Cassazione Penale, Sentenza n. 18115/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Torino del 30/03/2023 che, in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Cuneo, l'ha dichiarata responsabile ai soli effetti civili e condannata al risarcimento dei danni. I motivi di ricorso contestano: 1) la presunta erronea applicazione dell'art. 578 c.p.p. e l'illegittimità di una condanna limitata agli effetti civili in presenza di una sentenza di assoluzione e di rinuncia all'impugnazione del Pubblico Ministero; 2) la contestata applicazione dell'art. 541 c.p.p. in relazione alle spese a carico della parte civile; 3) la mancata declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 591, comma 2 c.p.p.; 4) l'asserita inesistenza dei presupposti per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; 5) vizi di motivazione e vizio nella valutazione della prova in violazione degli artt. 192 e 573 c.p.p. e del principio di non colpevolezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando che il giudice d'appello può, in presenza di appello proposto dalla parte civile, valutare e dichiarare la responsabilità dell'imputato limitata agli effetti civili anche se la prescrizione è intervenuta dopo la sentenza di primo grado, richiamando l'art. 576 c.p.p. e la giurisprudenza consolidata. Ha dichiarato il terzo motivo carente di interesse, ricordando che la rinuncia del P.M. rende definitivo il proscioglimento sul piano penale e preclude questioni ulteriori sul punto. Ha ritenuto fondato il principio secondo cui l'art. 603 c.p.p. può essere applicato anche nell'appello proposto dalla sola parte civile e ha respinto le doglianze sulla valutazione della prova ritenute aspecifiche. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Norma relativa al concorso di persone nel reato; citata in relazione ai reati originariamente contestati all'imputata.
art. 640 cod. pen.
Riguarda il reato di truffa, uno dei reati per cui l'imputata era stata inizialmente giudicata.
art. 55 quinquies d.lgs. 165/2001
Norma relativa a responsabilità e condotte dei dipendenti pubblici; il fatto contestato includeva anche violazioni di questa disposizione.
art. 578 cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della statuizione di condanna sostituita dall'assoluzione; la Corte ha escluso la sua applicabilità al caso in cui la parte civile impugni e l'appello valuti la responsabilità ai soli effetti civili richiamando art. 576 c.p.p.
art. 576 cod. proc. pen.
Interpretazione fondamentale della sentenza: riconosce alla parte civile il diritto a una decisione sul merito della domanda e legittima il giudice d'appello a dichiarare la responsabilità limitata agli effetti civili anche in presenza di prescrizione sopravvenuta.
art. 541 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle spese di giudizio della parte civile; la Corte ha ritenuto infondata la censura che chiedeva la sua diversa applicazione.
art. 591, comma 2 cod. proc. pen.
Trattato nel motivo sulla rinuncia del P.M.; la Corte ha ritenuto il motivo privo di interesse perché la rinuncia rende il proscioglimento definitivo sul piano penale.
art. 603 cod. proc. pen.
Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la Corte conferma che può essere disposta anche in caso di appello proposto dalla sola parte civile per rafforzare il contraddittorio in appello.
art. 192 cod. proc. pen.
Principio generale sulle prove e sul metodo di formazione della prova; richiamato nell'ambito delle censure sulla valutazione probatoria.
art. 573 cod. proc. pen.
Riguarda i motivi di ricorso per cassazione relativi a vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e inammissibile per mancata specificazione delle contraddizioni.
art. 344-bis cod. proc. pen.
Men- zionata come ipotesi diversa prevista dal ricorso; la Corte distingue le fattispecie in cui l'art. 578 potrebbe essere applicabile.
art. 2043 cod. civ.
Principio della responsabilità civile per fatto illecito; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori dimostrassero il danno ingiusto subito dall'ASL ai sensi di questa norma.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per liquidare oneri a carico della ricorrente.
art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
Richiesto per spiegare il requisito dell'interesse concreto e attuale all'impugnazione; la Corte ha ricordato che l'interesse deve esistere fino alla decisione.
Massime di principio
- Se l'appello è proposto dalla parte civile, il giudice d'appello può valutare la responsabilità dell'imputato esclusivamente agli effetti civili anche quando la prescrizione del reato sia intervenuta dopo la sentenza di primo grado; l'art. 576 c.p.p. autorizza tale statuizione.
- La rinuncia all'impugnazione da parte del Pubblico Ministero rende definitivo il proscioglimento sul piano penale e può escludere interesse su questioni penali successive, ma non impedisce automaticamente la decisione sulla domanda civile proposta dalla parte civile.
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p. può essere disposta anche quando l'appello è stato proposto dalla sola parte civile, al fine di rafforzare il contraddittorio e l'accertamento probatorio in appello.
- In Cassazione i motivi che attaccano la valutazione della prova devono essere specifici e dimostrare errori logici o violazioni normative nella motivazione; censure generiche o richeste di riconsiderazione dei fatti sono inammissibili.
- Per proporre ricorso di legittimità è necessario un interesse concreto e attuale: l'impugnazione è inammissibile se il gravame non è idoneo a produrre un risultato giuridicamente più favorevole per il ricorrente.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta frequentemente la condanna del ricorrente alle spese e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a sanzioni alla Cassa delle Ammende.
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