Ordinanza n. 13/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia - della “comunicazione di conclusione del procedimento di rigetto dell’istanza protocollo n. 15156 del 3.11.2025”; - della nota protocollo n. 11653 del 21.08.2025, recante il “preavviso di rigetto all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.”; - del verbale di sopralluogo del 20.03.2025 recante in oggetto “ispezione Nuova Italcraft s.r.l. – verifica dello stato dei luoghi”; - occorrendo, della nota prot. 6531 del 14.5.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di conclusione del procedimento di rigetto dell’istanza, preavviso di rigetto, verbale di sopralluogo e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (autorità portuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione di conclusione del procedimento di rigetto di una propria istanza, il relativo preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, il verbale di sopralluogo volto alla verifica dello stato dei luoghi e un’ulteriore nota presupposta. Dal testo non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso. La controversia riguarda, secondo la valutazione sommaria del TAR, il mancato adempimento da parte della società degli obblighi di eseguire interventi di messa in sicurezza assunti al momento del subingresso nella concessione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo che, a un sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non fosse assistito dal fumus boni iuris. La valutazione negativa è stata fondata anche sulle risultanze del verbale di sopralluogo del 24 marzo 2025 dell’Autorità resistente, dal quale emergeva il mancato adempimento degli obblighi di messa in sicurezza assunti dalla società al momento del subingresso nella concessione. Non è stata svolta una decisione definitiva sulla domanda di annullamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
preavviso di rigetto all’accoglimento dell’istanza
La norma è richiamata quale base del preavviso di rigetto impugnato; il testo non contiene una specifica interpretazione del TAR.
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale fondamento della valutazione e del rigetto della domanda cautelare, in assenza di fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, sulla base di una valutazione sommaria, il ricorso non presenti fumus boni iuris.
- Il mancato adempimento di obblighi di messa in sicurezza assunti dal concessionario al momento del subingresso nella concessione può rilevare, nella fase cautelare, quale elemento idoneo a escludere il fumus boni iuris della domanda di annullamento proposta contro il rigetto di un’istanza.
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