Sentenza n. 1704/2026 - Milano, Sezione 2
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza ai sensi dell’art.40 Regolamento Edilizio presentata dalla Società ricorrente in data 29.1.2025 e sull’atto di invito a definire il procedimento presentato dalla Società stessa in data 15.12.2025, nonché per la conseguente condanna del Comune di Milano a concludere il procedimento entro termine perentorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dalla ricorrente il 19 marzo 2026 e, senza esaminare nel merito la dedotta illegittimità del silenzio né la sussistenza dell’obbligo di provvedere, ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Milano sull’istanza di istruttoria preliminare facoltativa ai sensi dell’art. 40 del Regolamento Edilizio e sul successivo invito a definire il procedimento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha dedotto l’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza del 29 gennaio 2025, volta alla modifica del Masterplan mediante inserimento di un edificio destinato a edilizia residenziale sociale, nonché sull’invito del 15 dicembre 2025 a concludere il procedimento. Ha lamentato la violazione degli artt. 1 e 2 della l. 241/1990, degli artt. 10 e 13 del regolamento comunale sui termini e sul responsabile del procedimento, dell’art. 40 del Regolamento Edilizio e dell’art. 97 Cost., chiedendo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e la condanna del Comune a provvedere entro un termine perentorio. La vicenda si inseriva in una convenzione urbanistico-edilizia stipulata il 26 maggio 2022, nella quale era prevista un’obbligazione in materia di edilizia residenziale sociale e la facoltà di realizzarla in luogo della monetizzazione, previa modifica del Masterplan. La ricorrente riferiva inoltre di avere presentato una domanda di permesso di costruire per l’intervento di edilizia residenziale libera, non ancora definita nonostante il parere favorevole della Commissione Paesaggio.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
ricorso ex art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione contro il silenzio dell’amministrazione, proposta dalla società per ottenere la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna del Comune a concludere il procedimento.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuta carenza di interesse al ricorso
È stato applicato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità conseguente alla sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla ricorrente.
artt. 1 e 2 l. 241/1990
Invocati dalla ricorrente a sostegno dell’obbligo dell’amministrazione di perseguire l’interesse pubblico secondo i principi dell’azione amministrativa e di concludere il procedimento entro un termine.
artt. 10 e 13 del Regolamento del Comune di Milano in materia di termini e di responsabile del procedimento
Invocati dalla ricorrente in relazione ai termini procedimentali e all’individuazione del responsabile del procedimento.
art. 40 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano
Costituiva la base regolamentare dell’istanza di istruttoria preliminare facoltativa presentata dalla società.
art. 97 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara ritualmente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’azione avverso il silenzio, il giudice dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito l’illegittimità dell’inerzia o l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata anche in assenza di una decisione sul merito della domanda, con compensazione delle spese ove il giudice lo ritenga giustificato dalla pronuncia in rito.
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