Cassazione Penale, Sentenza n. 42267/2022 del 09/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta che aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da MIANO. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte d'appello, nel negare la riparazione, aveva ritenuto rilevante la disponibilità di tre cartucce trovate nell'abitazione (identiche a quelle rinvenute insieme a un fucile occultato), mentre nella sentenza di merito l'imputato era stato assolto per non aver commesso il fatto in relazione alle armi occultate. La difesa sosteneva che le tre cartucce non erano state oggetto di contestazione imputativa e che il giudice di merito aveva implicitamente ritenuto la circostanza irrilevante; contestava inoltre il richiamo ai precedenti giudiziari (art. 697 c.p.) e alla revoca delle autorizzazioni di polizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse valutato correttamente, ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, la condotta del MIANO: non solo il rinvenimento dell'arsenale occultato in un cilindro (fucile a canne mozze, cartucce e candelotto artigianale in uno spazio pertinenziale accessibile a terzi), ma anche la disponibilità accertata di tre cartucce calibro 12 custodite nell'abitazione, ammesse dallo stesso MIANO in sede di interrogatorio. Tale disponibilità, unita alla revoca delle autorizzazioni di polizia derivante da precedenti specifici, è stata ritenuta indice di grave imprudenza/negligenza che ha contribuito alla decisione cautelare e alla privazione della libertà, integrando un comportamento ostativo al riconoscimento della riparazione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese del Ministero resistente (liquidate in complessivi euro 1.000).
Norme richiamate
Legge n. 110 del 1975
art. 23, comma 3, L. n. 110/75
Richiamata solo nella descrizione dei reati originari di cui il MIANO era indagato; non utilizzata come norma centrale nella motivazione della riparazione.
Legge n. 895 del 1967
art. 2 e art. 7, L. n. 895/67
Citata tra le norme relative ai fatti penalmente contestati nell'ambito del procedimento cautelare e penale originario.
Codice penale
Art. 648 e 697 c.p. riferiti ai reati per i quali era indagato l'istante; il precedente specifico relativo all'art. 697 è stato considerato rilevante dalla Corte d'appello (revoca delle autorizzazioni di polizia).
Codice di procedura penale
art. 314, comma 1, c.p.p.
Norma richiamata per i fini della riparazione: il giudice della riparazione deve valutare se il detenuto abbia dato o concorso a dar causa alla detenzione con dolo o colpa grave, sulla base di tutti gli elementi probatori disponibili.
Decisione della Corte costituzionale
Richiamata in relazione alla valutazione sull'eventuale esonero dal pagamento delle somme dovute; qui la Corte non ha ravvisato ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il giudizio sulla riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio di merito sulla responsabilità penale: il fatto che una persona sia poi assolta non preclude che il suo comportamento abbia contribuito, con dolo o colpa grave, a creare la falsa apparenza di reità giustificante la detenzione.
- Per negare la riparazione il giudice deve motivare su elementi concreti e precisi che dimostrino condotte connotate da macroscopica negligenza o grave imprudenza che abbiano effettivamente inciso sull'iniziativa cautelare.
- Ammissioni o disponibilità materiali (es. conservazione di munizioni) possono essere valutate come comportamenti ostativi anche se il relativo fatto non è poi sfociato in condanna per il reato principale.
- Precedenti specifici e provvedimenti amministrativi conseguenti (es. revoca di autorizzazioni di polizia) possono avere rilievo nella valutazione della colpa grave o della pericolosità rilevante ai fini della riparazione.
- Il giudice della riparazione non può basarsi su mere supposizioni: deve escludere comportamenti del richiedente solo se la motivazione del merito rende irrilevanti o non provate le circostanze su cui si fonda la richiesta di ostatività.
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