Cassazione Penale, Sentenza n. 3077/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Moretti impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 contestando: 1) che l'episodio fosse una cessione di eroina e non un consumo di gruppo; 2) il mancato riconoscimento della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., dato che la somministrazione avvenne con il consenso e per semplice rapporto di amicizia; 3) la motivazione sulla determinazione della pena, ritenuta erroneamente corrispondente al doppio del minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la qualificazione della condotta come cessione di sostanza stupefacente (anche se gratuita) perché mancavano i presupposti del "consumo di gruppo" (nessun accordo preventivo e prova che Moretti avesse procurato la sostanza esclusivamente per sé dopo aver ottenuto i soldi dal padre). Ha ritenuto corretta l'esclusione della particolare tenuità in considerazione della modalità della condotta (iniezione diretta che ha reso possibile l'uso a persona altrimenti incapace) e ha ritenuto regolare la determinazione della pena, chiarendo il criterio di calcolo della media edittale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5
La condotta di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti integra il reato previsto; la cessione anche gratuita può essere penalmente rilevante se non sussistono i presupposti del consumo di gruppo.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 75
Il cosiddetto consumo di gruppo rientra nell'illecito amministrativo ex art. 75 solo se ricorrono condizioni precise (acquirente è uno degli assuntori; acquisto effettuato sin dall'inizio per conto degli altri con contributo finanziario e identità dei mandanti).
Codice penale, art. 131-bis
La particolare tenuità del fatto può escludere il reato solo se sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi; la Corte ha ritenuto che la modalità dell'azione (iniezione diretta a persona incapace di autoutilizzo) nega la tenuità.
Codice di procedura penale, art. 616
Il rigetto del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013 (Galluccio)
Definisce i presupposti del consumo di gruppo e distingue i casi in cui l'acquisto congiunto è illecito amministrativo rispetto alla cessione penalmente rilevante.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018
Conferma il margine di discrezionalità del giudice di merito nel valutare l'elemento di disvalore e nel ritenere incompatibile la particolare tenuità in presenza di modalità aggravanti.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019
Chiarisce il metodo di calcolo della media edittale e quando non è necessaria una motivazione analitica se la pena inflitta risulta al di sotto della media edittale.
Massime di principio
- Consumo di gruppo vs cessione: per qualificare l'episodio come consumo di gruppo (illecito amministrativo) è necessario che l'acquirente sia anche assuntore e che vi sia un accordo/sin dall'inizio per l'acquisto in comune con contributi finanziari evidenti; in mancanza di tali elementi la condotta assume rilevanza penale come cessione anche se la cessione è gratuita.
- Particolare tenuità (art. 131-bis c.p.): va valutata complessivamente; il consenso del fruitore e il vincolo di amicizia non escludono automaticamente la gravità quando la modalità della condotta aumenta il disvalore (es. iniettare la sostanza a persona incapace di autosomministrarsi).
- Modalità della condotta rilevante: azioni che facilitano l'uso da parte di terzi o che sostanzialmente forniscono la sostanza senza che il ricevente possa autonomamente procurarsela tendono a escludere la tenuità e aggravano la valutazione del fatto.
- Determinazione della pena: il calcolo della media edittale deve seguire il criterio consolidato (non dimezzando il massimo ma dividendo per due la distanza tra minimo e massimo e sommandola al minimo); non è sempre necessaria motivazione dettagliata se dalla motivazione complessiva risulta chiaro il percorso decisorio.
- Onere probatorio: l'esistenza di un accordo preventivo per l'acquisto in comune o di contributi finanziari riconducibili all'acquisto è elemento decisivo per qualificare l'atto come consumo di gruppo; in sua assenza, il rischio di qualificazione come cessione è elevato.
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