Sentenza del 27/04/2016 n. 8369 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva richiesto l'ICI per l'anno 2003 su immobili appartenenti al Consorzio, già sottoposto a liquidazione coatta amministrativa dal 1990 e successivamente tornato in bonis a seguito dell'approvazione del concordato. Il Consorzio sosteneva che, durante la procedura concorsuale, l'imposta non fosse dovuta in assenza della vendita degli immobili e dell'incasso del relativo prezzo, poiché gli obblighi dichiarativi e di versamento sarebbero spettati al commissario liquidatore. Contestava inoltre il difetto di motivazione dell'avviso e, per alcuni immobili, l'assenza della proprietà già dal 1982.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l'ICI maturata durante la liquidazione coatta amministrativa non viene meno se la procedura si chiude senza vendita degli immobili e con il ritorno in bonis dell'impresa: l'obbligazione tributaria resta a carico dell'impresa proprietaria, che deve dichiarare e pagare i ratei annuali relativi al periodo della procedura. La vendita e l'incasso del prezzo sospendono gli obblighi di dichiarazione e versamento e consentono il prelievo dell'imposta in prededuzione, ma non costituiscono il presupposto dell'imposizione. L'avviso era sufficientemente motivato perché indicava gli immobili e gli elementi essenziali della pretesa, consentendo al contribuente di contestarne an e quantum; non era necessaria una specifica spiegazione sul perché fosse individuata come soggetto passivo l'impresa tornata in bonis. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese di cassazione, liquidate in 2.200 euro, di cui 200 euro per esborsi.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 6, nel testo originario
Nel periodo di durata del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di dichiarazione e versamento dell'ICI sono collegati alla vendita degli immobili e all'incasso del relativo prezzo.
La norma non esclude l'obbligazione tributaria per gli anni di durata della procedura, ma sospende gli adempimenti fino alla vendita e all'incasso. Se la procedura si chiude senza vendita e l'impresa torna in bonis, l'obbligazione maturata resta a carico dell'impresa.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1
Il proprietario dell'immobile è soggetto passivo dell'ICI.
La proprietà degli immobili resta in capo all'impresa anche durante la procedura concorsuale; lo spossessamento non trasferisce la soggettività passiva dell'imposta al curatore o al commissario liquidatore.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2
L'avviso di accertamento deve consentire al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria e di contestare efficacemente l'esistenza e l'ammontare dell'imposta.
Legge n. 241 del 1990, art. 3, comma 1
Il principio generale di motivazione degli atti amministrativi è soddisfatto quando l'atto espone gli elementi essenziali che giustificano la pretesa.
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1
Gli atti tributari devono essere motivati, ma non occorre indicare ogni argomentazione giuridica possibile se il contribuente è posto concretamente in condizione di difendersi.
Legge fallimentare, R.D. n. 267 del 1942, art. 214
Disciplina il concordato nella liquidazione coatta amministrativa; l'approvazione del concordato e il ritorno in bonis non cancellano automaticamente i debiti tributari maturati durante la procedura.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
La violazione o falsa applicazione di legge è censurabile in cassazione come questione di diritto; il vizio motivazionale non può essere utilizzato per contestare, sotto forma di insufficienza della motivazione, la corretta individuazione dei requisiti giuridici dell'avviso.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis era necessario formulare, per il motivo motivazionale, un autonomo momento di sintesi; la sua mancanza comporta l'inammissibilità.
Massime di principio
- Nelle procedure fallimentari o di liquidazione coatta amministrativa, lo spossessamento dell'impresa non trasferisce normalmente la proprietà degli immobili né la soggettività passiva dell'imposta al curatore o al commissario liquidatore.
- La vendita dell'immobile e l'incasso del prezzo possono determinare il momento degli adempimenti e il prelievo dell'imposta in prededuzione, ma non costituiscono necessariamente il presupposto dell'imposizione.
- Se la procedura concorsuale termina senza vendita degli immobili e l'impresa torna in bonis, i tributi immobiliari maturati durante la procedura possono essere richiesti all'impresa stessa.
- Un avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando identifica il contribuente, gli immobili, il periodo e l'importo o i criteri di calcolo, permettendo una contestazione effettiva; non deve necessariamente anticipare ogni possibile replica difensiva.
- Eventuali immobili non più appartenenti al contribuente devono essere contestati con idonea documentazione sulla titolarità e sulla data del trasferimento; l'accertamento può essere annullato o ridotto per tali beni, come avvenuto in parte nel giudizio di merito.
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