Regolamento (UE) 2025/2203
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2203 della Commissione, del 31 ottobre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 per quanto riguarda la conversione in formato elettronico dei registri sui prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo puntuale sul regime dei registri dei prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali. Rinviando di fatto, per gli utilizzi effettuati prima del 1° gennaio 2027, l’obbligo di conversione in formato elettronico in capo ai registri non nativamente elettronici, lascia agli Stati membri la possibilità di autorizzare tale esclusione temporanea. La modifica risponde all’esigenza di concedere più tempo agli Stati membri e agli operatori per l’adeguamento organizzativo e formativo, in particolare nei settori non agricoli e per piccoli agricoltori e agricoltori anziani.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 introducendo una deroga temporanea alla conversione in formato elettronico dei registri sui prodotti fitosanitari per alcuni utilizzi effettuati prima del 1° gennaio 2027.
Ambito di applicazione
Si applica agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con riferimento ai registri relativi agli utilizzi dei prodotti fitosanitari sul territorio degli Stati membri. Incide esclusivamente sull’obbligo di conversione in formato elettronico leggibile meccanicamente dei registri che non siano stati inizialmente creati in tale formato. La facoltà di deroga riguarda gli utilizzi effettuati prima del 1° gennaio 2027, per i quali gli Stati membri possono consentire che i registri corrispondenti non siano convertiti nel formato elettronico prescritto. Rimane fermo l’ambito territoriale degli Stati membri e la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri.
Modifica del regime dei registri fitosanitari in formato elettronico
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2203 della Commissione modifica in modo limitato il regolamento di esecuzione (UE) 2023/564, relativo al contenuto e al formato dei registri sui prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali. L’intervento è adottato sulla base dell’articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e mira a introdurre una flessibilità transitoria nella fase di passaggio al formato elettronico.
Quadro normativo di riferimento
Il regolamento richiama l’obbligo, previsto dall’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per cui gli utilizzatori professionali devono tenere registri contenenti almeno la denominazione del prodotto fitosanitario, la data e la dose dell’applicazione, nonché l’area e la coltura trattate. Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 aveva poi stabilito, all’articolo 3, che i registri non creati originariamente in formato elettronico leggibile meccanicamente dovessero essere convertiti entro 30 giorni dall’uso del prodotto, con applicazione agli utilizzi effettuati dal 1° gennaio 2026.
Contenuto della modifica
Con il nuovo comma inserito nell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/564, gli Stati membri possono consentire che, per gli utilizzi dei prodotti fitosanitari effettuati sul proprio territorio prima del 1° gennaio 2027, i registri corrispondenti non siano convertiti nel formato elettronico prescritto. La norma non elimina l’obbligo di tenuta dei registri, ma sospende, in via facoltativa e temporanea, il solo obbligo di conversione elettronica.
Finalità e ratio
I considerando spiegano che diversi Stati membri necessitano di più tempo per predisporre l’infrastruttura applicativa e formare adeguatamente gli utilizzatori, con attenzione particolare ai settori non agricoli, ai piccoli agricoltori e agli agricoltori anziani. La scelta normativa consente quindi una transizione più graduale verso il regime elettronico dei registri.
Entrata in vigore e portata applicativa
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. La deroga opera solo nei limiti previsti dal nuovo comma dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2023/564 e riguarda esclusivamente gli utilizzi effettuati prima del 1° gennaio 2027.
Disposizioni principali
Deroga temporanea alla conversione elettronica dei registri
All’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 è inserito un nuovo comma che consente agli Stati membri, per gli utilizzi dei prodotti fitosanitari sul loro territorio effettuati prima del 1° gennaio 2027, di permettere che i relativi registri non siano convertiti nel formato elettronico prescritto. La disposizione incide soltanto sulla conversione dei registri già esistenti e non elimina in via generale l’obbligo di tenuta dei registri previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009.
Contesto dell’obbligo di registrazione
Il regolamento richiama l’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, che impone agli utilizzatori professionali di tenere registri sui prodotti fitosanitari utilizzati, indicando denominazione del prodotto, data e dose di applicazione, area e coltura interessate.
Decorrenza del regime originario e ragioni della modifica
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 prevede che i registri non creati inizialmente in formato elettronico leggibile meccanicamente debbano essere convertiti entro 30 giorni dalla data di utilizzo del prodotto fitosanitario; tale prescrizione si applica agli utilizzi a decorrere dal 1° gennaio 2026. La modifica del 2025 è giustificata dalla necessità di concedere più tempo agli Stati membri per la preparazione e la formazione degli utilizzatori, con particolare riguardo ai settori non agricoli, ai piccoli agricoltori e agli agricoltori anziani.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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