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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18115/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Torino del 30/03/2023 che, in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Cuneo, l'ha dichiarata responsabile ai soli effetti civili e condannata al risarcimento dei danni. I motivi di ricorso contestano: 1) la presunta erronea applicazione dell'art. 578 c.p.p. e l'illegittimità di una condanna limitata agli effetti civili in presenza di una sentenza di assoluzione e di rinuncia all'impugnazione del Pubblico Ministero; 2) la contestata applicazione dell'art. 541 c.p.p. in relazione alle spese a carico della parte civile; 3) la mancata declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 591, comma 2 c.p.p.; 4) l'asserita inesistenza dei presupposti per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; 5) vizi di motivazione e vizio nella valutazione della prova in violazione degli artt. 192 e 573 c.p.p. e del principio di non colpevolezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando che il giudice d'appello può, in presenza di appello proposto dalla parte civile, valutare e dichiarare la responsabilità dell'imputato limitata agli effetti civili anche se la prescrizione è intervenuta dopo la sentenza di primo grado, richiamando l'art. 576 c.p.p. e la giurisprudenza consolidata. Ha dichiarato il terzo motivo carente di interesse, ricordando che la rinuncia del P.M. rende definitivo il proscioglimento sul piano penale e preclude questioni ulteriori sul punto. Ha ritenuto fondato il principio secondo cui l'art. 603 c.p.p. può essere applicato anche nell'appello proposto dalla sola parte civile e ha respinto le doglianze sulla valutazione della prova ritenute aspecifiche. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Norma relativa al concorso di persone nel reato; citata in relazione ai reati originariamente contestati all'imputata.

  • art. 640 cod. pen.

    Riguarda il reato di truffa, uno dei reati per cui l'imputata era stata inizialmente giudicata.

  • art. 55 quinquies d.lgs. 165/2001

    Norma relativa a responsabilità e condotte dei dipendenti pubblici; il fatto contestato includeva anche violazioni di questa disposizione.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della statuizione di condanna sostituita dall'assoluzione; la Corte ha escluso la sua applicabilità al caso in cui la parte civile impugni e l'appello valuti la responsabilità ai soli effetti civili richiamando art. 576 c.p.p.

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Interpretazione fondamentale della sentenza: riconosce alla parte civile il diritto a una decisione sul merito della domanda e legittima il giudice d'appello a dichiarare la responsabilità limitata agli effetti civili anche in presenza di prescrizione sopravvenuta.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle spese di giudizio della parte civile; la Corte ha ritenuto infondata la censura che chiedeva la sua diversa applicazione.

  • art. 591, comma 2 cod. proc. pen.

    Trattato nel motivo sulla rinuncia del P.M.; la Corte ha ritenuto il motivo privo di interesse perché la rinuncia rende il proscioglimento definitivo sul piano penale.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la Corte conferma che può essere disposta anche in caso di appello proposto dalla sola parte civile per rafforzare il contraddittorio in appello.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Principio generale sulle prove e sul metodo di formazione della prova; richiamato nell'ambito delle censure sulla valutazione probatoria.

  • art. 573 cod. proc. pen.

    Riguarda i motivi di ricorso per cassazione relativi a vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e inammissibile per mancata specificazione delle contraddizioni.

  • art. 344-bis cod. proc. pen.

    Men- zionata come ipotesi diversa prevista dal ricorso; la Corte distingue le fattispecie in cui l'art. 578 potrebbe essere applicabile.

  • art. 2043 cod. civ.

    Principio della responsabilità civile per fatto illecito; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori dimostrassero il danno ingiusto subito dall'ASL ai sensi di questa norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per liquidare oneri a carico della ricorrente.

  • art. 568, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiesto per spiegare il requisito dell'interesse concreto e attuale all'impugnazione; la Corte ha ricordato che l'interesse deve esistere fino alla decisione.

Massime di principio

  • Se l'appello è proposto dalla parte civile, il giudice d'appello può valutare la responsabilità dell'imputato esclusivamente agli effetti civili anche quando la prescrizione del reato sia intervenuta dopo la sentenza di primo grado; l'art. 576 c.p.p. autorizza tale statuizione.
  • La rinuncia all'impugnazione da parte del Pubblico Ministero rende definitivo il proscioglimento sul piano penale e può escludere interesse su questioni penali successive, ma non impedisce automaticamente la decisione sulla domanda civile proposta dalla parte civile.
  • La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p. può essere disposta anche quando l'appello è stato proposto dalla sola parte civile, al fine di rafforzare il contraddittorio e l'accertamento probatorio in appello.
  • In Cassazione i motivi che attaccano la valutazione della prova devono essere specifici e dimostrare errori logici o violazioni normative nella motivazione; censure generiche o richeste di riconsiderazione dei fatti sono inammissibili.
  • Per proporre ricorso di legittimità è necessario un interesse concreto e attuale: l'impugnazione è inammissibile se il gravame non è idoneo a produrre un risultato giuridicamente più favorevole per il ricorrente.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta frequentemente la condanna del ricorrente alle spese e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a sanzioni alla Cassa delle Ammende.

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