Sentenza n. 7457/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento – della determina della Regione Emilia Romagna, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 24300 del 12 dicembre 2022, trasmessa a mezzo pec in data 13 dicembre 2022, avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125” (doc. 1); – della comunicazione della Regione Emilia Romagna, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare di pubblicazione della determina n. 24300, trasmessa via pec in data 13 dicembre 2022 (doc. 2); – del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022 (G.U. del 15-9-2022 Serie Generale n. 216) recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 3); – del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26 ottobre 2022 (G.U. del 26-10-2022 Serie Generale n. 251) recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 4); – di ogni altro atto presupposto, quali le determinazioni delle aziende sanitarie regionali di “validazione e certificazione del fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici” ex art. 3, co. 3 del D.M. 6 ottobre 2022; – nonché di ogni altro atto o provvedimento conseguente, antecedente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina regionale di individuazione dell'azienda fornitrice e della quota di ripiano dovuta per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente ai decreti ministeriali presupposti e agli atti di validazione del fatturato
Esito
Favorevole al resistente (ministeri resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determina della Regione Emilia-Romagna relativa al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e gli atti presupposti. Ha dedotto, quanto ai vizi propri della determina, violazione della partecipazione procedimentale e del contraddittorio, violazione degli artt. 64 c.p.a., 2697 c.c. e 115 c.p.c., carenza e difetto di istruttoria, violazione degli artt. 22, 24 e 25 l. 241/1990, dell'art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015 e dell'art. 3 del d.m. 6 ottobre 2022. In via derivata ha contestato l'efficacia retroattiva della disciplina, la fissazione postuma dei tetti di spesa, l'indeterminatezza delle modalità di contabilizzazione, l'omessa prova dei calcoli, la lesione del legittimo affidamento e della concorrenza, nonché la richiesta di restituzione dell'IVA già versata, deducendo anche violazione degli artt. 26, commi 2 e 19, d.P.R. 633/1972. Infine ha prospettato l'illegittimità costituzionale della disciplina sul payback per contrasto con gli artt. 3, 23, 41, 53, 97 e 117, comma 1, Cost. Dopo l'introduzione dell'art. 7 d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, la ricorrente ha pagato alla Regione una somma ridotta e ha chiesto la definizione del giudizio, dichiarando l'estinzione per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR non ha esaminato i motivi di merito né la questione di legittimità costituzionale. Ha rilevato che l'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025 prevede, per gli anni 2015-2018, l'assolvimento degli obblighi di payback mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e stabilisce che l'accertamento regionale dell'avvenuto pagamento determina la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Poiché la ricorrente aveva documentato il pagamento ma non aveva depositato l'atto della Regione Emilia-Romagna di formale accertamento del versamento, non ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, il pagamento e la richiesta della stessa ricorrente sono stati ritenuti fatti univoci dai quali desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...
Il pagamento della quota ridotta estingue l'obbligazione di payback; tuttavia, la cessazione della materia del contendere richiede anche l'accertamento formale del versamento da parte della Regione o della Provincia autonoma e la relativa comunicazione al TAR.
art. 84, comma 4, c.p.a.
il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
Il pagamento della somma dovuta in misura ridotta e la richiesta della ricorrente di definire il giudizio costituiscono fatti e comportamenti univoci dai quali può essere desunta la sopravvenuta carenza di interesse, anche in assenza dell'atto regionale formale necessario per la cessazione della materia del contendere.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la disciplina legislativa di riferimento degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, richiamata dalla normativa sopravvenuta.
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
È richiamato dall'art. 7 d.l. 95/2025 tra le disposizioni relative agli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta consente di definire una controversia mediante il pagamento di una quota ridotta e prevede espressamente la cessazione della materia del contendere a seguito dell'accertamento regionale del pagamento, tale cessazione può essere dichiarata solo dopo il deposito o la comunicazione dell'atto formale di accertamento previsto dalla legge.
- In assenza dell'accertamento formale richiesto dalla disciplina sopravvenuta, il pagamento documentato dall'impresa e la sua esplicita richiesta di definizione del giudizio possono comunque integrare fatti e comportamenti univoci idonei a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse, determinando l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse derivante da una disciplina normativa e da circostanze sopravvenute, senza esame dei motivi di merito, le spese possono essere compensate in ragione della peculiare definizione in rito della controversia.
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