Ordinanza n. 34/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento notificato in data 30 ottobre 2025, con il quale la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto, nei confronti della ricorrente, la cessazione delle misure di accoglienza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di cessazione delle misure di accoglienza notificato il 30 ottobre 2025
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura ha disposto la cessazione delle misure di accoglienza, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono censure relative a violazioni formali o procedimentali e alla mancata valutazione delle condizioni previste dall’art. 17 d.lgs. n. 142/2005. La ricorrente ha inoltre contestato, in sostanza, la cessazione dell’accoglienza nonostante il riconoscimento della protezione speciale.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 142/2005, le misure di accoglienza siano funzionali alla durata del procedimento di esame della domanda di protezione internazionale e che la conclusione di tale procedimento comporti l’estinzione dell’erogazione. Il riconoscimento della protezione speciale ha determinato la conclusione del procedimento, facendo venir meno il presupposto delle misure di accoglienza; la cessazione è stata quindi qualificata come atto dovuto. Per tale ragione, le censure formali o procedimentali non possono assumere rilievo decisivo. È stata altresì respinta la censura relativa all’omessa valutazione delle condizioni dell’art. 17, poiché tali condizioni riguardano il diverso istituto della revoca sanzionatoria disciplinata dall’art. 23. Pur negando la sospensione, il TAR ha precisato che l’Amministrazione, in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede, dovrà assicurare, su istanza della ricorrente, il coordinamento con gli enti locali competenti per evitare soluzioni di continuità nell’accesso ai servizi di accoglienza di cui all’art. 1-sexies d.l. n. 416/1989. Le spese della fase cautelare sono state rinviate al merito, anche in considerazione dell’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e della mancata presentazione dell’istanza di liquidazione da parte del difensore.
Norme richiamate
art. 14, comma 4, d.lgs. n. 142/2005
le misure di accoglienza vengono erogate per la durata del procedimento di esame della domanda di riconoscimento della protezione internazionale
La durata dell’accoglienza è collegata al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale; la conclusione di tale procedimento comporta il venir meno del presupposto per l’erogazione delle misure.
art. 17 d.lgs. n. 142/2005
condizioni elencate nell’art. 17
Le condizioni previste dalla disposizione rilevano nell’ambito dell’accoglienza e non devono essere valutate, secondo il TAR, per disporre la cessazione conseguente alla conclusione del procedimento di protezione internazionale.
art. 23 d.lgs. n. 142/2005
revoca sanzionatoria delle misure di accoglienza
La valutazione delle condizioni richiamate dall’art. 17 appartiene al diverso procedimento di revoca sanzionatoria delle misure di accoglienza.
art. 1-sexies d.l. n. 416/1989
servizi di accoglienza di cui all’art. 1-sexies
L’Amministrazione deve coordinarsi con gli enti locali competenti per assicurare, su istanza dell’interessata, la continuità nell’accesso ai servizi di accoglienza previsti dalla disposizione.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
principi di collaborazione e buona fede
Anche quando adotta un atto dovuto, l’Amministrazione deve cooperare con gli enti competenti per evitare soluzioni di continuità nell’accesso ai servizi spettanti alla persona interessata.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato
Costituisce la base processuale della domanda cautelare esaminata dal TAR, che è stata rigettata per l’insussistenza dei presupposti della tutela richiesta.
Massime di principio
- Quando le misure di accoglienza sono previste per la durata del procedimento di esame della domanda di protezione internazionale, la conclusione di tale procedimento fa venir meno il presupposto dell’erogazione e consente all’Amministrazione di disporne la cessazione.
- La cessazione delle misure di accoglienza conseguente alla conclusione del procedimento di protezione internazionale costituisce atto dovuto; pertanto, le censure relative a violazioni formali o procedimentali non assumono rilievo decisivo ai fini dell’annullamento dell’atto.
- Le condizioni rilevanti per la revoca sanzionatoria delle misure di accoglienza appartengono a un diverso ambito rispetto alla cessazione automatica o doverosa derivante dalla conclusione del procedimento di protezione internazionale e non devono essere valutate per quest’ultima.
- Anche nell’adozione di un atto dovuto di cessazione dell’accoglienza, l’Amministrazione, in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede, deve coordinarsi con gli enti locali competenti, su istanza dell’interessato, per evitare soluzioni di continuità nell’accesso ai servizi di accoglienza.
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