Regolamento (UE) 2025/2210
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2210 della Commissione, del 31 ottobre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le merci e i prodotti trasformati introdotti sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva degli Stati membri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce regole operative specifiche per l’applicazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) quando merci e prodotti trasformati sono destinati a strutture situate sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro. Definisce chi deve essere considerato importatore, quali operazioni equivalgono a importazione, e introduce una dichiarazione di ricevimento da presentare entro 30 giorni. Prevede inoltre obblighi informativi nelle dichiarazioni doganali, controlli da parte delle autorità doganali e regole sulla conservazione dei documenti.
Modalità di applicazione del regolamento CBAM per l’introduzione di merci e prodotti trasformati sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva degli Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956, originarie di un paese terzo, quando sono introdotte su un’isola artificiale, su strutture fisse o galleggianti o su qualsiasi altra struttura situata sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva (ZEE) di uno Stato membro adiacente al territorio doganale dell’Unione. Si applica anche ai prodotti trasformati ottenuti da tali merci in regime di perfezionamento attivo ai sensi dell’articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013, quando sono introdotti nelle medesime aree. Il regolamento disciplina i soggetti considerati importatori ai fini CBAM, gli adempimenti dichiarativi e i controlli doganali relativi a tali operazioni; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modalità di applicazione del regolamento CBAM per merci e prodotti trasformati introdotti sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2210 della Commissione detta regole tecniche per l’applicazione del regolamento CBAM (UE) 2023/956 alle merci e ai prodotti trasformati introdotti su isole artificiali, strutture fisse o galleggianti o altre strutture situate sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro adiacente al territorio doganale dell’Unione. Il testo nasce dall’esigenza di chiarire chi debba essere considerato importatore, come vadano dichiarate tali operazioni e quali controlli possano essere esercitati dalle autorità doganali, tenuto conto che parte di queste operazioni avviene al di fuori del territorio doganale dell’Unione.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda esclusivamente le merci elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956, originarie di paesi terzi, nonché i prodotti trasformati derivanti da tali merci in regime di perfezionamento attivo ai sensi dell’articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013. La disciplina si applica quando tali merci o prodotti sono introdotti su isole artificiali, strutture fisse o galleggianti o altre strutture ubicate sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro confinante con il territorio doganale dell’Unione. Restano rilevanti i collegamenti con le norme doganali del codice doganale dell’Unione e con la disciplina CBAM, mentre per i controlli si introduce una disciplina specifica, poiché le regole doganali ordinarie non si applicano integralmente al di fuori del territorio doganale.
Definizioni chiave
L’articolo 1 introduce definizioni funzionali all’applicazione della disciplina. In particolare:
- il "titolare dell’autorizzazione di perfezionamento attivo" è il soggetto titolare dell’ultimo regime di perfezionamento attivo applicato alle merci prima della riesportazione verso la piattaforma continentale o la ZEE;
- il "conto di appuramento" è quello previsto dal regolamento delegato (UE) 2015/2446;
- il "ricevente" è il soggetto titolare di una licenza o autorizzazione a svolgere attività economiche nella piattaforma continentale o nella ZEE che riceve o ha predisposto il ricevimento delle merci;
- il "ricevimento" è l’arrivo fisico delle merci presso il ricevente nella piattaforma continentale o nella ZEE.
Qualificazione ai fini CBAM: importatore e importazione
Il regolamento opera una finzione giuridica espressa ai fini del regolamento (UE) 2023/956. Per le merci introdotte in tali aree, il ricevente è considerato importatore e il ricevimento è considerato importazione. Per i prodotti trasformati, è considerato importatore la persona che presenta la dichiarazione di riesportazione oppure, se interviene un rappresentante doganale indiretto ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013, la persona per conto della quale la dichiarazione è presentata. Anche la riesportazione dei prodotti trasformati verso la piattaforma continentale o la ZEE è qualificata come importazione ai fini CBAM.
Dichiarazione di ricevimento per le merci
L’articolo 4 introduce un adempimento centrale: la dichiarazione di ricevimento. Il ricevente deve presentarla senza indugio e comunque entro 30 giorni dal ricevimento, tramite procedimenti informatici presso l’autorità doganale dello Stato membro cui appartiene la piattaforma continentale o la ZEE. La dichiarazione deve contenere i dati indicati nell’allegato I e deve essere corredata da documenti giustificativi.
In via alternativa, se l’autorità doganale lo consente, la dichiarazione può essere presentata:
- in formato cartaceo, usando il modulo dell’allegato II in originale con copia;
- via posta elettronica, utilizzando lo stesso formato del modulo dell’allegato II.
L’autorità doganale verifica la validità del numero di conto CBAM di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2023/956, registra la dichiarazione e ne comunica la ricezione. Se la presentazione avviene su carta, l’originale resta all’autorità e una copia è restituita al ricevente; se avviene via e-mail, l’autorità invia un avviso di ricevimento. È inoltre previsto che l’autorità possa limitarsi ad accettare uno solo dei due formati alternativi, rendendo pubblica tale scelta.
Prodotti trasformati e conto di appuramento
Per i prodotti trasformati, l’articolo 5 collega la responsabilità CBAM alla persona che presenta la dichiarazione di riesportazione, o al soggetto per conto del quale essa è presentata in caso di rappresentanza doganale indiretta. L’articolo 7 aggiunge un obbligo informativo specifico quando il titolare dell’autorizzazione di perfezionamento attivo coincide con il dichiarante della riesportazione: nel conto di appuramento devono essere indicati il numero di conto CBAM, la piattaforma continentale o ZEE di destinazione e il paese di origine delle merci.
Contenuto delle dichiarazioni doganali e codici informativi
L’articolo 8 richiede che, quando merci o prodotti trasformati vengono introdotti a partire dal territorio doganale dell’Unione verso la piattaforma continentale o la ZEE, la dichiarazione di riesportazione, la notifica di riesportazione o la dichiarazione sommaria di uscita indichino la piattaforma continentale o la ZEE di destinazione e il paese di origine, utilizzando i codici aggiuntivi pertinenti previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Per i prodotti trasformati, la dichiarazione di riesportazione deve contenere anche il numero di conto CBAM del soggetto che la presenta o del rappresentante doganale indiretto autorizzato.
Gli allegati disciplinano il contenuto dei dati della dichiarazione di ricevimento. L’allegato I fornisce formati, cardinalità e codici per la dichiarazione elettronica, includendo in particolare dati sul ricevente, sulla localizzazione delle merci, sull’identificazione delle merci, sullo Stato membro competente, sulla data di ricevimento, sul MRN, sui documenti giustificativi e sull’autenticazione della dichiarazione. L’allegato II contiene il modello per la dichiarazione non elettronica.
Controlli da parte delle autorità doganali
L’articolo 9 attribuisce alle autorità doganali ampi poteri di controllo. Esse possono esaminare le merci e i prodotti trasformati e prelevare campioni; verificare l’accuratezza e completezza delle informazioni contenute nella dichiarazione di ricevimento, nella dichiarazione di riesportazione, nella notifica di riesportazione, nella dichiarazione sommaria di uscita e nel conto di appuramento; nonché controllare l’esistenza, autenticità, esattezza e validità dei documenti giustificativi.
I controlli possono estendersi anche alla contabilità dell’importatore e ad altre scritture relative alle operazioni commerciali riguardanti le merci o i prodotti trasformati, anche con riferimento a operazioni precedenti o successive. Le verifiche possono essere svolte presso il titolare delle merci, il suo rappresentante, altri soggetti coinvolti professionalmente nelle operazioni, o chiunque possieda professionalmente i documenti e i dati pertinenti.
Dichiarazione CBAM, conservazione e costi
L’articolo 10 coordina la dichiarazione CBAM con gli adempimenti documentali previsti dal presente regolamento. La dichiarazione CBAM relativa alle merci deve essere accompagnata da copia della dichiarazione di ricevimento. Per i prodotti trasformati, la dichiarazione CBAM deve essere accompagnata da copia del conto di appuramento se presentata dal medesimo soggetto che presenta la dichiarazione di riesportazione o per conto del quale essa è presentata.
L’articolo 11 rinvia mutatis mutandis all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 952/2013 per la conservazione di documenti e altre informazioni, e all’articolo 52 dello stesso regolamento per oneri e costi relativi ai servizi doganali.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni rilevanti
L’articolo 1 definisce, tra l’altro, il "titolare dell’autorizzazione di perfezionamento attivo", il "conto di appuramento", il "ricevente" e il "ricevimento". Il ricevente è la persona titolare di una licenza o autorizzazione a svolgere attività economiche nella piattaforma continentale o nella ZEE, che riceve o ha predisposto il ricevimento delle merci CBAM in tali aree. Il ricevimento è l’arrivo fisico delle merci presso il ricevente.
Qualificazione del ricevente e del ricevimento ai fini CBAM
L’articolo 2 stabilisce che il ricevente è considerato importatore ai fini del regolamento (UE) 2023/956. L’articolo 3 dispone che il ricevimento delle merci è considerato un’importazione ai fini CBAM.
Dichiarazione di ricevimento per le merci
L’articolo 4 impone al ricevente di presentare una dichiarazione di ricevimento senza indugio e comunque entro 30 giorni dal ricevimento, tramite procedimenti informatici presso l’autorità doganale dello Stato membro cui appartiene la piattaforma continentale o la ZEE. La dichiarazione deve contenere i dati dell’allegato I ed essere corredata da documenti giustificativi. In via eccezionale, l’autorità doganale può consentire la presentazione in formato cartaceo, con il modulo dell’allegato II, oppure via e-mail. L’autorità verifica la validità del numero di conto CBAM, registra la dichiarazione e ne comunica la ricezione.
Prodotti trasformati e dichiarazione di riesportazione
L’articolo 5 considera importatore, ai fini CBAM, la persona che presenta la dichiarazione di riesportazione per i prodotti trasformati; se interviene un rappresentante doganale indiretto, rileva la persona per conto della quale la dichiarazione è presentata. L’articolo 6 qualifica la riesportazione dei prodotti trasformati verso la piattaforma continentale o la ZEE come importazione ai fini CBAM.
Contenuto del conto di appuramento
L’articolo 7 prevede che, se il titolare dell’autorizzazione di perfezionamento attivo coincide con il soggetto che presenta la dichiarazione di riesportazione o con il soggetto per conto del quale essa è presentata, nel conto di appuramento vadano indicati il numero di conto CBAM, la piattaforma continentale o ZEE di destinazione e il paese di origine delle merci.
Dati obbligatori nelle dichiarazioni doganali
L’articolo 8 impone che la dichiarazione di riesportazione, la notifica di riesportazione o la dichiarazione sommaria di uscita indichino la piattaforma continentale o la ZEE di destinazione e il paese di origine mediante i pertinenti codici aggiuntivi. Per i prodotti trasformati, la dichiarazione di riesportazione deve inoltre riportare il numero di conto CBAM della persona che la presenta o del rappresentante doganale indiretto autorizzato.
Controlli doganali
L’articolo 9 attribuisce alle autorità doganali il potere di esaminare le merci e i prodotti trasformati, prelevare campioni, verificare la completezza e correttezza delle informazioni dichiarate e controllare l’esistenza, l’autenticità, l’esattezza e la validità dei documenti giustificativi. I controlli possono riguardare anche la contabilità dell’importatore e altre scritture commerciali, presso il titolare delle merci, il suo rappresentante o altri soggetti coinvolti professionalmente.
Collegamento con la dichiarazione CBAM
L’articolo 10 prevede che la dichiarazione CBAM relativa alle merci sia accompagnata da copia della dichiarazione di ricevimento. Per i prodotti trasformati, la dichiarazione CBAM deve essere accompagnata da copia del conto di appuramento se presentata dal medesimo soggetto che ha presentato la dichiarazione di riesportazione o per conto del quale essa è stata presentata.
Conservazione documentale e costi doganali
L’articolo 11 applica mutatis mutandis l’articolo 51 del regolamento (UE) n. 952/2013 alla conservazione di documenti e altre informazioni e l’articolo 52 dello stesso regolamento agli oneri e costi per i servizi doganali.
Entrata in vigore
L’articolo 12 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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