Cassazione Penale, Sentenza n. 03816/2026 del 29/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Genova del 25/6/2025 che aveva rigettato l'opposizione del Procuratore generale avverso l'ordinanza del 7/3/2025 che aveva dichiarato estinta per decorso del tempo la pena inflitta ad Arena con sentenza del 24/10/2007 (irrevocabile il 13/12/2007) per il reato di millantato credito. Il Procuratore generale deduceva che nel decennio successivo alla irrevocabilità Arena aveva riportato condanne (tra cui decreto penale del 3/8/2010 esecutivo il 24/3/2011 per omesso versamento delle ritenute, fatti del 13/12/2008, con applicazione della recidiva di cui all'art. 99, comma 4; nonché una condanna per bancarotta fraudolenta con sentenza del 15/10/2014 per fatti del 15/11/2007) e che tale recidiva aggravata osterebbe all'estinzione della pena ai sensi dell'art. 172, comma 7, cod. pen. Inoltre si censurava la motivazione della Corte d'appello per omissione e contraddittorietà.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nella parte relativa all'effetto preclusivo della recidiva aggravata. Dalla documentazione risulta che con decreto penale del 3/8/2010 (fatti 13/12/2008, quindi successivi alla irrevocabilità del 13/12/2007) è stata irrogata condanna con applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4. La Corte ha quindi affermato che, ai sensi dell'art. 172, comma 7, cod. pen., l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera se nell'arco temporale intercorrente tra la irrevocabilità della sentenza e la maturazione della prescrizione è intervenuta la condanna che accerta la recidiva aggravata: la recidiva, accertata entro il termine di prescrizione, manifesta la proclività a delinquere e preclude l'estinzione. La Corte ha inoltre precisato che l'opposizione non è un mezzo autonomo ma fa parte di un unico giudizio di esecuzione, per cui possono essere esaminati profili sollevati nella fase iniziale anche se non riproposti nell'atto di opposizione. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Genova per nuovo esame conformemente ai principi di diritto enunciati.
Norme richiamate
art. 172 cod. pen.
Il comma 7 impedisce l'estinzione della pena per decorso del tempo quando, nel periodo intercorrente tra la irrevocabilità della sentenza e la maturazione della prescrizione, intervenga una condanna che accerti la recidiva aggravata: l'effetto preclusivo non si collega alla mera sopravvenienza di una sentenza in generale, ma all'accertamento di un reato commesso dopo la irrevocabilità e dichiarato entro il termine di prescrizione
art. 99 cod. pen.
La recidiva aggravata prevista dal comma quarto (recidiva reiterata e infraquinquennale) costituisce condizione soggettiva che, una volta accertata con sentenza intervenuta entro il periodo rilevante, impedisce l'estinzione della pena per decorso del tempo ai sensi dell'art. 172, comma 7
art. 168 cod. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso per inosservanza/erronea applicazione unitamente all'art. 172, ma la decisione si è concentrata sul profilo della recidiva e sull'art. 172; non è stata sviluppata una interpretazione autonoma di tale articolo nel corpo della sentenza
art. 676 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'istanza (de plano) e l'opposizione: la Corte ricorda che la fase de plano e la fase di opposizione costituiscono segmenti di un unico procedimento di esecuzione, sicché il giudice deve valutare l'intera materia emersa nel procedimento unitario
art. 667, comma 4 e art. 676, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamate nella giurisprudenza citata per affermare che l'opposizione non ha natura di mezzo di impugnazione ma integra il giudizio unitario di esecuzione; da ciò discende che la decisione finale si forma sull'intera materia trattata nelle due fasi
Massime di principio
- L'estinzione della pena per decorso del tempo (art. 172) è ostata dalla sopravvenienza, nel periodo tra irrevocabilità della sentenza e maturazione della prescrizione, di una condanna che accerta la recidiva aggravata: è decisivo che il reato sia stato commesso dopo la irrevocabilità e che la condanna che accerta la recidiva sia intervenuta entro il termine di prescrizione
- Non conta solo la data del passaggio in giudicato della sentenza successiva, ma la data della commissione del reato: il reato deve essere temporalmente successivo alla irrevocabilità della prima sentenza
- L'accertamento della recidiva può derivare anche da un decreto penale o da una sentenza successiva: è sufficiente che l'accertamento sia intervenuto entro il dies ad quem della prescrizione per inibire l'estinzione
- L'opposizione al provvedimento de plano non è un atto autonomo rispetto al procedimento: il giudizio di esecuzione è unitario e il giudice deve valutare l'intera materia emersa nel procedimento, per cui possono essere considerati profili trattati nella fase iniziale anche se non riproposti nell'atto di opposizione
- In situazioni analoghe è prudente per il pubblico ministero e per la difesa documentare e dedurre espressamente, già nella fase iniziale e/o nell'opposizione, ogni condanna o situazione ostativa che possa impedire l'estinzione per decorso del tempo, ma il giudice non può limitarsi a considerare solo i profili formulati nell'atto di opposizione
- La valutazione deve concentrarsi sulla concreta manifestazione della proclività a delinquere (ad es. attraverso l'applicazione della recidiva) intervenuta nel periodo utile; se tale manifestazione è accertata entro il termine di prescrizione, l'estinzione non opera
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