Cassazione Penale, Sentenza n. 39499/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva la violazione di legge per la mancata applicazione, nella sentenza del Tribunale di Gorizia, della sanzione amministrativa accessoria obbligatoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 189 codice della strada (commi 6 e 7) in relazione ai reati contestati per il comportamento tenuto in occasione dell'incidente del 29/05/2017; il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente all'omessa statuizione sulla sospensione della patente
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, accertando che la sospensione della patente prevista dagli artt. 189, comma 6 e 7, codice della strada, è una sanzione amministrativa accessoria che deriva ex lege dalla condanna e la cui irrogazione costituisce atto dovuto. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria e ha rinviato al Tribunale di Gorizia per nuovo giudizio sulla determinazione della durata della sospensione, precisando che, in caso di pluralità di violazioni del codice della strada che prevedono la sospensione, il giudice deve sommare i periodi previsti per ciascun illecito e che non sono applicabili né l'art. 8 della L. 24 novembre 1981 n. 689 (che riguarda le sanzioni amministrative proprie), né strumenti tipicamente penalistici di limitazione delle pene come l'art. 81 c.p.
Norme richiamate
art. 189 codice della strada
Comma 6: sospensione della patente da uno a tre anni; Comma 7: sospensione della patente per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni
La sospensione della patente prevista dai commi 6 e 7 è una sanzione amministrativa accessoria che consegue ex lege alla condanna per le condotte di omissione di fermarsi e di prestare assistenza; la sua irrogazione è atto dovuto
art. 8 L. 24 novembre 1981, n. 689
Esclusa l'applicabilità di tale norma (che riguarda riduzioni e modifiche delle sanzioni amministrative proprie) alle sanzioni amministrative accessorie derivanti da sentenza penale di condanna
art. 81 codice penale
Non applicabile per limitare l'inflizione delle sanzioni amministrative accessorie conseguenti alla condanna penale; le discipline penalistiche finalizzate a evitare pene eccessive non si estendono alle suddette sanzioni amministrative accessorie
art. 590-bis codice penale
Norma penale relativa al reato per cui l'imputato è stato condannato; la decisione conferma che la condanna penale comporta anche le conseguenze amministrative previste dalla normativa stradale
Massime di principio
- La sospensione della patente prevista da norme del codice della strada come sanzione amministrativa accessoria è obbligatoria e deriva automaticamente dalla condanna penale per le fattispecie che la prevedono; il giudice non può ometterla.
- Se la condanna riguarda più violazioni del codice della strada che comportano ciascuna periodi di sospensione, il giudice deve sommare i diversi periodi previsti per determinare la durata complessiva della sospensione.
- Le norme e i principi volti a limitare o ridurre sanzioni amministrative proprie (es. L. 689/1981) o le regole penalistiche di determinazione e conglobamento delle pene (es. art. 81 c.p.) non si applicano per ridurre o modulare le sanzioni amministrative accessorie disposte ex lege in conseguenza di una condanna penale.
- In caso di omissione, il Procuratore generale o l'interessato possono ricorrere per ottenere l'annullamento limitato alla statuizione mancante e il rinvio al giudice di merito per la determinazione della sanzione accessoria.
- Il giudice di merito, in sede di nuovo giudizio, deve esplicitare chiaramente la misura della sanzione amministrativa accessoria e motivare la sommatoria dei periodi quando rilevante.
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