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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13953/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna (Tribunale di Pordenone e conferma in appello) per il reato di "annotazione per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti" (art. 2 d.lgs. n. 74/2000; capo c)). Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità nella valutazione della prova documentale e testimoniali, con lettura parziale della missiva e confusione tra fatture; 2) violazione di legge perché la Corte avrebbe affermato che il reato si era consumato con riferimento all'evasione dell'IVA nonostante la Saviotech avesse versato l'imposta e l'eventuale omissione fosse imputabile alla Sambo; 3) mancata assunzione di prova decisiva (testimonianza della Volpatti, addetta alla contabilità e ai pagamenti, che aveva effettuato il bonifico).

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato contestato al capo c) (art. 2 d.lgs. n. 74/2000), commesso con fattura del 21/11/2011, si è estinto per prescrizione in data 21/11/2021. La Corte ha ritenuto applicabile la causa estintiva sopravvenuta e non ha tenuto conto della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge 9 gennaio 2019 n. 3 (decorrenza 10/01/2020) ai fini del calcolo della prescrizione nel caso concreto. Ha inoltre precisato che, poiché il ricorso non era inammissibile, la Corte poteva rilevare d'ufficio la causa di estinzione e non esaminare ulteriormente i vizi di motivazione dedotti, e ha ritenuto che i motivi proposti non fossero manifestamente infondati.

Norme richiamate

  • art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che disciplina il reato di annotazione per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto che il fatto fosse commesso ma estinto per prescrizione.

  • art. 56, art. 640, comma secondo, cod. pen.

    Norme richiamate in relazione al capo a) per il quale il Boscarol era stato assolto in primo grado e in appello (fatto non sussiste).

  • art. 159, secondo comma, cod. pen.

    Norma sulla sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado: la Corte ha stabilito di non tener conto della sospensione introdotta dalla legge n. 3/2019 con decorrenza 10/01/2020 nel calcolo della prescrizione per il reato in esame.

  • legge 9 gennaio 2019 n. 3

    Intervento normativo che ha introdotto la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado; la Corte ha ritenuto che tale sospensione non dovesse incidere nel calcolo della prescrizione nel caso concreto.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che consente la declaratoria di cause di non punibilità sopravvenute; la Corte ha applicato il principio per dichiarare estinto il reato sopravvenuto alla pronuncia impugnata, purché il ricorso non sia inammissibile.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto ai limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; la Corte ha considerato i motivi nei limiti necessari alla decisione.

Massime di principio

  • Se, dopo la sentenza impugnata, sopravviene una causa di estinzione del reato (es. prescrizione), la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato quando il ricorso non sia inammissibile.
  • La sospensione della prescrizione introdotta da una legge sopravvenuta (es. legge n. 3/2019) non sempre incide retroattivamente sul calcolo dei termini; la Corte valuta la decorrenza e l'applicabilità concreta al caso.
  • L'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione del rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di far rilevare cause di estinzione sopravvenute; se il ricorso è invece ammissibile, il giudice di legittimità può dichiarare d'ufficio la causa estintiva.
  • Vizi di motivazione o richieste probatorie (es. mancata acquisizione di testi) possono diventare irrilevanti se sorge una causa estintiva che determina l'annullamento senza rinvio; tuttavia, se la causa estintiva non sussiste, tali censure saranno valutate nel merito.
  • Perché un motivo di ricorso sia ritenuto manifestamente infondato la censura deve essere in contrasto palese con gli atti processuali; censure fondate su diversa valutazione delle prove e su elementi documentali rilevanti non sono automaticamente manifestamente infondate.

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