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Ordinanza

Ordinanza n. 17/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento, comunicato in data -OMISSIS- e successivamente integrato con nota dell'Istituto Scolastico Statale Montalto Uffugo - Lattarico - Rota Greca - San Benedetto Ullano -San Vincenzo la Costa in data-OMISSIS- con cui è stato disposto il diniego all'attribuzione al minore -OMISSIS- dell'intero monte ore di sostegno (22 ore) come riconosciuto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), e deliberato dal GLO, assegnando solo 11 ore settimanali, con motivazione riferita alla ripartizione proporzionale dell'organico, o al minor grado di handicap riconosciuto (art. 3 comma 1 della L. 104/1992); nonché tutti gli atti connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, di estremi sconosciuti e non conosciuti, in quanto mai pubblicati o comunicati attraverso i quali l'Amministrazione ha autorizzato le modalità di gestione delle assegnazioni delle ore o la mancata attribuzione degli insegnanti di sostegno, anche in deroga, compresi i documenti relativi all'organico di diritto/di fatto e le eventuali circolari - e pertanto anche dei provvedimenti autorizzatori delle assegnazioni disposte dall'Ufficio scolastico regionale; previa declaratoria del diritto del minore a beneficiare di un insegnante di sostegno titolato e specializzato per l'intero orario di 22 ore settimanali per l'anno scolastico 2025/2026, quale misura essenziale per l'effettiva inclusione scolastica e per un adeguato percorso di apprendimento, nonché per la declaratoria dell'obbligo in capo alle amministrazioni intimate di assegnare un insegnante di sostegno titolato e specializzato per l'intero orario in grado di poter realizzare l'inclusione scolastica necessaria per un adeguato apprendimento.

Giustizia amministrativa202501691

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di attribuzione dell'intero monte ore di sostegno didattico richiesto dal GLO e previsto dal PEI, con assegnazione di 11 anziché 22 ore settimanali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori di studente)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui, nonostante il GLO avesse richiesto 22 ore settimanali di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, l'istituto scolastico ne ha assegnate soltanto 11. La riduzione è stata motivata con la ripartizione proporzionale dell'organico disponibile e con il minor grado di handicap, essendo stata riconosciuta una disabilità non grave ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. 104/1992. I ricorrenti hanno dedotto, nell'interesse del minore, la lesione del diritto all'istruzione, all'inclusione scolastica e a un adeguato percorso di apprendimento, chiedendo l'annullamento degli atti, la declaratoria del diritto a 22 ore di sostegno e l'adozione delle misure conseguenti. Il GLO, anche nella riunione successiva all'inizio dell'anno scolastico, non ha modificato la proposta originaria; si è limitato a prendere atto dell'assenza di ore residue disponibili. Secondo il TAR, non risultava svolta un'istruttoria idonea a dimostrare che la riduzione corrispondesse alle effettive esigenze educative del minore, emergendo invece che essa era stata determinata dalla carenza di organico.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo sussistente il fumus boni iuris perché l'amministrazione scolastica si era discostata dalla proposta del GLO per ragioni legate esclusivamente alla disponibilità dell'organico e al grado di disabilità, senza una specifica istruttoria sulle effettive esigenze dell'alunno. Ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora, ravvisato nel rischio che l'insufficienza delle ore compromettesse il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica. Ha quindi ordinato all'amministrazione di attribuire 22 ore settimanali di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, secondo la proposta del GLO. Ha fatto salva la facoltà dell'amministrazione di rivalutare le esigenze del minore soltanto previa nuova riunione del GLO e, ove necessario, modifica del PEI, nel rispetto della motivazione dell'ordinanza. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 2 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata accolta in presenza di sufficienti profili di fumus boni iuris e di un periculum in mora correlato al rischio di compromissione delle esigenze educative del minore.

  • art. 3, comma 1, l. 104/1992

    Il riferimento al minor grado di handicap non consente di giustificare automaticamente una riduzione delle ore di sostegno rispetto alle esigenze concretamente individuate nel PEI e nella proposta del GLO.

  • Regolamento (UE) 2016/679, art. 6, paragrafo 1, lettera f)

    La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • Regolamento (UE) 2016/679, art. 9, paragrafi 2 e 4

    Le disposizioni sono richiamate in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento delle generalità e delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale base per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata per la tutela dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.

Massime di principio

  • Gli uffici scolastici devono attribuire agli istituti le risorse necessarie a coprire le ore di sostegno risultanti dalla proposta del GLO; il dirigente scolastico non può discostarsene salvo correzione di errori materiali o circostanze ostative specificamente e motivatamente individuate dagli uffici competenti.
  • La proposta del GLO relativa alle ore di sostegno non può essere ridotta per il solo fatto che la disabilità sia lieve o media, né per esigenze di contenimento o ripartizione dell'organico disponibile.
  • La riduzione delle ore di sostegno è legittima soltanto se supportata da un'istruttoria concreta sulle effettive esigenze educative dell'alunno e non può essere giustificata dalla mera carenza di organico.
  • L'amministrazione può rivalutare le esigenze di sostegno già individuate dal GLO solo attraverso una nuova valutazione collegiale del GLO e, ove necessario, la modifica del PEI.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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