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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08679/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento economico spettante a un docente supplente non residente, assunto a tempo determinato e impiegato presso una sede scolastica all'estero. La Corte d'appello, in sede di revocazione, aveva riconosciuto il diritto all'assegno di sede in misura pari a quella dei dipendenti di ruolo, ma aveva negato, in parte, l'indennità di sistemazione, ritenendola dovuta una sola volta e non per ogni nuovo contratto, per evitare un trattamento più favorevole ai supplenti rispetto ai docenti di ruolo. Il Ministero ha proposto ricorso principale deducendo violazione della normativa interna, della contrattazione collettiva, del d.lgs. n. 165/2001, del d.lgs. n. 297/1994, del d.P.R. n. 18/1967 e della direttiva 1999/70/CE con l'Accordo quadro sul lavoro a termine, sostenendo che l'art. 45 d.lgs. n. 165/2001 non fosse applicabile e che i lavoratori a termine potessero ricevere un trattamento economico deteriore rispetto ai dipendenti di ruolo, i quali sarebbero selezionati tramite concorso pubblico. Il docente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che l'indennità di sistemazione dovesse essere riconosciuta per ogni contratto a termine stipulato, poiché ad ogni scadenza si ripresenta la necessità di reperire una nuova sistemazione all'estero; ha denunciato la violazione dell'art. 661 d.lgs. n. 297/1994 e degli artt. 112 e 115 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale del Ministero, confermando il principio per cui i supplenti non residenti a tempo determinato hanno diritto all'assegno aggiuntivo di sede e agli altri benefici economici previsti per i docenti di ruolo, poiché si tratta di integrazioni salariali corrisposte per il solo svolgimento del servizio all'estero e per il disagio del trasferimento, senza che il mancato superamento del concorso costituisca una ragione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico meno favorevole. Ha invece accolto il ricorso incidentale del docente, ritenendo che l'indennità di sistemazione ex art. 661 d.lgs. n. 297/1994 spetti all'atto dell'assunzione del servizio in ciascuna sede all'estero e, dunque, per ogni nuovo incarico a termine, salvo il caso di rinnovo o proroga nella stessa sede senza soluzione di continuità e con congruo anticipo, perché il beneficio serve a rimediare al disagio della nuova sistemazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, c.p.c.

    è richiamato come parametro del vizio denunciato nei ricorsi per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge

  • direttiva 1999/70/CE

    insieme all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato è utilizzata per escludere discriminazioni economiche ingiustificate tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato

  • Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

    la clausola 4, punto 1, è interpretata nel senso di impedire un trattamento economico deteriore non giustificato per i supplenti rispetto ai docenti di ruolo

  • art. 640 d.lgs. n. 297 del 1994

    è richiamato dal Ministero tra le norme del sistema scolastico estero, senza che la Corte ne fondi la decisione sul suo contenuto specifico

  • artt. 77 e ss. C.C.N.L. comparto scuola 29 novembre 2007

    sono richiamati dal Ministero a sostegno del proprio assunto sulla disciplina economica del personale scolastico

  • artt. 26 e 27 d.lgs. n. 62 del 1998

    sono richiamati dal Ministero nell'argomentazione sulla disciplina del personale scolastico all'estero

  • art. 45, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001

    è invocato dal Ministero per sostenere l'inapplicabilità della parità di trattamento economico al caso di lavoro a termine, ma la Corte respinge tale tesi

  • art. 651 d.lgs. n. 297 del 1994

    è richiamato dal Ministero insieme alle altre fonti sulla retribuzione del personale scolastico all'estero

  • d.P.R. n. 18 del 1967

    è richiamato dal Ministero quale disciplina di riferimento del personale all'estero

  • art. 102 C.C.N.L. 2002/2003

    è menzionato dal Ministero a sostegno del quadro normativo contrattuale applicabile

  • art. 106 C.C.N.L. comparto scuola 29 novembre 2007

    è richiamato con riferimento alla tabella prevista dall'art. 658 d.lgs. n. 297 del 1994

  • art. 658 d.lgs. n. 297 del 1994

    è evocato dal Ministero per il sistema tabellare degli assegni

  • art. 16 C.C.N.L. 24 febbraio 2000

    è richiamato dal Ministero nel quadro delle fonti collettive

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    è citato dal Ministero tra le norme sul pubblico impiego contrattualizzato

  • d.P.R. n. 215/1967

    è menzionato dal Ministero nel complesso delle fonti richiamate

  • artt. 5 e 27 d.lgs. n. 62 del 1998

    sono richiamati dal Ministero per la disciplina del personale scolastico all'estero

  • art. 97 Cost.

    è invocato dal Ministero a sostegno della diversità di trattamento tra personale di ruolo e supplenti

  • art. 661 d.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994

    "All'atto dell'assunzione del servizio in ciascuna sede all'estero, il personale ha diritto ad una indennità di sistemazione, nella misura di una mensilità dell'assegno personale spettante per il posto di destinazione. L'indennità stessa è ridotta del 20 per cento per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell'amministrazione."

    l'indennità è collegata a ciascuna assunzione del servizio in una sede estera ed è funzionale a compensare il disagio della nuova sistemazione; per i contratti a termine spetta anche per ogni nuovo incarico, salvo continuità nella stessa sede con proroga o rinnovo anticipati

  • artt. 112 e 115 c.p.c.

    sono richiamati nel ricorso incidentale per denunciare l'omessa considerazione della domanda e del materiale istruttorio relativo al ripetersi del diritto all'indennità

  • clausola 4, punto 1, Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

    impone la parità di trattamento economico, salvo ragioni oggettive, tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili

  • art. 360, comma primo, c.p.c.

    è la norma processuale richiamata per la deduzione dei motivi di ricorso per cassazione

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro a tempo determinato, le integrazioni salariali riconosciute per il solo svolgimento di un servizio in condizioni disagiate devono essere attribuite nella stessa misura prevista per il personale a tempo indeterminato quando non emerga una ragione oggettiva di differenziazione.
  • Il mancato superamento del concorso pubblico, da solo, non costituisce ragione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico deteriore del lavoratore a termine rispetto al personale di ruolo, se le prestazioni comparate sono omogenee per contenuto e finalità compensativa.
  • Quando una indennità è prevista "all'atto dell'assunzione del servizio in ciascuna sede", il diritto si rinnova in occasione di ogni nuovo incarico presso una diversa sede, perché il presupposto è il disagio concreto connesso alla nuova sistemazione.
  • La funzione compensativa di un'indennità prevale sulla qualificazione formale del rapporto: se il beneficio mira a ristorare il disagio del trasferimento o della nuova sistemazione, esso spetta ogni volta che quel disagio si ripresenti, salvo continuità sostanziale del rapporto nella stessa sede.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

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