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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11991/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano la ricusazione dei giudici Emma SONNI, Silvia MANNI e Chiara IERARDO sostenendo che i medesimi, avendo previamente adottato un decreto di estensione del sequestro ex art. 20 d.lgs. n. 159/2011 (decreto del 17/09/2024) nel medesimo procedimento di prevenzione, risultavano incompatibili per un presunto giudizio anticipato sulla confisca e per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati e ne ha disposto la declaratoria di inammissibilità (procedura camerale ex art. 41, comma 1 c.p.p.). Il rigetto si fonda su consolidata giurisprudenza secondo cui il provvedimento di sequestro ha natura interinale e provvisoria e non determina incompatibilità ai sensi dell'art. 34 c.p.p. rispetto alla successiva decisione sulla confisca nel medesimo procedimento. La Corte ha inoltre ritenuto legittima la procedura sommaria di rigetto senza audizione delle parti quando la richiesta di ricusazione è manifestamente infondata e ha escluso carenze motivazionali o violazioni del contraddittorio. Con il rigetto è disposta la condanna dei ricorrenti alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Non configura automaticamente incompatibilità la partecipazione al giudizio di prevenzione del giudice che abbia previamente adottato un provvedimento di sequestro, essendo tale provvedimento caratterizzato da natura interinale e provvisoria e non riferibile a una fase antecedente ed autonoma del procedimento

  • art. 37, comma 1, cod. proc. pen.

    Il motivo di ricusazione richiamato non opera quando le valutazioni contestate sono state espresse nell'ambito della stessa fase del procedimento di prevenzione; l'articolazione del motivo va interpretata alla luce di giurisprudenza che distingue tra atti compiuti nella stessa funzione/phase e atti compiuti in fasi o procedimenti diversi

  • art. 41, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria sommaria di inammissibilità della istanza di ricusazione 'de plano' senza udienza quando i motivi sono manifestamente infondati, sicché non sono richieste le formalità previste dall'art. 127 c.p.p. per l'esame nel merito

  • art. 20 d.lgs. n. 159/2011

    Il provvedimento di sequestro previsto dall'art. 20 è interinale e provvisorio; la sua adozione non corrisponde a una valutazione definitiva di merito tale da determinare incompatibilità per la successiva decisione sulla confisca nello stesso procedimento

  • art. 127 cod. proc. pen.

    La procedura prevista si attiva per l'esame di ricusazione quando esiste un fumus boni iuris che giustifichi il passaggio all'esame di merito; in mancanza, può essere dichiarata l'inammissibilità con procedimento camerale ex art. 41, comma 1

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle censure sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della decisione impugnata fosse adeguata e non carente rispetto alle questioni sollevate

  • artt. 3, 24, 25 e 111 Cost.

    Richiamati nella prospettazione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p.; la Corte ha affermato che non sussistono profili tali da rendere l'art. 34 incompatibile con le garanzie costituzionali richiamate quando il provvedimento contestato è un atto cautelare interinale

  • art. 6 CEDU

    Invocato con riferimento al diritto a un giusto processo; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione in presenza del carattere provvisorio del sequestro e della correttezza della procedura decidendo l'inammissibilità

Massime di principio

  • La partecipazione al giudizio di prevenzione del giudice che ha adottato un sequestro cautelare nello stesso procedimento non determina di regola incompatibilità, perché il sequestro ha natura interinale e provvisoria.
  • La ricusazione potrà avere maggiori chance di accoglimento quando il provvedimento precedente abbia comportato una regressione del procedimento (es. restituzione degli atti all'autorità proponente) o quando le valutazioni siano state espresse in un procedimento anteriore e distinto.
  • Se la richiesta di ricusazione è manifestamente infondata la Corte può dichiararla inammissibile con procedimento camerale ex art. 41, comma 1 c.p.p., senza udienza; per ottenere l'esame nel merito è necessario dimostrare un fumus boni iuris.
  • Per contestare efficacemente una presunta pregiudiziale, è necessario dimostrare che il provvedimento precedente conteneva valutazioni decisorie e non mere considerazioni funzionali all'adozione di una misura cautelare interinale.
  • Le censure procedurali (mancato contraddittorio, carenza di motivazione) richiedono specificità e prova del pregiudizio concreto: formulazioni generiche difficilmente superano il vaglio di ammissibilità e merito.

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