Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03748/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto il vincolo di continuazione tra sette procedimenti e rideterminato la pena complessiva. Il P.M. censura: 1) l'individuazione del reato piu grave sul quale operare gli aumenti ai sensi dell'art. 81 cod. pen., avendo il giudice utilizzato il procedimento n. 12802/2022 (pena indicata in dispositivo come mesi tre di reclusione, mentre nella realtà la pena era mesi tre di arresto e la correzione non era stata annotata sull'originale); 2) l'erronea quantificazione degli aumenti (giorni cinque per ciascun reato satellite per un totale di giorni trenta) senza effettuare lo scorporo dei reati già riuniti nelle singole sentenze definitive, non considerando quindi le ulteriori 12 fattispecie contravvenzionali rilevanti ai fini del cumulo e dell'aumento.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha accolto entrambe le doglianze del P.M.: ha rilevato che la sentenza del procedimento 12802/22 conteneva nel corpo della motivazione la correzione dell'errata indicazione della specie di pena (reclusione anziché arresto), correzione non annotata sull'originale; di conseguenza la pena da assumere quale base per gli aumenti non poteva essere quella del procedimento 12802/22 ma quella piu grave (mesi otto di arresto) inflitta nel procedimento 36347/22. Inoltre la Corte ha rilevato l'obbligo, in sede di ricalcolo esecutivo delle pene per reato continuato, di scorporare i reati già riuniti in ciascuna sentenza e di operare autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli precedentemente riuniti. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e rinviata al Tribunale di Milano, in diversa persona, per un nuovo esame emendato dai profili indicati.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina del reato continuato: gli aumenti di pena devono essere operati sulla pena relativa al fatto più grave e comprendono aumenti per ciascun reato satellite; nel calcolo esecutivo occorre identificare correttamente la pena piu grave e applicare autonomi aumenti anche ai reati già riuniti in precedenti sentenze.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Consente la correzione di errori materiali nel dispositivo; richiede l'annotazione sul provvedimento originale (comma 2) per rendere efficace la correzione. Nel caso di specie la correzione non annotata ha impedito la corretta individuazione della specie di pena in sede di esecuzione.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce quale pena assumere come base per l'applicazione degli aumenti in caso di pene concorrenti/reato continuato; la Corte ha ritenuto che la pena da assumere deve essere quella effettivamente piu grave risultante dagli atti valevoli e correttamente annotati.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norme procedurali riferite alla determinazione della pena in caso di condanne concorrenti/reato continuato; la violazione delle regole qui indicate è stata richiamata come vizio della determinazione della pena.

  • art. 76, comma 3, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

    La norma penale richiamata definiva all'epoca dei fatti una fattispecie contravvenzionale; la sentenza del 12802/22 ha fatto riferimento a tale norma come titolo di responsabilità.

  • Cass. Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024

    Giurisprudenza di riferimento che afferma il principio per cui il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare pene inflitte con distinte condanne ciascuna pronunciata per pluralità di reati unificati ai sensi dell'art. 81, deve scorporare i reati già riuniti, individuare il più grave e poi operare autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione.

Massime di principio

  • In sede di esecuzione per reato continuato la pena base su cui calcolare gli aumenti deve essere individuata tenendo conto delle correzioni formalmente efficaci: le correzioni non annotate sull'originale non producono effetti rispetto all'esecuzione.
  • Quando si rideterminano pene aggregate provenienti da sentenze multiple emesse per pluralità di reati, il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare i reati già riuniti in ciascuna sentenza, poi individuare il reato (o la pena) più grave e infine applicare autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già unificati.
  • L'errore materiale nel dispositivo che altera la specie di pena deve essere corretto ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. e tale correzione deve essere annotata sull'originale per essere opponibile in sede esecutiva.
  • Se il calcolo esecutivo della pena manifesta vizi che incidono sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, l'ordinanza esecutiva può essere annullata e il caso rinviato per nuovo esame a diversa persona fisica.
  • In presenza di molteplici condanne per reati contravvenzionali o per pluralità di fatti, l'omessa considerazione del numero reale di fattispecie può portare a sottostimare gli aumenti previsti per il reato continuato; il giudice deve quantificare gli aumenti caso per caso applicando i criteri di scorporo e autonoma maggiorazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.