003
comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)
Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione ai requisiti della somministrazione di lavoro.
art. 36 d.lgs. 165/2001
La Corte lo ha indicato come norma che vieta la trasformazione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato nel pubblico impiego.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
È stata data atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, in quanto soccombente.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, anche l'eventuale illegittimità dell'apposizione del termine non consente la conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato, in ragione del divieto posto dall'art. 36 d.lgs. 165/2001.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non si sia affatto pronunciato sulla domanda o sull'eccezione; non ricorre se la questione risulti comunque esaminata, anche implicitamente, nella motivazione.
- La domanda risarcitoria consequenziale presuppone l'accoglimento o comunque la sopravvivenza del presupposto costitutivo dedotto; se la domanda principale è rigettata per difetto di allegazione e prova, la pretesa risarcitoria collegata può essere respinta senza autonoma ulteriore istruttoria.
- In cassazione non è sufficiente denunciare formalmente l'omessa pronuncia se la censura mira in realtà a contestare la valutazione di merito o l'interpretazione data dal giudice d'appello alle domande e ai motivi devoluti.
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