Sentenza del 14/11/2019 n. 29636 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Equitalia Polis aveva notificato al contribuente un preavviso di fermo amministrativo per il mancato pagamento di cinque cartelle, per complessivi 6.760,48 euro. Il contribuente aveva impugnato il preavviso e il giudice di primo grado lo aveva annullato per difetto di motivazione. Equitalia aveva proposto appello, ma la CTR del Veneto lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo che, a seguito del trasferimento delle funzioni di riscossione previsto dal D.L. n. 203 del 2005, Equitalia fosse priva di legittimazione processuale e sostanziale. Equitalia ha impugnato tale decisione sostenendo di essere legittimata a proporre appello in quanto parte del giudizio di primo grado e contestando l'applicazione degli artt. 110 e 111 c.p.c., nonché le regole sulla rappresentanza processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo che la CTR potesse rilevare d'ufficio la legittimazione processuale. Ha però accolto i motivi principali, stabilendo che la legittimazione a impugnare spetta a chi era parte nel giudizio di primo grado, indipendentemente dalla titolarità del rapporto sostanziale. Il trasferimento delle funzioni di riscossione non determina l'estinzione della parte né una successione processuale ex art. 110 c.p.c., ma un trasferimento di rapporti regolato dall'art. 111 c.p.c., con prosecuzione del processo tra le parti originarie. Inoltre, all'epoca dei fatti, l'agente della riscossione poteva farsi rappresentare da un avvocato del libero foro. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e la causa rinviata alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. La Corte non ha deciso nel merito la validità del preavviso di fermo, né ha stabilito definitivamente se il contribuente dovesse pagare la somma richiesta.
Norme richiamate
D.L. n. 203 del 2005, art. 3
Il trasferimento delle funzioni e delle attribuzioni in materia di riscossione non ha comportato l'estinzione processuale dell'agente della riscossione originariamente parte, né ha privato automaticamente quest'ultimo della legittimazione a impugnare.
Codice di procedura civile, art. 110
La successione nel processo è circoscritta all'ipotesi del "venir meno della parte per morte o per altra causa".
La norma non si applica quando una legge trasferisce funzioni o rapporti a un nuovo soggetto senza determinare l'estinzione della parte originaria.
Codice di procedura civile, art. 111
Il processo prosegue tra le parti originarie.
Il trasferimento del diritto o dei rapporti controversi comporta, in linea generale, la prosecuzione del processo tra le parti già costituite, salvo le regole specifiche sulla successione nel diritto controverso.
Codice di procedura civile, art. 112
La Corte ha ritenuto che la CTR non avesse violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato rilevando d'ufficio la legittimazione processuale, trattandosi di questione relativa alla regolare costituzione del contraddittorio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 11 e 12
Le disposizioni disciplinano la legittimazione e la rappresentanza nel processo tributario. La disciplina vigente all'epoca consentiva agli agenti della riscossione di essere rappresentati da avvocati del libero foro.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. d)
La limitazione relativa alla rappresentanza volontaria processuale dell'agente della riscossione è stata estesa con decorrenza dal 1° gennaio 2016; tale modifica non era applicabile all'appello proposto nel caso esaminato.
Codice di procedura civile, art. 384
La Corte non ha potuto decidere direttamente nel merito la validità del preavviso di fermo, perché la CTR non aveva esaminato le relative questioni, ritenendole assorbite.
Massime di principio
- La legittimazione a proporre appello spetta normalmente al soggetto che era parte nel giudizio di primo grado, anche se nel frattempo sono cambiate le funzioni, la denominazione o la titolarità sostanziale del rapporto.
- Il trasferimento legislativo di funzioni o rapporti non equivale automaticamente all'estinzione della parte processuale: occorre distinguere tra successione nel processo ex art. 110 c.p.c. e trasferimento del rapporto controverso ex art. 111 c.p.c.
- La legittimazione processuale può essere verificata e rilevata d'ufficio dal giudice, perché riguarda la corretta instaurazione del contraddittorio.
- La validità della rappresentanza processuale deve essere valutata sulla base della normativa vigente al momento del conferimento della procura e della proposizione dell'impugnazione; modifiche normative successive non si applicano retroattivamente, salvo diversa previsione.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva sul merito: in questo caso è stata riconosciuta la legittimazione di Equitalia a proporre appello, ma resta da decidere se il preavviso di fermo fosse effettivamente motivato e legittimo.
- Quando il giudice d'appello dichiara inammissibile il gravame per una questione preliminare, le questioni di merito non esaminate possono normalmente essere riproposte davanti al giudice del rinvio.
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