Sentenza n. 3263/2026 - Roma, Sezione 1
per A) l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell’operato dell’amministrazione che ha escluso il personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all’art. 13-bis e ss., d.lgs. 29 maggio 2017 n. 97, introdotto dall’art. 8, comma 3, d.lgs. 6 ottobre 2018 n. 127, dai benefici economici introdotti dall’accordo integrativo nazionale concernente la distribuzione delle risorse costituite dalle economie di gestione del fondo di produttività del personale direttivo per l’anno 2019, sottoscritto in data 11 maggio 2022 e del conseguente diritto dei ricorrenti all’adeguamento dell’indennità base di reperibilità a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 agosto 2019 nei termini e negli importi previsti per i direttivi ordinari; B) la condanna dell’amministrazione alla corresponsione della maggiore retribuzione spettante a tale titolo, oltre ad interessi legali e rivalutazione sino al giorno di soddisfo; C) il risarcimento del danno derivante dalla mancata corresponsione delle suddette somme; D) l’annullamento e/o la disapplicazione del suddetto accordo, nella parte in cui esclude il personale del ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dai benefici economici ivi contemplati, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, incluse le note dipartimentali prot. n. 5989 del 17 marzo 2021 e n. 12557 del 3 giugno 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Accordo integrativo nazionale dell’11 maggio 2022, nella parte in cui ha escluso i direttivi speciali ad esaurimento dai benefici economici derivanti dalla distribuzione delle economie del fondo di produttività del personale direttivo per l’anno 2019, nonché gli atti ministeriali connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, inquadrati con decreto del 28 maggio 2019 nei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con effetti giuridici ed economici retrodatati al 1° gennaio 2018, hanno contestato la loro esclusione dai benefici economici previsti dall’accordo integrativo dell’11 maggio 2022. Hanno dedotto la violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., delle disposizioni del d.lgs. n. 97/2017 e del d.lgs. n. 127/2018 relative all’istituzione dei ruoli speciali, alla decorrenza retroattiva dell’inquadramento e alla partecipazione al fondo di produttività, nonché delle disposizioni regolamentari e contrattuali in materia di indennità operative e reperibilità, oltre a eccesso di potere. Secondo i ricorrenti, la retrodatazione degli effetti giuridici ed economici imponeva il riconoscimento anche delle componenti accessorie della retribuzione, comprese l’indennità operativa per il soccorso esterno e le maggiorazioni per i turni di reperibilità, avendo essi svolto nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 agosto 2019 attività di guardia, reperibilità e soccorso tecnico urgente. Il Ministero ha sostenuto che la retroattività potesse riguardare soltanto gli emolumenti fissi e continuativi, mentre le indennità accessorie sarebbero state correlate alle attività effettivamente svolte quando i dipendenti appartenevano ai ruoli di provenienza. Il giudice ha inoltre esaminato l’eccezione riferita a una precedente sentenza concernente un diverso accordo e una diversa annualità, escludendo la violazione del divieto di bis in idem.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha escluso che il precedente giudizio definito con riferimento a un diverso accordo e a una diversa annualità impedisse l’esame della controversia. Nel merito, ha ritenuto decisiva la previsione secondo cui gli effetti giuridici ed economici dell’inquadramento nei ruoli ad esaurimento decorrono dal 1° gennaio 2018, nonché l’art. 17-bis del d.lgs. n. 97/2017, che include espressamente tra i beneficiari del fondo di produttività anche il personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui all’art. 13-bis. La retrodatazione è stata interpretata come avente ampia portata, comprensiva non solo del trattamento fisso e continuativo, ma anche delle componenti accessorie correlate allo status e alle funzioni direttive concretamente svolte. L’indennità per il soccorso esterno e la tariffa per i turni di reperibilità sono state considerate voci proprie del personale direttivo operativo, non incompatibili con l’appartenenza a un ruolo speciale ad esaurimento. Il TAR ha inoltre ritenuto non contestata dal Ministero la circostanza dello svolgimento, nel periodo rilevante, dei turni e delle attività che fondavano la pretesa economica, traendone argomenti di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. È stato quindi accertato il diritto dei ricorrenti alle differenze retributive, detratto quanto già percepito nei ruoli di provenienza, con condanna dell’amministrazione al pagamento degli importi dovuti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Le spese sono state compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 165/2001
Il rapporto del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rientra nel regime di diritto pubblico.
artt. 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies e 13-septies d.lgs. 97/2017
Disciplinano l’istituzione, l’articolazione e le caratteristiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali.
art. 8, comma 3, d.lgs. 127/2018
Ha introdotto nell’ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l’art. 13-bis del d.lgs. n. 97/2017, istituendo i ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali.
art. 12, comma 1, d.lgs. 127/2018
Gli effetti giuridici ed economici di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 10 decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
La decorrenza retroattiva degli effetti dell’inquadramento ha portata generale e comprende anche le componenti accessorie della retribuzione correlate allo status e alle funzioni direttive.
art. 17-bis d.lgs. 97/2017
A decorrere dall’anno 2018, il fondo di produttività [...] è incrementato [...] dalle risorse [...] destinate [...] ai ruoli ad esaurimento di cui all’articolo 13-bis, comma 1, lettere a), b) e c).
Il personale dei ruoli ad esaurimento è espressamente incluso, a decorrere dal 2018, tra i beneficiari delle risorse del fondo di produttività.
artt. 3 e 36 Cost.
Sono richiamati quali parametri di ragionevolezza e di proporzionalità della retribuzione rispetto alle mansioni svolte, a sostegno del riconoscimento dei benefici economici al personale direttivo speciale.
art. 5 d.P.R. 29 novembre 2007
Disciplina il fondo di produttività del personale direttivo, le cui economie sono state distribuite dall’accordo dell’11 maggio 2022.
art. 5 d.P.R. 250/2010
Ha incrementato il fondo di produttività rilevante nella controversia.
art. 6 d.P.R. 250/2010
Disciplina l’indennità operativa per il soccorso esterno e la collega alle attività operative e organizzative del personale direttivo.
art. 48, comma 2, lett. h), CCNL 24 maggio 2000
Disciplina la tariffa prevista per l’effettuazione dei turni di reperibilità.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice di desumere argomenti di prova dalla mancata contestazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda.
art. 39 c.p.a.
Richiamato quale base per il riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
art. 429, comma 3, c.p.c.
Richiamato per la corresponsione di interessi e rivalutazione sulle differenze retributive.
Massime di principio
- Quando una disposizione di legge retrodata espressamente gli effetti giuridici ed economici dell’inquadramento di dipendenti pubblici in un nuovo ruolo, la retroattività comprende, salvo specifiche limitazioni normative, anche le componenti accessorie della retribuzione correlate allo status e alle funzioni proprie del nuovo ruolo.
- Il personale inquadrato in ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rientra, a decorrere dalla data prevista dalla legge, nella platea dei beneficiari del fondo di produttività espressamente riferito anche a tali ruoli.
- Le indennità per soccorso esterno e per turni di reperibilità spettano al personale direttivo in ragione delle attività operative concretamente svolte e non possono essere negate per il solo fatto che l’inquadramento nel ruolo direttivo speciale sia stato formalizzato con un provvedimento successivo, quando la legge ne abbia retrodatato gli effetti giuridici ed economici.
- La mancata contestazione specifica, da parte dell’amministrazione, dei fatti costitutivi della pretesa, adeguatamente documentati dalla parte, consente al giudice amministrativo di trarre argomenti di prova sfavorevoli ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
- Il riconoscimento delle differenze retributive derivanti dalla retrodatazione dell’inquadramento deve tenere conto degli importi già percepiti dal dipendente per le medesime attività svolte nel ruolo di provenienza.
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