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Parere

Parere n. 996/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dalla signora Nadyia Barbir in nome e per conto della signora Mariya Tsarova, contro il Ministero della salute per l’annullamento del decreto del 6 ottobre 2017 del Direttore generale della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale - Ministero della salute, di riconoscimento del titolo professionale conseguito in Polonia.

Giustizia amministrativa201900197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto del 6 ottobre 2017 del Ministero della salute che ha subordinato il riconoscimento in Italia del titolo polacco di fisioterapista al superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale sostenendo che il riconoscimento del titolo professionale di fisioterapista conseguito in Polonia avrebbe dovuto essere subordinato, alternativamente e a scelta dell'interessata, al tirocinio di adattamento oppure alla prova attitudinale. Ha dedotto una disparità di trattamento rispetto a un precedente caso riguardante un cittadino italiano titolare dello stesso titolo. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, ritenendo insindacabili le valutazioni di merito compiute, e ne ha contestato la fondatezza nel merito, evidenziando il diverso regime giuridico applicabile alla cittadina ucraina. Nel corso dell'istruttoria è emerso, tuttavia, il mancato deposito della procura speciale idonea a dimostrare il potere della rappresentante di proporre il ricorso per conto dell'interessata.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso inammissibile. Dopo tre pareri interlocutori, la Sezione ha verificato che il Ministero aveva validamente richiesto alla rappresentante, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di produrre la procura a rappresentare la ricorrente e che tale comunicazione era stata ricevuta. Nonostante ciò, la procura non è stata depositata. Il Collegio ha quindi ritenuto non dimostrata la legittimazione rappresentativa e ha rilevato l'assenza di una procura speciale idonea ad attribuire lo ius postulandi al difensore, per difetto dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 40, comma 1, lettera g), c.p.a. Le questioni relative alla disparità di trattamento e al diverso regime giuridico della cittadina ucraina non sono state esaminate nel merito.

Osservazioni

Procura speciale e rappresentanza processuale

Il ricorso straordinario è inammissibile perché la rappresentante non ha depositato la procura speciale idonea a dimostrare il potere di agire per conto dell'interessata e ad attribuire lo ius postulandi al difensore.

Art. 40, comma 1, lettera g), c.p.a.

La procura deve possedere i requisiti di specificità previsti dall'art. 40, comma 1, lettera g), c.p.a.; in assenza di tale requisito non è validamente instaurato il rapporto processuale.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lettera g), c.p.a.

    La disposizione richiede una procura speciale con requisiti di specificità; il mancato deposito della procura idonea ad attribuire lo ius postulandi determina l'inammissibilità del ricorso.

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce il rimedio nell'ambito del quale è stato richiesto il parere della Sezione.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando il gravame è proposto da un soggetto che dichiara di agire in rappresentanza dell'interessato, deve essere dimostrata la titolarità del potere rappresentativo mediante il deposito di una procura speciale idonea.
  • La mancata produzione della procura speciale, nonostante una richiesta istruttoria validamente comunicata all'interessato o al rappresentante, impedisce di verificare la legittimazione alla proposizione del ricorso e comporta l'inammissibilità del gravame.
  • La procura rilevante ai fini dell'attribuzione dello ius postulandi deve possedere i requisiti di specificità previsti dall'art. 40, comma 1, lettera g), c.p.a.; la sua assenza preclude l'esame dei motivi di merito.

Inammissibilità del ricorso straordinario per mancata produzione della procura speciale

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto nell'interesse di una cittadina ucraina contro il Ministero della salute, avverso il decreto che aveva subordinato il riconoscimento in Italia del titolo di fisioterapista conseguito in Polonia al superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.

Premesse e contenuto del ricorso

La ricorrente ha sostenuto che il Ministero avrebbe illegittimamente imposto la sola prova attitudinale, senza riconoscere la possibilità di scegliere tra tale prova e il tirocinio di adattamento. La censura principale riguardava una presunta disparità di trattamento rispetto a un diverso caso concernente un cittadino italiano titolare dello stesso titolo professionale conseguito in Polonia.

Il Ministero della salute ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, ritenendo che il provvedimento esprimesse valutazioni di merito non sindacabili, e ha comunque contestato la fondatezza della censura, richiamando il diverso regime giuridico applicabile alla cittadina ucraina.

Istruttoria sulla rappresentanza

La Sezione ha rilevato che il ricorso era stato proposto da una persona che si dichiarava rappresentante dell'interessata, senza che fosse stata prodotta la relativa procura.

Con il parere interlocutorio n. 1363/2020 è stato chiesto al Ministero di acquisire chiarimenti sul potere di rappresentanza e di verificare la trasmissione alla parte della relazione istruttoria. Successivamente, con i pareri interlocutori n. 1179/2022 e n. 2027/2022, la Sezione ha richiesto la prova di una comunicazione idonea a sollecitare la produzione della procura.

La Sezione ha precisato che la precedente comunicazione inviata a una casella di posta ordinaria non dichiarata nel ricorso non era sufficiente. Ha quindi richiesto una comunicazione mediante posta elettronica certificata indirizzata a un recapito risultante dai pubblici elenchi oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con produzione delle ricevute di spedizione e consegna.

Valutazioni del Consiglio di Stato

Il Ministero ha infine documentato di avere inviato la richiesta di produzione della procura mediante raccomandata con avviso di ricevimento e che la comunicazione era stata ricevuta dalla destinataria, come risultava dalla firma apposta sulla ricevuta di ritorno. Nonostante tale comunicazione, la procura non è stata depositata.

Il Collegio ha ritenuto così rispettato il contraddittorio processuale e ha considerato non dimostrata la rappresentanza processuale dell'interessata. In particolare, è mancata una procura speciale con i requisiti di specificità richiesti dall'art. 40, comma 1, lettera g), c.p.a., necessaria per attribuire al difensore lo ius postulandi.

Esito

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Sezione non ha quindi esaminato nel merito la censura di disparità di trattamento, né la questione relativa al diverso regime giuridico applicabile alla cittadina ucraina rispetto ai cittadini europei.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaRiconoscimento dei titoli di studioProfessioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoProfessioni e ordini professionaliSanità
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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