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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2215

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2215 della Commissione, del 31 ottobre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/964 per quanto riguarda modifiche amministrative dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi SOPUROXID

Normativa europea32025R2215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sull’autorizzazione dell’Unione della famiglia di biocidi "SOPUROXID", già rilasciata a SOPURA, per recepire modifiche amministrative richieste dal titolare. La Commissione, sulla base del parere favorevole dell’ECHA e della disciplina sulle modifiche delle autorizzazioni dei biocidi, sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/964. Il nuovo allegato consolida il riassunto delle caratteristiche del prodotto per più meta-SPC e per i relativi prodotti commerciali, mantenendo invariati gli altri elementi dell’autorizzazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica l’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "SOPUROXID" sostituendo integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/964 con il testo aggiornato del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Ambito di applicazione

Si applica alla famiglia di biocidi "SOPUROXID" autorizzata a livello di Unione con numero EU-0026179-0000, titolare SOPURA, per la messa a disposizione sul mercato e l’uso nei tipi di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o su animali), 3 (igiene veterinaria) e 4 (settore dell’alimentazione umana e animale). La modifica riguarda esclusivamente aspetti amministrativi dell’autorizzazione, in particolare la denominazione del biocida, con aggiornamento del sommario delle caratteristiche e di alcune modifiche redazionali/layout; il testo precisa che tutte le altre informazioni restano invariate. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.

Modifica dell’autorizzazione UE della famiglia di biocidi "SOPUROXID"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2215 della Commissione modifica l’autorizzazione dell’Unione già concessa alla famiglia di biocidi "SOPUROXID" con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/964. La finalità è introdurre modifiche amministrative richieste dal titolare dell’autorizzazione, senza alterare la sostanza della valutazione di conformità del prodotto, ritenuta ancora compatibile con le condizioni dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012.

Contesto normativo e motivazioni

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 sulle modifiche dei biocidi autorizzati. Nei considerando si evidenzia che SOPURA ha notificato all’ECHA una modifica amministrativa relativa alla denominazione del biocida e che l’Agenzia ha espresso parere favorevole qualificando la variazione come modifica amministrativa ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione concorda con tale impostazione e ritiene opportuno aggiornare l’autorizzazione.

Effetto giuridico della modifica

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/964. Il nuovo allegato incorpora il sommario delle caratteristiche del prodotto aggiornato e alcune correzioni redazionali e di layout dovute al nuovo formato del registro per i biocidi introdotto nel febbraio 2024. Il regolamento precisa che, al di fuori delle modifiche amministrative, tutte le altre informazioni del prodotto rimangono invariate.

Struttura dell’allegato e prodotti interessati

L’allegato è articolato in quattro meta-SPC, ciascuno con usi, formulazioni e prodotti commerciali specifici:

  • Meta SPC 1: autorizzazione 1-1, con prodotti come SOPUROXID 5, HyPro Biocide 5-22, AGRIOXID 5, TECMA OXI PB, HORTICLEAN 5, HORTIOXID 5, PERA-OXI 5.
  • Meta SPC 2: autorizzazione 1-2, con prodotti come SOPUROXID 3.2, HyPro Biocide 3.2-23, HORTICLEAN 3.2, HORTIOXID 3.2, HORTIOXID AIR, SOPUROXID AIR, AGRIOXID AIR, OXI-SURF 3.2.
  • Meta SPC 3: autorizzazione 1-3, con prodotti come ACIDOFOAM CF, HyPro Biocide 3.2-23a, TECMA CUAR HPA, ACIDOFOAM PA 3.2, DEPTIL PA VIR, HORTIFOAM PA.
  • Meta SPC 4: autorizzazione 1-4, con prodotti come SOPUROXID 15, HORTICLEAN 15 FORT, AGRIOXID 15, HyPro Biocide 15-22, HORTIOXID 15, PERA-OXI 15, Oxypur CS.

Composizione e sostanza attiva

La famiglia di biocidi è basata sull’acido peracetico, associato a perossido di idrogeno, acido acetico e acido solforico. Le formulazioni si differenziano per concentrazione e destinazione d’uso. Le soluzioni d’impiego previste per i diversi usi autorizzati arrivano, a seconda del caso, a concentrazioni di PAA pari allo 0,008 %, 0,032 %, 0,048 % o 0,064 %.

Usi autorizzati

Gli usi autorizzati coprono la disinfezione di superfici, attrezzature, ambienti e acqua di risciacquo in diversi contesti:

  • aree industriali, pubbliche e sanitarie non mediche;
  • agricoltura e orticoltura, in assenza di piante;
  • stabulari e allevamenti zootecnici;
  • industria alimentare e delle bevande;
  • settori farmaceutico e cosmetico. Le tecniche di impiego comprendono lavaggio manuale, spruzzatura manuale e automatica, spruzzatura a bassa pressione, nebulizzazione, schiuma, immersione e procedure CIP. In molti casi è richiesta l’assenza di persone, animali o animali da compagnia durante il trattamento.

Condizioni tecniche di applicazione

Le condizioni operative sono dettagliate per ogni uso: tempi di contatto da 5 minuti a 2 ore, temperature di impiego generalmente da +4 °C alla temperatura ambiente e dosi specifiche in ml/m² o ml/m³. Per la nebulizzazione nel Meta SPC 2 è indicato un impiego con 5,6 ml/m³, volume del locale da 30 a 150 m³ e tempo di diffusione da 5 a 30 minuti, con successiva ventilazione di almeno 60 minuti. Per alcune applicazioni CIP e di risciacquo di acqua destinata al risciacquo di bottiglie o articoli riciclati, la concentrazione d’uso scende fino allo 0,008 % di PAA.

Misure di sicurezza e gestione del rischio

L’allegato contiene prescrizioni puntuali su:

  • protezione degli occhi/viso con occhiali o schermo facciale;
  • uso di guanti chimico-resistenti e tuta impermeabile ai biocidi;
  • protezione delle vie respiratorie con fattori di protezione variabili a seconda dell’uso (APF 4, 10, 20, 40);
  • divieto o limitazione di accesso all’area trattata durante l’applicazione;
  • segnalazione delle zone trattate in aree accessibili al pubblico;
  • ventilazione dopo il trattamento e condizioni per il reingresso di persone o animali;
  • pulizia e risciacquo obbligatori di pompe e impianti prima della manutenzione.

Primo soccorso, effetti avversi ed emergenze ambientali

Il documento segnala che i prodotti sono agenti ossidanti e reattivi; la decomposizione termica può liberare vapore e ossigeno, con rischio di combustione, sovrapressione e scoppio in spazi confinati o tubazioni. Le istruzioni di primo soccorso prevedono allontanamento dalla zona di pericolo, rimozione degli indumenti contaminati, lavaggio con abbondante acqua in caso di contatto cutaneo o oculare, e assistenza medica urgente. In caso di ingestione è vietato provocare il vomito; sono richiamati rischi di aspirazione, embolia gassosa e lesioni caustiche.

Smaltimento e conservazione

Il prodotto non utilizzato non deve essere disperso nel terreno, nei corsi d’acqua o negli scarichi. Lo smaltimento deve avvenire secondo la normativa locale. La conservazione deve avvenire nella confezione originale ermeticamente chiusa, in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore e di ignizione; la validità è di 6 mesi. Per la maggior parte dei meta-SPC è indicato lo stoccaggio a temperature inferiori a +30 °C; in alcuni casi è richiesta temperatura ambiente.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Si tratta quindi di un atto immediatamente operativo per gli operatori che producono, commercializzano o utilizzano la famiglia di biocidi "SOPUROXID".

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/964 con il testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento. La modifica serve ad aggiornare l’autorizzazione dell’Unione della famiglia di biocidi "SOPUROXID" con le modifiche amministrative richieste dalla società SOPURA.

Base giuridica e natura della modifica

Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, in particolare dell’articolo 50, paragrafo 2. Nei considerando si richiama inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 sulle modifiche dei biocidi autorizzati e la qualificazione delle variazioni come "modifiche amministrative" ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Parere dell’ECHA e conferma della conformità

L’ECHA ha ricevuto la notifica delle modifiche amministrative e ha trasmesso alla Commissione un parere favorevole, concludendo che le variazioni richieste rientrano tra le modifiche amministrative e che, dopo la loro attuazione, continuano a essere soddisfatte le condizioni dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012.

Ambito sostanziale della modifica

La Commissione precisa che, salvo le modifiche amministrative, tutte le altre informazioni del sommario delle caratteristiche del biocida restano invariate. Per ragioni di chiarezza e per facilitare l’accesso alla versione consolidata nel registro per i biocidi, l’allegato del regolamento 2022/964 viene sostituito integralmente, includendo anche lievi modifiche redazionali e di layout dovute al formato del registro aggiornato nel febbraio 2024.

Struttura dell’allegato: meta SPC e prodotti singoli

L’allegato contiene il riassunto delle caratteristiche del prodotto per la famiglia di biocidi, articolato in quattro meta-SPC (Meta SPC 1, 2, 3 e 4), con relativi prodotti commerciali, composizioni specifiche, condizioni d’uso e misure di mitigazione del rischio. Sono indicati diversi numeri di autorizzazione derivati, tra cui EU-0026179-0001, -0002, -0003, -0004, -0005 e -0006.

Usi autorizzati e settori di impiego

Sono autorizzati usi in ambito industriale e professionale per la disinfezione di superfici, attrezzature e ambienti nei settori industriale, sanitario non medico, agricolo/orticolo, veterinario e alimentare. Gli usi comprendono, a seconda del meta-SPC, lavaggio manuale, spruzzatura, spruzzatura automatica, nebulizzazione, applicazione di schiuma, immersione, procedura CIP e disinfezione dell’acqua per risciacquo di articoli riciclati.

Composizione dei prodotti e concentrazioni d’impiego

La sostanza attiva è l’acido peracetico (PAA), in combinazione con perossido di idrogeno, acido acetico e acido solforico come sostanze non attive. Le concentrazioni di PAA variano, a seconda del meta-SPC e dell’uso, principalmente tra 0,008 % e 0,064 % nelle soluzioni d’uso, con formulazioni concentrate che vanno, tra le altre, dal 3,2 % al 15 % di PAA. Per alcuni usi è prevista efficacia aggiuntiva contro spore batteriche, virus e batteriofagi.

Misure di mitigazione del rischio e protezione degli operatori

L’allegato prescrive, in funzione dell’uso, dispositivi di protezione individuale per occhi/viso, guanti chimico-resistenti, tute impermeabili ai biocidi e protezione respiratoria con specifici fattori di protezione (APF 4, 10, 20 o 40). In numerosi usi è richiesto che l’operatore non entri nell’area trattata durante l’applicazione, o che l’applicazione avvenga in assenza di persone o animali, con cartellonistica e indicazione dei rischi nelle aree accessibili al pubblico.

Ventilazione, reingresso e condizioni di sicurezza post-trattamento

Per diversi usi è richiesto il reingresso solo dopo asciugatura delle superfici e ventilazione sufficiente; per la nebulizzazione è prevista una ventilazione meccanica di almeno 60 minuti e il reingresso solo dopo verifica delle concentrazioni di PAA e perossido di idrogeno al di sotto dei valori di riferimento (AEC). In alcuni casi il reingresso pubblico o animale è subordinato a condizioni specifiche di areazione e asciugatura.

Smaltimento, stoccaggio e validità

Il prodotto non utilizzato e gli imballaggi devono essere smaltiti conformemente alle normative locali, senza dispersione nel suolo, nelle acque o negli scarichi. Il prodotto va conservato nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco e ben ventilato, lontano da luce solare diretta, fonti di calore e innesco; la durata di conservazione è di 6 mesi, con temperatura di stoccaggio inferiore a +30 °C o, per alcuni meta-SPC, a temperatura ambiente.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidiprodotti chimicisalute e sicurezzamercato interno

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